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7 Marzo 2025

POLIZZA RISCHI CATASTROFALI IMPRESE: C’È TEMPO FINO AL 31.03

Obbligo polizza rischi catastrofali imprese al 31 marzo 2025: per tutti tranne le imprese di pesca e acquacoltura.

La legge di conversione del DL Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio conferma lo slittamento al 31 marzo dell’obbligo sulle polizze catastrofali per le imprese tranne che per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il cui obbligo slitta al 31 dicembre.

Il Decreto MEF su cui vi è stato un lungo lavoro di concertazione con le parti è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio ed entra in vigore il 14 marzo.

Prima di riepilogare il perimetro del nuovo obbligo, ricordiamo che esso è stato previsto dalla Legge di bilancio 2024, quindi dello scorso anno e non ancora reso effettivamente operativo.

Con il Milleproroghe si rinvia al 31 marzo del 2025 l’obbligo, per le imprese, di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Rinvio al 31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura.

L’obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica a tutte le imprese sia con sede legale in Italia che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.

Attenzione al fatto che sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:

  • le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
  • le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. 

Fonte: fiscoetasse.com