Il 9 marzo 2023 la Commissione Europea, con decisione C (2023) 1711 final, ha adottato il nuovo regime denominato Temporary crisis and transition framework (quadro temporaneo di crisi e transizione), che sostituisce il precedente Temporary crisis framework, creato nel 2022 in seguito all’invasione del territorio Ucraino da parte della Russia.
L’attuale quadro mira ad accompagnare gli stati membri nella transizione energetica, coadiuvandoli a ridurre l’utilizzo dei combustibili fossili e indirizzandoli verso un sempre più massiccio sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile, poiché il conflitto Russo – Ucraino ha evidenziato il nervo scoperto della dipendenza energetica della UE dalla Russia, oltre che la necessità impellente di arrivare ad un’economia green nel più breve tempo possibile.
Per raggiungere tali obiettivi, per tutto l’anno in corso, gli stati membri potranno erogare aiuti volti a proteggere la liquidità delle imprese, in particolare nel periodo contingente che ha visto il progressivo aumento dei costi di gas ed energia; fino al 2025 potranno inoltre essere intraprese misure di sostegno agli investimenti per la produzione di energia verde, ad esempio per acquisto di pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e batterie, nonché attrezzature specifiche per l’utilizzo, lo stoccaggio e la cattura del carbonio, oltre ad intraprendere iniziative di estrazione e recupero delle materie prime critiche.
Relativamente alla sezione 2.1, riferita agli aiuti di importo limitato concessi mediante sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento (garanzie, prestiti e partecipazioni), i massimali sono stati così stabiliti:
2 milioni di euro per la generalità delle imprese;
250 mila euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
300 mila euro per le imprese operanti nel settore pesca e acquacoltura.
Qualora un’azienda operi in più settori con massimali differenti, gli Stati membri garantiranno con modalità adeguate che per ogni settore sia rispettato il corrispondente importo massimo di aiuti concedibili; se l’azienda è attiva solo nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura, il massimale di riferimento è il maggiore tra i due, ovvero 300mila euro.
È opportuno ricordare che la decontribuzione Sud, introdotta dal c.161, art.1 della L.178/2020, prima ricompresa nel temporary crisis framework, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo regime rientra ora nel quadro attuale ma, ad oggi, risulta autorizzata dalla UE solo fino al 31.12.2023; per gli anni successivi sarà quindi necessario il rinnovo dell’autorizzazione.