L’INPS, con la circolare n. 82 del 17 luglio 2024, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea, che ha prorogato l’applicabilità della c.d. Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, illustra l’ambito di applicazione della citata misura.
La Commissione europea, con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in argomento fino al 31 dicembre 2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024.
Con specifico riferimento al perimetro di efficacia temporale della misura in questione, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a fare data dal 1° luglio 2024. Conseguentemente, la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la citata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 – trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.
Qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.
Conseguentemente, in forza della suddetta autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.
Da ultimo, come previsto dalla decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, che, oltre alle modifiche notificate e sopra illustrate relative al periodo di fruizione della misura e alla conseguente potenziale platea dei soggetti beneficiari, non sono previste ulteriori variazioni del regime di aiuto esistente e, pertanto, tutte le altre condizioni di tale regime rimangono inalterate.
Come previsto dalla decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework è pari a:
- 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
- 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
Con specifico riferimento ai suddetti massimali, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.
Inoltre, viene confermato che la misura non trova applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.
Fonte: Dottrinalavoro.it