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NOTIZIE

5 Maggio 2023

LE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 RIPORTATE NEL DECRETO LAVORO

Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 48/20023, chiamato “Decreto Lavoro”. Essendo un decreto legge, le misure riportate hanno una validità di 60 giorni salvo conversione in Legge da parte del Parlamento.

All’interno del Decreto, è presente l’articolo 14 che riporta modifiche al D.Lgs. 81/2008.

Nomina del medico competente

Il comma 1 lettera a, riporta questa modifica:

a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;»;

Il testo diventa quindi:

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

L’uso della congiunzione “e” prevede quindi che la nomina del Medico competente avvenga quando sussistono due condizioni:

all’interno dell’azienda sono presenti uno o più rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria e, quindi, la nomina del Medico Competente;

la valutazione dei rischi conferma la necessità di sorveglianza sanitaria e quindi nomina del Medico competente.

Salvo chiarimenti, si ritiene che questa condizione vada considerata:

  • esposizione a rischio chimico non basso per la sicurezza o non irrilevante per la salute. La valutazione del rischio potrebbe definire che, sebbene il livello non sia bassa, le sostanze alle quali il lavoratore è esposto non vanno a modificare il suo stato di salute o non sono “rilevabili” in fase di visita medica;
  • movimentazione manuale dei carichi: in questo caso, la norma non prevede una soglia di rischi oltre la quale si rende necessaria la visita medica, quindi la valutazione del rischio può definire se vi siano condizioni per le quali si renda necessaria la sorveglianza sanitaria;
  • cancerogeni: anche qui non viene indicata una soglia di esenzione quindi anche chi fa il rifornimento dell’auto aziendale a benzina andrebbe sottoposto a sorveglianza sanitaria. La valutazione del rischio potrebbe superare questo obbligo generalizzato, individuando se poi effettivamente vi sia un rischio significativo.

Negli altri casi (rischi fisici, utilizzo di attrezzature munite di videoterminali) essendo definita una soglia oltre la quale trova applicazione l’obbligo di sorveglianza sanitaria, questa modifica non dovrebbe avere impatti.

Imprese familiari e lavoratori autonomi

La lettera b riporta questa modifica:

b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

Il testo modificato diventa:

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III , nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;

In sostanza, anche ai lavoratori autonomi e componenti delle imprese familiari viene ad applicarsi l’obbligo di utilizzare correttamente gli apprestamenti previsti in cantiere quali ponteggi, trabattelli, parapetti mobili ecc.

Trasferimento della cartella sanitaria

Questa modifica introduce l’obbligo, da parte del medico, di chiedere al lavoratore che ha cambiato azienda di fornire copia della sua cartella sanitaria rilasciata dall’azienda precedente al momento delle dimissioni:

dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»;

Si tratta di una lettera aggiuntiva. Non è previsto, però, l’obbligo da parte del lavoratore di fornire questa documentazione. Nella prassi questa richiesta viene già fatta molto spesso.

Sostituzione temporanea del medico competente

Anche in questo caso, più che di una modifica, possiamo parlare di un prendere atto di quello che già succede. Se il medico competente nominato fosse soggetto a impedimenti per l’adempimento dei suoi obblighi, può nominare un sostituto temporaneo. La parte interessante riguarda il fatto che non è il datore di lavoro a nominare questo sostituto ma è il medico competente che deve essere sostituito.

Futuro accordo Stato Regioni sulla formazione

Non è ancora stato emanato che già viene modificato:

all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

In questo caso, il Governo prevede che, nel futuro Accordo Stato Regioni, che doveva essere emanato entro il 30 giugno 2022, siano inserite anche le modalità per il monitoraggio e controllo dell’applicazione di quanto riportato nell’accordo stesso.

Verifica attrezzature

La modifica è stata resa necessaria per il fatto che il comma 12 dell’articolo 71 riporta una prassi ormai superata, non essendo le ASL e l’ISPESL, entrata a far parte dell’INAIL, ad avvalersi di soggetti privati ma è l’azienda stessa. Per correggere questo refuso, si è di eliminare il primo paragrafo che era:

“Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.”

Noleggio e concessione in uso delle attrezzature

L’articolo 72 norma i rapporti tra noleggiatore, o concedente in uso. e utilizzatore delle attrezzature. La norma prevede che il noleggiatore, o concedente in uso, dovesse

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

La seconda parte diventa:

Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.

Oltre al fatto dell’autocertificazione, che comunque era una prassi comune, si estende questo obbligo a qualsiasi utilizzatore anche privato e lavoratore autonomo.

Formazione del datore di lavoro nell’uso delle attrezzature

Prima di questa modifica, la formazione obbligatoria del datore di lavoro, riguardo l’uso di attrezzature, era limitato alle sole attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione, quelle riportate all’interno dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Viene introdotto, invece, l’obbligo anche per le attrezzature che “richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici”. Si segnala come, a differenza dell’abilitazione per le attrezzature Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, per la formazione di queste attrezzature non è necessario affidarsi ad enti autorizzati ma può essere organizzata dal datore di lavoro stesso ed erogata da un formatore secondo il D.I. 06/03/2013.

Fonte: Punto Sicuro