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26 Luglio 2024

WELFARE AZIENDALE, ESENTASSE I RIMBORSI SPESE PER LA SCUOLA DEI FIGLI

Le iniziative svolte dai figli dei dipendenti all’interno dei piani di offerta formativa scolastica rientrano a pieno titolo nei fringe benefit esentasse. Sono escluse, invece, quelle legate all’attività sportiva che non sono rese all’interno dell’ambito scolastico. A fornire queste indicazioni è l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 144 del 3 luglio 2024, nella quale si fa il punto della situazione sui fringe benefit e sulle regole della loro erogazione.

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire quali beni o servizi possono essere erogati e esentasse ai lavoratori dipendenti.

Welfare aziendale per le spese sostenute sui figli

La circolare dell’Agenzia delle Entrate fa il punto della situazione sui contributi erogati ai lavoratori dipendenti per coprire le spese sostenute per i figli. Il rimborso dei costi sostenuti dai lavoratori dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli al di fuori dell’ambito scolastico sono sottoposti alla normale tassazione Irpef. Il discorso cambia per le iniziative che risultano essere incluse all’interno dei piani di offerta formativa scolastica, che sono a tutti gli effetti dei fringe benefit esentasse.

All’interno della risposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, stando a quanto prevede l’articolo 51 del Tuir, risultano essere a tutti gli effetti reddito di lavoro dipendente le somme e i valori che vengono percepiti da un contribuente in relazione al proprio rapporto di lavoro. Anche quando dovessero essere ricevuti sotto forma di erogazioni liberali.

Welfare aziendale e spese per attività sportive dei figli

La presa di posizione dell’AdE arriva a seguito della richiesta di chiarimenti da parte di un’azienda. Questa ha intenzione – nell’ambito del proprio welfare aziendale – di rimborsare un dipendente che ha sostenuto le spese per le attività sportive svolte dal figlio all’interno delle seguenti strutture:

  • circoli sportivi;
  • palestre;
  • istituti scolastici.

Il soggetto che eroga il servizio – almeno nel caso preso in esame – risulta essere la stessa associazione sportiva che svolge i corsi annuali. L’istante ritiene che le spese possano rientrare tra i fringe benefit esentasse: secondo la società il rimborso sarebbe ammesso alla fruizione del regime di esenzione Irpef previsto dal Tuir perché la pratica sportiva, stando a quanto prevede il nuovo articolo 33 della Costituzione, ha un alto valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico.

L’Agenzia delle Entrate è di parere diametralmente opposto e specifica, che, secondo quanto riporta l’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

“Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.

Fringe benefit esentasse, quali spese per i figli vi rientrano

Il rimborso delle spese sportive sostenute per i figli non rientrano nei fringe benefit esentasse se sono effettuate al di fuori del percorso scolastico. L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la norma, almeno stando all’attuale formulazione, comprende i seguenti servizi:

  • istruzione e educazione;
  • asili nido;
  • le scuole materne (in precedenza erano escluse);
  • centri estivi ed invernali, che hanno sostituito la locuzione “colonie estive”, ormai superata;
  • ludoteche.

La circolare n. 238/2000 dell’AdE ha precisato che rientrano nelle esenzioni i fringe benefit che hanno delle finalità didattiche, come per esempio, i rimborsi per:

  • le rette scolastiche;
  • le tasse universitarie;
  • i libri di testo.

Nell’elenco rientrano anche gli incentivi economici che vengono erogati agli studenti che riescono ad ottenere dei risultati eccellenti a scuola.

Tra i fringe benefit esentasse possono essere annoverati anche il rimborso delle spese:

  • per il servizio di trasporto scolastico;
  • dei costi delle gite scolastiche;
  • dei costi delle visite di istruzione.

Vi rientrano inoltre tutte le iniziative che fanno parte dei piani di offerta formativa scolastica, oltre le spese dei servizi di babysitting.

L’erogazione delle prestazioni

La normativa fornisce, inoltre, delle indicazioni precise anche sulle modalità di erogazione delle prestazioni. Il datore di lavoro ha la possibilità di fornire i suddetti servizi di educazione ed istruzione direttamente o avvalendosi di soggetti terzi.

Attività sportiva dei figli e piani formativi scolastici

L’Agenzia delle Entrate, fatte le precedenti premesse, ha sottolineato come le spese sostenute dai lavoratori dipendenti per l’attività sportiva dei figli non rientrano tra quelle che danno diritto all’esenzione Irpef. Almeno quando non rientrano nei piani di offerta formativa scolastica. Nel caso in cui l’attività sportiva messa a disposizione dei figli dei dipendenti viene erogata da un’associazione sportiva, le spese sono escluse dai fringe benefit esentasse. Vi potrebbero rientrare solo se fossero incluse nei piani di offerta formativa scolastica.

Fonte: lavoroediritti.com