La riforma fiscale operata con il decreto legislativo n. 216/2023 lascia immutate, nel 2024, le condizioni per la percezione del trattamento integrativo, in busta paga, da parte dei lavoratori dipendenti.
La stessa riforma fiscale prevede espressamente che l’aumento (+75 euro annui) delle detrazioni minime spettanti ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati non incida ai fini della verifica di spettanza del trattamento integrativo.
Il principale requisito per l’attribuzione del trattamento in parola è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), TUIR, sicché il previsto innalzamento dell’anzidetta detrazione avrebbe comportato la perdita del beneficio per alcuni dipendenti.
Complessivamente, dunque, la riforma aumenta la no tax area a 8.500 euro (in luogo dei precedenti 8.174) pur lasciando invariati i requisiti di spettanza del bonus in trattazione.
Tenendo conto delle indicazioni rese note dall’Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro, per calcolare e applicare il trattamento integrativo, deve effettuare due operazioni.
Il primo passaggio da effettuare è certamente la verifica di capienza dell’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR.
Il primo passaggio di verifica tiene, dunque, conto esclusivamente dell’eventuale imposta IRPEF netta derivante dai soli redditi di lavoro dipendente ed assimilati come previsto dall’art. 49, con esclusione dei redditi di pensione e non già sul reddito complessivo. Si rammenta, altresì, che le detrazioni da lavoro dipendente sono rapportate al numero di giorni complessivi di durata del rapporto di lavoro, fermo restando la durata massima di 365 giorni.
Il secondo passaggio da effettuare per la verifica di spettanza del trattamento integrativo, riguarda, invece, il reddito complessivo del lavoratore.
In particolare:
- se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro e vi è capienza il trattamento integrativo può essere riconosciuto nella misura intera (1.200 euro da rapportarsi agli effettivi giorni di vigenza del rapporto);
- se il reddito complessivo è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, e vi è capienza sarà necessario effettuare un’ulteriore verifica definita dall’Agenzia stessa di “incapienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni citate nel secondo periodo del comma 1, art. 1, decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3.
Fonte: Edotto.com