Pubblicato in GU n 303 del 30 dicembre il Decreto Legislativo n 216/2023 di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, previsto dalla Legge Delega per la riforma fiscale (Legge n 111/2023).
Viene confermato quanto già annunciato in merito alle tre aliquote IRPEF per il solo anno 2024.
In particolare, per il solo periodo d’imposta 2024, si prevede una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:
- 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
- 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
IRPEF 2024: le nuove regole
Per l’anno 2024, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Per l’anno 2024, la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR è innalzata a 1.955 euro.
Per l’anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
Ricordiamo che, il 22 dicembre le Entrate hanno pubblicato le bozze dei dichiarativi 2024, in proposito leggi anche: Dichiarazioni dei redditi 2024: pubblicate le bozze
IRPEF 2024: aliquote a confronto
L’imposta sul reddito delle persone fisiche, ricordiamolo, è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) e si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi)
L’IRPEF è una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito, con aliquote crescenti che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso.
L’imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.
Il Dlgs n 21672023 con l’art 1 prevede di accorpare i primi due scaglioni in uno scaglione con redditi fino a 28.000 euro.
Confrontiamo l’IRPEF 2024 con le aliquote e scaglioni 2023 previsti dalla Legge di Bilancio 2022(articolo 1, commi 2-7 della legge n. 234 del 2021):
IRPEF 2023 scaglioni | Aliquote | IRPEF 2024 scaglioni da Dlgs 216/2023 | Aliquote |
fino a 15.000 euro | 23% | da 0 a 28.000 euro | 23% |
da 15.001 a 28.000 | 25% | ||
da 28.001 a 50.000 euro | 35% | da 28.001 a 50.000 | 35% |
oltre 50.000 euro | 43% | oltre 50.0000 | 43% |
Detrazioni IRPEF 2024: le novità
In merito alle detrazioni IRPEF si prevede, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri è diminuito di un importo pari a euro 260:
- a) gli oneri la cui detraibilita’ è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Ai fini IRPEF Ii reddito complessivo e’ assunto al netto del reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
Fonte: fiscoetasse.com