Un nuovo documento Inail si sofferma sulla regola tecnica verticale V.5 del Codice di prevenzione incendi con riferimento alle le attività ricettive turistico – alberghiere. Il Codice, la normativa applicabile e il confronto fra le diverse progettazioni.
Come ricordato in vari documenti prodotti dall’Inail sulla prevenzione incendi la progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco – “finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze” – è sancita dal DPR 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata anche alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Questa progettazione “si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale”. E in questo senso si inserisce il “ Codice di prevenzione incendi” – Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 – che “si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative”.
Successivamente all’emanazione del Codice di prevenzione incendi, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “ha iniziato ad implementare la Sezione V” (Regole tecniche verticali – RTV) “emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall’approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate”.
Queste alcune delle RTV emanate in questi anni: V.4 Uffici, V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere, V.6 Autorimesse, V.7 Attività scolastiche, V.8 Attività commerciali, V.9 Asili nido, V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati, V.11 Strutture sanitarie, V.12 Altre attività in edifici tutelati, V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili, V.14 Edifici di civile abitazione, V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
Si indica poi che con il d.m. 12 aprile 2019 si è arrivati alla fine del cosiddetto “doppio binario”, “per le attività soggette e non normate non esiste più la possibilità di scegliere il criterio progettuale da utilizzare tra il Codice e i preesistenti criteri tecnici. L’utilizzo del Codice è pertanto ormai obbligatorio; tuttavia, tale ‘doppio binario’ permane esclusivamente per le attività per le quali è presente una regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente, ad eccezione delle autorimesse”.
A ricordarlo è il nuovo documento Inail “Prevenzione incendi per attività ricettive turistico – alberghiere. La Regola Tecnica Verticale V.5 del Codice di prevenzione incendi” nato dalla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2022/2024.
Nella pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività ricettiva turistico-alberghiera, utilizzandone e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 9 aprile 1994 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.5, la regola tecnica verticale, “che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita” dal Codice di Prevenzione incendi.
Le attività ricettive, la prevenzione incendi e la normativa applicabile
Il documento – pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail e a cura di Raffaele Sabatino, Michele Mazzaro, Roberta Lala, Tarquinia Mastroianni, Piergiacomo Cancelliere, Andrea Marino, Mauro Galvan, Marco Di Felice – si sofferma, innanzitutto, sulla normativa applicabile per le attività ricettive.
A questo proposito si ricorda che “per la progettazione di un’attività ricettiva, con oltre 25 posti letto”, è ancora possibile (per queste attività, fino all’abrogazione delle RTV tradizionali, permane la possibilità del “doppio binario”) “seguire due strade, alternative fra loro:
- applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 9 aprile 1994 e s.m.i. (vedi d.m. 6 ottobre 2003);
- applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 9 agosto 2016 e s.m.i.: V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere”.
Si segnala poi che, individuata una delle due scelte progettuali, “occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari”.
E in riferimento alle attività ricettive sottosoglia, ovvero con meno di 25 posti letto, “la nuova RTV V.5, riguardando le attività ricettive con oltre 25 posti letto, non è applicabile sebbene, al par. V.5.5, siano riportate le misure da adottare per opere da costruzione con un numero di posti letto ≤ 25”.
La scelta, laddove consentita, di una o dell’altra norma di riferimento “può condurre, agli esiti dell’iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:
- costi di progettazione;
- costi per l’adeguamento antincendio dell’attività (impianti e strutture);
- possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
- vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività”.
In questo senso l’attento progettista “eseguirà prioritariamente una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a valutare, nello specifico contesto, quale RTV convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività”.
Le attività ricettive e il confronto fra le diverse progettazioni
Il caso studio presentato nel documento ha riguardato un albergo, con 126 posti letto, ubicato in un edificio esistente; “l’attività è stata esercita fino al 1992 allorquando è cessata e l’immobile è stato adibito ad attività uffici”.
In questo caso il progetto antincendio, che nel documento è presentato secondo le due diverse impostazioni progettuali pre e post Codice di prevenzione Incendi, “è finalizzato a consentire la riapertura dell’albergo”.
Si indica che “dall’esame comparato delle due progettazioni, una eseguita con la RTV tradizionale d.m. 9 aprile 1994 e l’altra con l’ausilio del Codice e della RTV V.5 di cui al d.m. 9 agosto 2016 e s.m.i.”, si osserva “un approccio più restrittivo della prima rispetto alla seconda”. Infatti, il soddisfacimento delle prescrizioni imposte dalla regola tecnica verticale tradizionale “risulterebbe significativamente oneroso sia in termini economici che di impatto sulla consistenza edilizia interessata dalle opere di adeguamento, in special modo per quanto concerne la realizzazione della scala di sicurezza esterna. Viceversa, l’utilizzo del Codice e della RTV V.5 consente di raggiungere, agevolmente, gli obiettivi di sicurezza antincendio previsti risolvendo tutte le dieci misure della strategia antincendio in soluzione conforme, fatta eccezione per l’unica soluzione alternativa inerente il corridoio cieco nella sala ristorazione che, comunque, evita la realizzazione della scala esterna, inevitabile secondo la RTV tradizionale”.
In questo caso l’applicazione del Codice risulta “particolarmente vantaggiosa per la committenza, in quanto, a parità di obiettivi di sicurezza antincendio, conduce ad un risultato finale che non richiede la realizzazione di una scala di sicurezza antincendio, che sarebbe invece necessaria per garantire almeno due uscite di sicurezza per ogni piano. Ciò non è, in linea di principio, un abbassamento del livello di sicurezza per gli occupanti, bensì il risultato di una progettazione che tiene conto, in maniera migliore e più calibrata, delle specificità dell’attività”.
Al di là dal caso in esame, si desume “che la progettazione della sicurezza antincendio con il Codice conduce a soluzioni più calibrate alla specifica realtà, nonostante si sia fatto ricorso quasi esclusivamente alle soluzioni conformi (tranne che per il corridoio cieco nella sala ristorazione): è proprio questo il punto di forza del Codice, il quale consente di ottenere soluzioni, a prescindere se più o meno onerose rispetto alle norme tradizionali, tecnicamente più aderenti al caso esaminato e quindi, si spera, più facilmente accettabili e comprensibili da tutti gli stakeholder coinvolti nel processo di progettazione e realizzazione della sicurezza antincendio”.
Fonte: Puntosicuro.it