Uno dei temi ricorrenti della rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni professionali, è sicuramente quello connesso alle cadute dalle scale, per lo più scale portatili.
Infatti le scale portatili non solo sono attrezzature diffuse in quasi tutti gli ambienti di vita e di lavoro, ma sono anche correlate a rischi elevati di incidenti e infortuni. Infortuni che a volte sono analizzati, per verificare le responsabilità, anche a livello giurisprudenziale in molte sentenze della Corte di Cassazione. Ne riprendiamo, a titolo esemplificativo, alcune:
- Sentenza n. 18414 del 27 aprile 2018 relativa al ribaltamento di una scala durante lavori di pulizia;
- Sentenza n. 15190 del 5 aprile 2018 relativa alla caduta dalla scala portatile di un operaio magazziniere;
- Sentenza n. 1871 del 17 gennaio 2018 relativa all’utilizzo di una scala non conforme ai requisiti di sicurezza;
- Sentenza n. 40679 del 13 settembre 2018 sulle responsabilità per la caduta da una scala a pioli.
Al di là delle sentenze torniamo a soffermarci oggi sulle dinamiche degli infortuni con particolare riferimento ai casi in cui le attrezzature utilizzate, scale portatili, sono risultate non idonee alle attività di lavoro svolte.
Gli incidenti presentati sono tratti dalle schede presenti nell’archivio diINFOR.MO., strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Ancora infortuni professionali nell’uso delle scale portatili
Nel primo caso un lavoratore, in qualità di impiantista, sta eseguendo l’installazione di un impianto di climatizzazione all’interno di un locale, lavorando al di sopra di una scala portatile.
Il lavoratore collega i terminali dei tubi alla macchina posta sopra il controsoffitto in cartongesso.
Successivamente, a causa di uno sbilanciamento cade dalla scala ed a nulla serve afferrarsi ai profili metallici che non reggono il peso. Il lavoratore cade rovinosamente a terra e batte violentemente il capo nel pavimento procurandosi un trauma cranico con fratture alla teca cranica.
Le indagini hanno appurato che la scala semplice non era non idonea alla lavorazione.
Il fattore causale indicato nella scheda riguarda proprio l’uso di una “scala semplice portatile”.
Nel secondo caso un lavoratore, con mansioni di manovale edile, è intento nella realizzazione di spallette in muratura per posizionare il controtelaio del nuovo infisso in una abitazione in ristrutturazione.
Per far questo sta demolendo parte della muratura esistente con l’ausilio di un martello demolitore elettrico, utilizzando una scala portatile, doppia a pioli a due tronchi di salita, per poter lavorare in quota.
Si posiziona con i piedi sui tronchi diversi della scala, estendendo in altezze diversi i tronchi onde livellare il dislivello di due gradini tra i due vani esistenti.
Improvvisamente la scala, sprovvista di piedini antisdrucciolevoli e di una manopola bloccante, sotto la spinta dell’operatore si chiude facendo cadere l’operatore a terra.
Il lavoratore nella caduta si procura varie contusioni.
Questo il fattore causale rilevato:
- “messa a disposizione da parte del datore di lavoro di attrezzatura non idonea per il lavoro in quota”.
Le scale portatili: la scelta dell’attrezzatura giusta
Per fornire qualche spunto per migliorare la prevenzione degli infortuni che avvengono con le scale portatili possiamo fare riferimento a vari documenti presentati in questi anni dal nostro giornale.
Ad esempio nel Quaderno Tecnico Inail del 2018 “ Scale portatili”, un documento a cura di Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa (DIT), si sottolinea che la scelta di una tipologia di scala portatile in una specifica realizzazione “dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi”.
E la scelta deve essere fatta dopo aver considerato che:
- la scala doppia:
- “non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo,
- non deve superare l’altezza di 5 m”.
- la scala in appoggio:
- “è idonea come sistema di accesso ad altro luogo,
- usata per l’accesso dovrà essere tale da sporgere a sufficienza (ad esempio, per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura,
- non deve superare l’altezza di 15 m”.
- la scala trasformabile:
- “nelle sue possibili configurazioni deve essere usata con una altezza massima di 5 metri per la configurazione doppia e con una altezza massima di 15 metri per la configurazione in appoggio,
- in configurazione di scala doppia non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo,
- in configurazione di scala in appoggio è idonea come sistema di accesso ad altro luogo,
- in configurazione di scala in appoggio, usata per l’accesso, dovrà essere tale da sporgere a sufficienza (ad esempio, per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura”.
In ogni caso per tutte le tipologie di scale portatili “la scelta deve avvenire dopo aver considerato che:
- si dovrà salire sulla scala fino a un’altezza tale da consentire al lavoratore di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicura;
- non ci si dovrà esporre lateralmente per effettuare il lavoro;
- non si dovrà salire/scendere su/dalla scala portando materiali pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa sicura;
- una scala a pioli permette un breve posizionamento in altezza della persona;
- una scala a gradini permette un breve posizionamento in altezza della persona, con un confort maggiore rispetto a quella a pioli”.
Inoltre “occorre verificare la conformità della scala al D.Lgs. 81/08 che riconosce la norma tecnica UNI EN 131” e ogni scala deve poi “essere accompagnata dalle istruzioni di base, nella lingua del Paese in cui la scala è venduta”.
Più in generale sulla scelta dell’attrezzatura per il lavoro in quota, riprendiamo invece qualche informazione dal contenuto di un opuscolo “ L’uso delle scale”, elaborato in occasione dei cantieri Expo Milano 2015.
Si segnala che “prima di utilizzare le scale è necessario valutare attentamente:
- La possibilità di utilizzare un’altra attrezzatura che consenta di operare in maggiore sicurezza (es. trabattello);
- Le caratteristiche della scala in funzione del luogo e della lavorazione da svolgere: scala semplice di appoggio; scala doppia; scala a castello;
- Le condizioni di manutenzione della scala.
Queste valutazioni “devono essere parte integrante della valutazione dei rischi anche per motivare i criteri di scelta delle attrezzature”.
Rimandiamo alla lettura dei vari documenti presentati e dei tanti nostri articoli pubblicati sul tema della sicurezza nell’uso delle scale portatili e nelle attività in quota.
Fonte: PuntoSicuro.it