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29 Novembre 2024

NASPI E DIS-COLL, ACCESSO AL SIISL ENTRO 15 GIORNI DALLA FRUIZIONE

Illustrate dall’Inps, con il messaggio n. 4011 del 28 novembre 2024, le modalità di iscrizione dei beneficiari delle prestazioni di NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e DIS-COLL (Indennità di Disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) alla piattaforma SIISL, con i relativi adempimenti a carico dei soggetti iscritti.

L’articolo 25 del decreto legge n. 60 del 7 maggio 2024 (decreto Coesione) dispone infatti che i percettori della NASpI e DIS-COLL sono iscritti d’ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del decreto Lavoro.

Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del Patto di attivazione digitale e del Patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 174 del 22 novembre 2024.

Iscrizione dei percettori di NASpI e DIS-COLL sulla piattaforma SIISL

Dal 24 novembre 2024 dunque, il soggetto che richiede la NASpI o la DIS-COLL è iscritto d’ufficio, per il tramite dell’Inps, sulla piattaforma SIISL, con decorrenza dalla data di inizio di fruizione della prestazione stessa.

All’atto dell’iscrizione, l’Istituto trasmette alla piattaforma, oltre ai dati anagrafici e a quelli relativi alla domanda, anche i dati di contatto del beneficiario della prestazione, quali l’indirizzo di residenza e il domicilio se diverso dalla residenza, la PEC se presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare presenti nella domanda di NASpI o DISCOLL. La piattaforma SIISL verifica dunque i dati tramite l’invio di una e-mail o messaggio SMS, con richiesta di conferma della ricezione da parte dei destinatari.

Cosa devono fare gli iscritti al SIISL

I beneficiari dell’indennità NASpI o DIS-COLL devono, entro 15 giorni dalla fruizione della prestazione, accedere alla piattaforma SIISL per inserire i dati utili per il Patto di Attivazione Digitale e la relativa sottoscrizione e, se del caso, integrare il curriculum vitae e le informazioni utili ai fini della redazione del Patto di Servizio Personalizzato, che verrà poi finalizzato dal Centro per l’Impiego.

Poco prima del termine di 15 giorni, la piattaforma SIISL invia una comunicazione informativa al beneficiario di riepilogo degli adempimenti: la mancata ricezione della comunicazione non rileva ai fini dell’adempimento dell’obbligo.

In caso di mancato adempimento nei termini descritti, che, peraltro, non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 21, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, i percettori di NASpI e DIS-COLL ricevono dalla piattaforma SIISL un’ulteriore comunicazione che li invita a prendere contatti con il Centro per l’Impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato e programmare attività lavorative, aggiornamenti o riqualificazioni professionali.

In caso contrario il Centro per l’Impiego segnala al SIISL, tramite il SIU (Sistema informativo unitario), la mancata e ingiustificata presentazione del percettore di NASPI o DIS-COLL e, per il seguito dell’attività del beneficiario durante il periodo di fruizione NASPI, vengono comminate le sanzioni previste dall’articolo 21, comma 7, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

Proprio a tale scopo l’Istituto ha integrato i provvedimenti di accoglimento delle domande di NASpI e DIS-COLL presentate dal 24 novembre 2024 con apposita informativa riguardo alle modalità e ai termini di accesso alla piattaforma SIISL.

Una volta iscritto alla piattaforma SIISL, il percettore di NASPI o DIS-COLL che abbia sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale può visualizzare tutte le offerte di lavoro o le proposte formative pubblicate nella piattaforma medesima, che consente di ordinare le stesse in base ad appositi filtri e a un indice di affinità.

Le proposte di lavoro e le opportunità formative sono visibili a prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato.Cessazione o sospensione

L’accesso alla piattaforma SIISL è consentito fintanto che l’utente è titolare della prestazione: nel caso in cui intervenga una causa di cessazione della prestazione NASpI o DIS-COLL, l’iscrizione alla piattaforma SIISL è archiviata per un periodo di cinque anni.

Diversamente, se l’erogazione della prestazione è soltanto sospesa, l’iscrizione alla piattaforma SIISL rimane attiva.

1. Chi è obbligato ad iscriversi alla piattaforma SIISL?

A partire dal 24 novembre 2024, tutte le persone che richiedono la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o l’indennità di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) sono iscritte d’ufficio alla piattaforma SIISL dall’INPS, a partire dalla data di inizio fruizione della prestazione.

2. Cosa succede quando vengo iscritto sulla piattaforma SIISL?

Al momento dell’iscrizione, l’INPS trasmette i dati anagrafici, quelli relativi alla domanda di NASpI o DIS-COLL e i dati di contatto (indirizzo di residenza, PEC, e-mail e numero di cellulare) alla piattaforma SIISL. L’utente può aggiornare i propri dati di contatto, come l’indirizzo e-mail e i numeri telefonici, direttamente sulla piattaforma.

3. Posso modificare i miei dati di contatto sulla piattaforma SIISL?

Sì, l’utente può modificare i propri dati di contatto, come l’indirizzo e-mail e i numeri di telefono, in qualsiasi momento sulla piattaforma SIISL. La piattaforma invia una comunicazione (via e-mail o SMS) per verificare la correttezza dei dati inseriti.

4. Quali sono gli adempimenti a carico del beneficiario di NASpI o DIS-COLL?

Entro 15 giorni dalla data di inizio della prestazione, il beneficiario deve accedere alla piattaforma SIISL per:

  • Compilare i dati per il Patto di Attivazione Digitale.
  • Integrare il curriculum vitae.
  • Fornire le informazioni necessarie per la redazione del Patto di Servizio Personalizzato, che sarà poi finalizzato dal Centro per l’Impiego.

5. Cosa succede in caso contrario?

Se non adempie entro il termine di 15 giorni, il beneficiario riceve una comunicazione dalla piattaforma SIISL che lo invita a contattare il Centro per l’Impiego per completare il Patto di Servizio Personalizzato. La mancata risposta a tale invito non comporta sanzioni immediate, ma se il beneficiario non si presenta senza giustificato motivo, il Centro per l’Impiego segnala la situazione alla piattaforma SIISL, che può applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Qual è la durata dell’iscrizione alla piattaforma SIISL?

L’iscrizione alla piattaforma SIISL rimane attiva finché l’utente è titolare della prestazione NASpI o DIS-COLL. In caso di cessazione della prestazione, l’iscrizione viene archiviata per cinque anni. Se l’erogazione della prestazione è sospesa, l’iscrizione alla piattaforma rimane attiva.

7. Posso visualizzare offerte di lavoro o proposte formative sulla piattaforma SIISL?

Sì, una volta iscritto e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, il beneficiario può visualizzare tutte le offerte di lavoro e le proposte formative pubblicate sulla piattaforma SIISL. È possibile filtrare le proposte in base ad affinità con il profilo del beneficiario. Tuttavia, la visione di queste opportunità non implica un obbligo automatico di adesione o sanzioni in assenza del Patto di Servizio Personalizzato.

8. L’accesso alla piattaforma SIISL è limitato nel tempo?

L’accesso alla piattaforma è consentito solo finché l’utente è titolare di una prestazione NASpI o DIS-COLL. Se la prestazione è cessata, l’iscrizione alla piattaforma SIISL viene archiviata per cinque anni. Tuttavia, in caso di sospensione della prestazione, l’accesso rimane attivo.

9. Cosa succede se la prestazione NASpI o DIS-COLL viene sospesa?

Se la prestazione NASpI o DIS-COLL viene sospesa, l’iscrizione alla piattaforma SIISL non viene archiviata e rimane attiva. In caso di cessazione definitiva della prestazione, l’iscrizione viene archiviata per cinque anni.

10. Che sanzioni sono previste in caso di inadempimento degli obblighi sulla piattaforma SIISL?

La mancata adempimento degli obblighi sulla piattaforma SIISL può portare all’applicazione di sanzioni previste dall’articolo 21, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, se il beneficiario non si presenta al Centro per l’Impiego senza giustificato motivo. Tuttavia, la mancata comunicazione da parte della piattaforma SIISL non inficia l’obbligo di adempimento da parte del beneficiario.

Fonte: Edotto.com