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27 Settembre 2024

PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI: COME FUNZIONA E CHI DEVE AVERLA

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dal 1° ottobre devono richiedere la nuova patente a crediti, necessaria per svolgere l’attività.

Il decreto attuativo che disciplina la misura e regolamenta le modalità di presentazione della domanda per ottenere il documento.

Vediamo come funziona la novità, quali sono i requisiti necessari per poterla ottenere e come richiederla all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La patente a crediti è una delle novità introdotte dall’articolo 29 del decreto PNRR bis, il n. 19/2024, con l’obiettivo di rafforzare la salute e la sicurezza di lavoratori e lavoratrici, in particolare all’interno dei cantieri.

Si tratta, infatti, di un sistema di qualificazione a punti per imprese e professionisti che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili con la sola esclusione di chi effettua unicamente forniture o prestazioni intellettuali. La patente a crediti non è necessaria, invece, per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere (in assenza di diverse indicazioni) dalla categoria di appartenenza.

In sintesi, la patente viene rilasciata con un punteggio base iniziale di 30 punti (incrementabili a 100) e le imprese o i professionisti possono lavorare se ne possiedono a sufficienza, almeno 15.

Per ogni infortunio o irregolarità, il valore corrispondente sarà eventualmente decurtato dal totale dei punti a disposizione.

Le prime istruzioni operative sono state fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n. 4 del 23 settembre.

Per ottenere il rilascio della patente le imprese e i lavoratori autonomi (anche se con sede UE o extra UE) devono presentare l’apposita domanda direttamente sul portale dell’Ispettorato del Lavoro, disponibile dal 1° ottobre.

La richiesta può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato. Tra tali soggetti rientrano, ad esempio:

  • consulenti del lavoro;
  • commercialisti;
  • avvocati;

I richiedenti devono informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito.

Il portale dell’INL conterrà una serie di informazioni sull’azienda, i titolari e il relativo punteggio.

Per poter ottenere la patente a crediti per operare nei cantieri, le imprese devono rispettare alcune precise condizioni.

In particolare, devono dichiarare o autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:

  • l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • l’adempimento degli obblighi formativi;
  • il possesso di DURC valido;
  • il possesso di DVR valido;
  • il possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto;
  • la designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto.

La patente a crediti sarà rilasciata in formato digitale. Nel caso in cui l’impresa o il professionista dovesse presentare dichiarazioni non veritiere la patente sarà revocata.

Oltre alla dotazione iniziale è possibile ottenere fino a 30 crediti per storicità dell’azienda (data di iscrizione alla C.C.I.A.A.):

  • fino a 10, al momento del rilascio a seconda degli anni di iscrizione:
  • fino a 5 anni: 0;
  • da 5 a 10 anni: 3;
  • da 11 a 15 anni: 5;
  • da 16 a 20 anni: 8;
  • oltre 20 anni: 10;
  • fino a 20, dopo il rilascio della patente: per ogni biennio senza contestazione di violazioni viene attribuito 1 punto.

In aggiunta alle situazioni indicate, le imprese possono ottenere fino a 40 ulteriori crediti, che possono essere attribuiti sulla base di diverse attività, investimenti o formazione:

  • fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni.

In particolare, le imprese possono ottenere fino a 30 crediti per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ulteriori 10 crediti, inoltre, possono essere attribuiti per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, come ad esempio:

  • possesso di Certificazione SOA di I e II classifica;
  • applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera;
  • possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il requisito è già posseduto. Se conseguito successivamente, il punteggio della patente viene aggiornato dopo aver inviato la relativa documentazione.

I crediti sono decurtati dal punteggio totale in seguito a provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi e nelle misure indicati nell’allegato 1-bis al decreto n. 19/2024.

Sono considerati provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.

Le imprese possono recuperare fino a 15 punti attraverso percorsi di formazione. La valutazione è affidata a una commissione territoriale formata da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale.

I crediti si recuperano a condizione della verifica dell’effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere e degli eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.

I datori di lavoro possono anche incorrere nella sospensione della patente e quindi dell’attività lavorativa fino a un massimo di 12 mesi.

La sospensione è obbligatoria nel caso in cui si verifichino infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente, mentre può essere disposta (a discrezione dell’ispettore) in caso di infortunio che causa l’inabilità permanente o la menomazione irreversibile sempre per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.

In entrambi i casi la sospensione viene adottata dall’Ispettorato del Lavoro che, al termine della stessa, verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.

Come precisato dall’Ispettorato del Lavoro, nel mese di ottobre è prevista una fase di prima applicazione delle novità nella quale sarà comunque permesso alle imprese e ai professionisti accedere ai cantieri per lavorare in attesa di ottenere la patente.

Per poter lavorare, però, è necessario presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, nella quale si certifica il possesso dei requisiti.

L’invio della dichiarazione, inoltre, vincola gli interessati a presentare la domanda per il rilascio della patente entro il 31 ottobre.

Imprese e professionisti, dunque, dovranno trasmettere l’autocertificazione direttamente all’Ispettorato del Lavoro, inviando una PEC all’indirizzo “dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it”.

Tale dichiarazione ha efficacia fino alla fine del mese di ottobre. Dal 1° novembre per poter lavorare nei cantieri sarà obbligatorio il possesso della patente.

Fonte: Informazionefiscale.it