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12 Gennaio 2024

IRPEF 2024: LE NUOVE ALIQUOTE

Pubblicato in GU n 303 del 30 dicembre il Decreto Legislativo n 216/2023 di attuazione del primo modulo di  riforma delle imposte sul  reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui  redditi, previsto dalla Legge Delega per la riforma fiscale (Legge n 111/2023).

Viene confermato quanto già annunciato in merito alle tre aliquote IRPEF per il solo anno 2024.

In particolare, per il solo periodo d’imposta 2024, si prevede una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:

  • 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

IRPEF 2024: le nuove regole

Per l’anno 2024, nella determinazione dell’imposta sul  reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma  1, del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti  aliquote  per scaglioni di reddito:

  • a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
  • b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
  • c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Per l’anno 2024, la detrazione prevista dall’articolo 13,  comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR è innalzata a 1.955 euro.

Per l’anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all’articolo 1, comma  1,  primo  periodo, del decreto-legge  5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a  15.000  euro qualora  l’imposta lorda determinata sui redditi sia di  importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1,  del  citato testo unico delle imposte sui redditi, diminuita dell’importo di  75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Nella determinazione degli acconti dovuti ai  fini dell’imposta sul reddito delle  persone  fisiche e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale  imposta  del  periodo precedente, quella che si  sarebbe determinata non applicando  le disposizioni dei commi 1 e 2. 

Ricordiamo che, il 22 dicembre le Entrate hanno pubblicato le bozze dei dichiarativi 2024, in proposito leggi anche: Dichiarazioni dei redditi 2024: pubblicate le bozze

IRPEF 2024: aliquote a confronto

L’imposta sul reddito delle persone fisiche, ricordiamolo, è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) e si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi)

L’IRPEF è una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito, con aliquote crescenti che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso. 

L’imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.

Il Dlgs n 21672023 con l’art 1 prevede di accorpare i primi due scaglioni in uno scaglione con redditi fino a 28.000 euro.

Confrontiamo l’IRPEF 2024 con le aliquote e scaglioni 2023 previsti dalla Legge di Bilancio 2022(articolo 1, commi 2-7 della legge n. 234 del 2021):

IRPEF 2023 scaglioniAliquoteIRPEF 2024 scaglioni da Dlgs 216/2023Aliquote 
fino a 15.000 euro23%da 0 a 28.000 euro23%
da 15.001 a 28.00025%
da 28.001 a 50.000 euro35%da 28.001 a 50.00035%
oltre 50.000 euro43%oltre 50.000043%

Detrazioni IRPEF 2024: le novità 

In merito alle detrazioni IRPEF si prevede, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai  seguenti oneri è diminuito di un importo pari a euro 260:

  • a) gli oneri la cui detraibilita’ è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi  o  da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione  per  le  spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera  c)  del  predetto testo unico;
  • b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici  di  cui all’articolo 11  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,   n.   149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
  • c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di  cui all’articolo 119, comma  4,  quinto  periodo,  del  decreto-legge  19 maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17 luglio 2020, n. 77.

Ai fini IRPEF Ii reddito complessivo e’ assunto al netto del reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Fonte: fiscoetasse.com