Approvata in via definitiva il 21 febbraio 2024 la conversione in legge del decreto Milleproroghe (decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023), come ogni anno atteso da una grande platea di cittadini e contribuenti.
Vediamo quali sono le novità apportate sul lavoro dagli emendamenti presentati ed approvati, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti a termine, del lavoro sportivo e del bonus psicologo.
Contratti a termine: più tempo per le causali individuate nei CCNL
Il comma 4-bis aggiunto in sede referente all’articolo 18 del decreto Milleproroghe modifica la norma transitoria nell’ambito della disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato concernente le causali di ammissibilità della durata dei contratti superiore a dodici mesi fino a ventiquattro mesi.
Nella formulazione vigente post decreto Lavoro, la causale in oggetto è data da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate tra datore di lavoro e dipendente entro il 30 aprile 2024; con la novella introdotta dall’emendamento, tale termine slitta al 31 dicembre 2024.
Dunque, in assenza della contrattazione collettiva, il datore di lavoro che fino al 31 dicembre 2024 vorrà stipulare, prorogare o rinnovare un contratto di lavoro a termine di durata complessiva superiore a dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi potrà farlo portando a giustificazione specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.
L’emendamento è giustificato con l’intenzione di ovviare alla mancanza, in una serie di settori, di contratti collettivi che abbiano raccolto al momento la sollecitazione proveniente dalla fonte legislativa, ben sapendo che non è gioco solo la durata iniziale dei vari contratti a termine ma anche la proroga e il rinnovo di tali contratti nel limite dei ventiquattro mesi.
Bonus psicologo
Disposto anche per il 2024 l’incremento di cinque milioni delle risorse previste per il bonus psicologo.
Il bonus consiste in un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati entro 270 giorni dall’autorizzazione dello stesso tramite accoglimento della domanda.
Tale contributo è parametrato alle seguenti fasce ISEE:
ISEE inferiore a 15.000 euro: fino a 50 euro per ogni seduta, a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro: fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: fino a 50 euro per ogni seduta, a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
Assunzione disabili
I commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 18 modificano la disciplina transitoria introdotta dall’articolo 28 del decreto Lavoro che prevede un incentivo all’assunzione a tempo indeterminato, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti assimilabili, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.
La novella sostituisce il termine iniziale del periodo entro il quale le assunzioni possono essere o essere state effettuate, fissandolo al 1° agosto 2020 anziché al 1° agosto 2022 e differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine finale entro cui devono essere effettuate le assunzioni; tale differimento opera nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito in base alla normativa in esame.
Fonte: Edotto.com