Si chiama Sistema duale ed è un modello di apprendimento che alterna formazione teorica in aula e formazione pratica in azienda.
L’obiettivo è avvicinare i giovani al mondo del lavoro, orientandoli verso scelte più consapevoli e consentendogli l’acquisizione di competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro.
Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema duale”) hanno dato vigore e impulso all’incremento dell’offerta di percorsi formativi in modalità duale.
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022 sono state adottate le “Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) e Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale” e definite le tipologie di percorsi, i destinatari, i soggetti erogatori nonché le modalità di erogazione della formazione.
Alle aziende che avviano percorsi formativi in modalità duale, che includono (come vedremo) anche periodi di apprendistato di primo livello, sono riconosciuti diversi vantaggi.
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Sistema duale e obiettivi del PNRR
Il PNRR “Sistema duale” (Misura 5 – Componente 1 – Investimento 3 “Sistema duale”) ha stanziato 600 milioni di euro.
L’obiettivo, da raggiungere entro il 2025, prevede la realizzazione di 174.000 percorsi individuali di cui:
39.000 percorsi di baseline realizzati con risorse diverse dal PNRR in continuità con la programmazione ordinaria delle Regioni;
135.000 percorsi aggiuntivi, di cui 90.000 realizzati esclusivamente con il finanziamento PNRR o in complementarità con le risorse nazionali del Ministero del lavoro e regionali. I restanti 45.000 percorsi realizzati con risorse nazionali, regionali e comunitarie (es. FSE+) costituiscono il cosiddetto “extra target”.
Sistema duale: linee guida e Osservatorio
Come anticipato in premessa, con decreto ministeriale n. 139 del 2 agosto 2022 il Ministero del lavoro, in accordo con regioni e province autonome, ha elaborato le Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale.
L’Osservatorio del Sistema Duale, istituito con decreto direttoriale n. 76 del 20 settembre 2022 con compiti di governance e coordinamento delle attività, può sottoporre al Ministero del Lavoro eventuali modifiche alle stesse Linee guida
PNRR “Sistema duale” e offerta di formazione professionale
Il Bollettino n. 1/2024 ha evidenziato gli impatti positivi del PNRR “Sistema duale” sull’offerta regionale e delle province autonome di formazione professionale iniziale, mettendo a confronto i dati di performance registrati nell’annualità formativa regionale 2022-2023 rispetto all’annualità formativa 2020-2021, antecedente all’avvio del PNRR.
I dati evidenziano il forte incremento degli iscritti ai percorsi di IeFP svolti in modalità duale (I-IV anno), registrando un incremento del +157%, nell’anno formativo 2022-2023 rispetto all’annualità formativa 2020-2021, con una crescita ancora più massiccia nella misura del +340% per le Regioni del Mezzogiorno.
Modalità di erogazione della formazione in contesto lavorativo
La formazione in contesto lavorativo può essere erogata attraverso le seguenti modalità didattiche:
Alternanza simulata
Si tratta di percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso l’istituzione formativa (ad esempio impresa formativa simulata, compiti di realtà…) o nell’ambito di visite in contesti produttivi aziendali, di norma, rivolti ad allievi di età inferiore ai 15 anni.
Nell’alternanza simulata rientrano anche le ore di laboratori per il recupero e il sostegno degli apprendimenti (LARSA).
Le attività di alternanza simulata, che possono concorrere anche ad integrare, nel limite massimo del 20% annuale, i percorsi in alternanza rafforzata, possono costituire un prezioso supporto didattico per le tematiche trasversali di grande importanza per il duale, quali la formazione e cultura della sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale di impresa e le competenze di imprenditività.
Gli standard minimi in termini percentuali di utilizzo delle modalità didattiche in alternanza simulata vanno dal 15% al 25% delle ore del percorso del primo anno di IeFP.
Alternanza rafforzata
Rientrano nell’alternanza rafforzata i percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa.
Nell’ambito dell’alternanza rafforzata viene ricompresa l’impresa formativa, intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit interna o esterna all’istituzione formativa, anche costituita ad hoc per il coinvolgimento diretto degli allievi nell’erogazione di servizi o produzioni di beni.
Per l’alternanza rafforzata, gli standard minimi di utilizzo vanno dal 30% al 50% del percorso duale, a cui possono concorrere, nel limite massimo del 20%, le attività di alternanza simulata;
Apprendistato duale
Il Sistema duale include infine anche percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, il cd. apprendistato di primo livello ex art. 43 del D. Lgs. 81/2015, nel rispetto delle percentuali di formazione esterna definite dallo stesso decreto legislativo.
Sistema duale: i destinatari
Gli interventi formativi nell’ambito dell’Investimento 1.4 del PNRR Sistema duale interessano:
- giovani soggetti al diritto-dovere all’istruzione e formazione, ivi compresi coloro che, in continuità di studio, frequentano percorsi anche oltre al compimento del diciottesimo anno di età;
- giovani che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto-dovere e si iscrivono al quarto anno dei percorsi di IeFP o proseguono gli studi per acquisire il diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado o il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
- giovani da 17 a 25 anni che hanno assolto o siano stati prosciolti dal diritto-dovere all’istruzione, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che, anche a seguito di eventuali interventi di riconoscimento di crediti formativi in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali, anche con contratto di apprendistato di I livello, volti al conseguimento di una qualificazione di IeFP o di IFTS e, con esclusione del contratto di apprendistato di I livello, di una certificazione di singole unità di competenza delle suddette qualificazioni;
- giovani over 17 anni che hanno assolto o siano stati prosciolti dal diritto-dovere all’istruzione, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di primo o di secondo grado che, anche a seguito di interventi di riconoscimento di crediti formativi in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali volti al conseguimento di una qualificazione di IeFP o di IFTS o di una certificazione di singole unità di competenza delle suddette qualificazioni
Vantaggi per l’azienda
I datori di lavoro privati di tutti i settori che attivano percorsi in duale possono fruire di notevoli vantaggi.
Il legislatore gli riconosce infatti benefici contributivi, fiscali, economici e normativi.
Solo per citarne qualcuno, prendiamo come esempio l’assunzione del giovane con contratto di apprendistato di primo livello che, si ricorda, essere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione.
Il datore di lavoro che assume giovani in apprendistato di primo livello può godere di benefici di diversa natura.
Benefici retributivi e normativi
- esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per le ore in cui il giovane è impegnato nella formazione presso l’ente formativo;
- retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta al lavoratore per le ore di formazione presso il datore di lavoro, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi;
- possibilità di sotto-inquadramento o e percentualizzazione per le ore di effettivo lavoro.
Benefici contributivi
- non trova applicazione il contributo di licenziamento (articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92);
- l’aliquota contributiva a carico azienda del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è ridotta alla misura del 5% (articolo 1, comma 773, della legge n. 296/2006);
- è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- è riconosciuto lo sgravio totale del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, oggi destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
- l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84%.
Di converso però vale la pena ricordare che per all’apprendistato di primo livello non si applica il vantaggio del mantenimento dei benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Pertanto, nel corso dei 12 mesi successivi alla prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, l’aliquota a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per i contratti di apprendistato (11,61%); si continua, invece, a beneficiare della misura ridotta l’aliquota contributiva a carico del dipendente (INPS, circolare 14 novembre 2018 n. 108).
Esonero contributivo totale
Si ricorda infine che l’esonero giovanile under 30 di cui alla legge di Bilancio 2018 è applicato nella misura del 100% della contribuzione datoriale effettivamente sgravabile per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato cd. di primo livello.
Fonte: Edotto.com