La normativa che in questi ultimi anni ha ridisegnato la sicurezza antincendio, arrivando gradualmente all’abrogazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, suscitano ancora oggi, malgrado i tanti articoli, incontri e approfondimenti sul tema, varie domande e difficoltà.
Ad esempio riguardo all’applicazione del Decreto ministeriale 15 settembre 2022 “Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
E per questo decreto ministeriale, che modifica il DM 1 settembre 2021 prorogando al 25 settembre 2023 l’entrata in vigore dell’articolo 4, sulla qualificazione dei tecnici manutentori ( Modifiche del DM 1 settembre 2021: cosa indica il nuovo DM 15 settembre 2022), c’era la necessità di ribadire la vigenza delle altre disposizioni non prorogate.
A questo proposito il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato una circolare di chiarimento, facendo seguito ad altre precedenti note e circolari di chiarimento sui tre decreti di settembre 2021, che conferma la vigenza delle disposizioni non prorogate e stabilite dal DM 1 settembre 2021.
La nuova sicurezza antincendio: i tre decreti ministeriali del 2021
Come abbiamo indicato in apertura di articolo i tre decreti ministeriali di settembre 2021 hanno portato, come ricordato in molti nostri articoli, al definitivo e graduale superamento del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
Questi i tre decreti:
- Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. È il cosiddetto “decreto Controlli” ed è entrato parzialmente in vigore il 25 settembre 2022 a causa delle proroghe/modifiche operate dal DM 15 settembre 2022;
- Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 – recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. È il cosiddetto “decreto GSA”, entrato in vigore il 4 ottobre 2022;
- Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. È il cosiddetto “decreto Minicodice” entrato in vigore il 29 ottobre 2022.
Ricordiamo anche che l’abrogazione del DM del 1998 è avvenuta gradualmente:
- DM 1 settembre 2021 abrogazione di:
- art. 3, comma 1, lettera e)
- art. 4
- allegato VI
- DM 2 settembre 2021 abrogazione di:
- art. 3, comma 1, lettera f)
- artt. 5, 6 e 7
- DM 3 settembre 2021 abrogazione dell’intero DM 10 marzo 1998.
La circolare del 7 novembre e i chiarimenti sul DM 15 settembre 2022
Veniamo dunque alla circolare n. 16579 del 7 novembre 2022 che ha in oggetto “decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante ‘Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81’”.
La circolare – prodotta a seguito di alcuni quesiti pervenuti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei vigili del fuoco – vuole fornire i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del DM 15 settembre 2022.
Si segnala, innanzitutto, che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 “dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori”.
Ed è invece confermata la vigenza, a far data dal 25 settembre 2022, delle altre disposizioni stabilite dal DM 1 settembre 2021 e, “in particolare, dall’articolo 3 – ‘Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio’ e dall’articolo 5 – ‘Abrogazioni’”.
Pertanto – continua la circolare – dal 25 settembre 2022, “si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli”.
La circolare segnala poi che “possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore” del D.M. 1° settembre 2021 (25 settembre 2022), “siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022”.
Si ricorda, infine, che con successiva nota “saranno chiarite le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame”.
E si comunica, in conclusione, che “a far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo”.
Fonte: PUNTO SICURO