La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 novembre 2024, ha rinviato l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
La bozza definitiva è stata trasmessa dal Ministero del lavoro – Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro il 13 maggio 2024 (nota n. 5648).
La bozza, in base a quanto disposto dall’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definisce durata, contenuti minimi e modalità di erogazione e svolgimento della formazione ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un aspetto, quello della formazione, sempre più pregnante se si considera, solo da ultimo, che l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro è un requisito essenziale ai fini della concessione della patente a crediti e del suo punteggio.
Concentriamo in questa sede l’attenzione sulla novità più rilevante: la formazione obbligatoria del datore di lavoro.
Cosa dispone la bozza definitiva dell’Accordo proposta dal Ministero del lavoro?
CORSO PROPEDEUTICO PER IL DATORE DI LAVORO
Innanzitutto si dispone che il corso di formazione per il datore di lavoro mira a:
- far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
- far conoscere obblighi e responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
- illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
- far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
- illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione.
Il corso, della durata minima 16 ore, è valido anche per gli obblighi formativi del datore di lavoro dell’impresa affidataria (art. 97, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 81/2008), integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri” della durata minima 6 ore.
DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
Se il datore di lavoro svolge direttamente compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008) il corso di formazione deve fornire le competenze tecniche, organizzative e procedurali proprie del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il percorso formativo si articola in:
- un modulo comune della durata di 8 ore, a cui si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico
- ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento (Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia di 16 ore; Pesca di 12 ore; Costruzioni di 16 ore; Chimico – Petrolchimico di 16 ore).
DATORE DI LAVORO CHE OPERA IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
I datori di lavoro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (art.2, lett. d, D.P.R. n. 177/2011) sono tenuti a seguire un corso di formazione della durata minima 12 ore, finalizzato a:
- illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato;
- illustrare le misure di prevenzione degli infortuni
- far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi;
- illustrare le procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso.
CORSI DI AGGIORNAMENTO
Il datore di lavoro è tenuto ad un aggiornamento formativo con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore.
L’aggiornamento deve riguardare anche l’eventuale modulo aggiuntivo “Cantiere”, laddove ne permangono le condizioni.
Il datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione è tenuto a effettuare l’aggiornamento, sempre con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore.
L’aggiornamento dovrà riguardare anche i moduli specialistici, se ne permangono le condizioni.
Per i datori di lavoro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati l’aggiornamento va effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.
Fatta eccezione per la formazione specifica per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, in tutti gli altri casi l’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari su contenuti coerenti.
L’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base.
Infine, va segnalato che anche se un datore di lavoro non ottempera all’obbligo di aggiornamento per un massimo di 10 anni, il credito formativo rimane valido e il datore, completando l’aggiornamento, può riprendere ad esercitare la funzione.
Fonte: Edotto.com