Tra le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) vi è l’obbligo, per gli amministratori di società, di dotarsi e comunicare un domicilio digitale, rappresentato da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Questa disposizione, contenuta nel comma 860 dell’articolo 1, modifica l’articolo 5 del D.L. 179/2012, estendendo agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria un obbligo già previsto per le imprese individuali. Tale misura mira a garantire una comunicazione ufficiale, sicura e tracciabile tra gli amministratori, le imprese e la pubblica amministrazione, rafforzando il processo di digitalizzazione e trasparenza amministrativa nel sistema economico.
Estensione dell’obbligo di domicilio digitale agli amministratori di società
Le principali modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 riguardano l’ampliamento dell’obbligo di domicilio digitale, attraverso la modifica dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179. Il comma 860 della nuova legge aggiunge, in chiusura, la frase: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria». Tale integrazione estende l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) agli amministratori di società di persone e di capitali, superando la precedente limitazione che riguardava esclusivamente le imprese individuali. Questa novità rafforza il processo di digitalizzazione, imponendo un requisito fondamentale per garantire comunicazioni tracciabili e sicure tra imprese e pubblica amministrazione.
Pertanto, Ogni amministratore di una società è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC personale e a comunicarlo al Registro delle Imprese.
La PEC funge da domicilio digitale, consentendo la trasmissione di comunicazioni elettroniche con valore legale equivalente alle raccomandate cartacee.
Ambito di applicazione della normativa
La normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 si applica agli amministratori di società costituite in forma societaria, indipendentemente dalla natura della società (di persone o di capitali). Non viene stabilito alcun limite temporale esplicito per l’applicazione dell’obbligo, il che implica che esso si estende a tutti gli amministratori, senza distinzione basata sulla data di costituzione della società o sulla nomina degli amministratori stessi. Pertanto, l’obbligo riguarda sia le società di nuova costituzione dal 1° gennaio 2025 sia quelle già esistenti, includendo gli amministratori in carica.
Un aspetto non ancora del tutto chiarito riguarda il caso di amministratori che ricoprano incarichi in più società. Nonostante la normativa non fornisca indicazioni definitive, l’interpretazione più logica suggerisce che ciascun amministratore debba dotarsi di un indirizzo PEC per ogni ruolo societario ricoperto. Tuttavia, si ritiene che, in assenza di specifiche contrarie, un unico indirizzo PEC personale possa essere utilizzato per comunicazioni relative a più incarichi, purché adeguatamente comunicato al Registro delle Imprese. Questo punto rimane comunque suscettibile di chiarimenti normativi futuri.
Utilizzo della PEC già esistente per gli amministratori
Se un amministratore dispone già di una PEC personale, ad esempio perché obbligato come libero professionista o per altri incarichi, non è necessario attivarne una nuova. In questo caso, la normativa consente di utilizzare l’indirizzo PEC esistente, a condizione che venga comunicato al Registro delle Imprese come domicilio digitale ufficiale. Questa flessibilità semplifica l’adempimento dell’obbligo per gli amministratori che sono già dotati di un domicilio digitale, evitando costi e complicazioni burocratiche aggiuntive.
Tuttavia, nel caso di un amministratore che ricopre incarichi in più società, non è ancora del tutto chiaro se una PEC unica sia sufficiente per tutti i ruoli ricoperti o se sia necessaria una PEC distinta per ogni incarico. L’interpretazione prevalente suggerisce che un’unica PEC personale possa essere comunicata al Registro delle Imprese per tutti gli incarichi, ma eventuali chiarimenti normativi o indicazioni ministeriali potranno confermare o modificare questa posizione.
Sanzioni per mancata comunicazione della PEC
La mancata comunicazione dell’indirizzo PEC da parte degli amministratori delle società al Registro delle Imprese comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa. L’importo della multa è stabilito come il doppio di quello previsto dall’articolo 2630 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. Pertanto, le sanzioni variano tra un minimo di 206 euro e un massimo di 2.065 euro, in base alla gravità dell’inadempienza.
L’ufficio del Registro delle Imprese, in caso di omessa comunicazione, sospenderà la pratica relativa alla società per consentire la regolarizzazione entro un termine adeguato, evitando così l’irrogazione immediata della sanzione. Questo meccanismo mira a garantire la corretta adozione del domicilio digitale e il rispetto degli obblighi normativi, promuovendo al contempo un approccio collaborativo e non esclusivamente punitivo.
Fonte: Edotto.com