Dei tre importanti decreti del 2021 in materia di prevenzione incendi, che arriveranno gradualmente all’abrogazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 – recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – è il primo ad entrare in vigore.
Il decreto, chiamato più semplicemente “decreto Controlli” entra, infatti, in vigore il 25 settembre 2022.
Tuttavia, come ricordato anche nell’articolo “ Prevenzione incendi e DM 1 settembre 2021: quali sono le novità?” è stata annunciata la proroga dell’articolo 4 relativo alla qualificazione dei tecnici manutentori.
Vediamo dunque di fare il punto della situazione con particolare riferimento alle parti rimandate di un anno e alla Nota del Ministero dell’Interno n. 12892 del 19 settembre 2022 che annuncia la proroga.
Il decreto Controlli e la nota sulla proroga al 25 settembre 2023
Come abbiamo segnalato, appena abbiamo avuto certezza della pubblicazione della Nota del Ministero dell’Interno, non tutto il DM 1 settembre 2021 entrerà in vigore il 25 settembre 2022.
La Nota del Ministero dell’Interno n. 12892, inviata qualche giorno fa, il 19 settembre, alle direzioni regionali e interregionali e ai Comandi dei Vigili del Fuoco, anticipa l’emanazione del DECRETO 15 settembre 2022 che non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non è certo che sarà pubblicato entro la data del 25 settembre. Da qui la necessità di fornire comunque un preavviso della proroga che, tra l’altro, potrebbe essere stata richiesta per la difficoltà di attuare i percorsi di qualifica nei tempi previsti originariamente dal DM.
Vediamo più nel dettaglio cosa indica la Nota che ha in oggetto “Comunicazione di prossima pubblicazione di norme attinenti la prevenzione incendi”.
Nella nota si informa che “è in corso di pubblicazione il seguente atto normativo di interesse:
- DECRETO 15 settembre 2022 — Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“.
Si indica poi – ed è questa la parte più importante della Nota che offre qualche prima indicazione sul contenuto del provvedimento di proroga – che il decreto, “dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad apportare alcune modifiche all’allegato II del decreto 1° settembre 2022, disporrà che le disposizioni previste all’articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023”.
Non sembra siano invece previste, per il momento, proroghe per quanto riguarda gli altri due decreti:
- Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 (c.d. “decreto GSA”)
- Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 (c,d. “decreto Minicodice”).
Decreti che entreranno in vigore, rispettivamente, il 4 ottobre e il 29 ottobre 2022.
Il decreto Controlli e la qualificazione del tecnico manutentore
Dopo aver già accennato, nel precedente articolo di presentazione delle novità del DM 1 settembre 2021, al contenuto dell’articolo 1, 2 e 3, vediamo di soffermarci in particolare sull’articolo 4 la cui entrata in vigore sarà prorogata al 25 settembre 2023.
Art. 4 – Qualificazione dei tecnici manutentori
- Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
- Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.
Sarà dunque dal 25 settembre 2023 che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendiodovranno essere obbligatoriamente eseguiti da tecnici manutentori qualificatisecondo le modalità di qualificazione del tecnico manutentore stabilite nell’Allegato II.
Ricordiamo poi che l’allegato II – che sarà anche modificato dal decreto 15 settembre 2022 (ad oggi non si conoscono ancora quali saranno le modifiche) – contiene le modalità di qualificazione del tecnico manutentore, articolate per
- generalità,
- docenti
- contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- valutazione dei requisiti
- procedure amministrative.
In particolare – secondo quanto attualmente indicato nelle generalità – si indica che il tecnico manutentore qualificato “ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione”. Inoltre deve possedere “i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio”.
Riguardo poi ai contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore, l’Allegato II indica che i percorsi di formazione del manutentore qualificato “devono essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate” in un prospetto (Prospetto 1).
L’allegato, nella versione attuale, contiene altri prospetti:
- il Prospetto 2: “riporta le conoscenze, abilità e competenze che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1”.
- i Prospetti dal 3.1 al 3.13 “riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro”.
Il decreto Controlli: la circolare n. 14804 e l’attesa di futuri chiarimenti
Concludiamo ricordando che, poco dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1 settembre 2021, è stata pubblicata anche la Circolare n. 14804 del 6 ottobre 2021, già presentata nell’articolo “ Decreto Controlli e formazione: la circolare con i primi chiarimenti”, che riporta alcuni chiarimenti su:
- requisiti dei docenti;
- individuazione dei soggetti formatori;
- elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame;
- individuazione dei requisiti delle sedi oggetti di esame di qualifica;
- esame di idoneità.
E per “disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti” dell’allegato II del DM 01 settembre 2021 nella circolare sono presenti tre appendici recanti:
- Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
- Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
- Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato
L’appendice II della circolare riporta anche i contenuti della formazione pratica e teorica relativa alla manutenzione di:
- Estintori di incendio portatili e carrellati
- Reti idranti antincendio
- Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
- Sistemi Sprinkler
- Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI)
- Impianti di diffusione sonora degli allarmi con altoparlanti (EVAC)
- Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso
- Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC)
- Sistemi a pressione differenziale (PDS)
- Sistemi a schiuma
- Sistemi ad aerosol condensato
- Sistemi a riduzione di ossigeno (ORS)
- Sistemi ad acqua nebulizzata (Water Mist).
Chiaramente per capire, al di là delle proroghe operate dal decreto 15 settembre 2022, cosa cambia della struttura e dei contenuti della circolare, bisognerà attendere la pubblicazione del decreto o la pubblicazione di una successiva circolare che ne tenga conto.
Fonte: PUNTOSICURO
PREVENZIONE INCENDI E DM 1 SETTEMBRE 2021: QUALI SONO LE NOVITÀ?
Come ricordato nel documento “ Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, nato dal progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, con i tre DM del 2021 previsti dall’art. 46 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 (cosiddetto “decreto Controlli”)
- Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 (c.d. “decreto GSA”)
- Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 (c,d. “decreto Minicodice”)
si arriva al “definitivo superamento”del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
Superamento che dipende anche dalla abrogazione del DM del 1998 che avviene gradualmente con l’entrata in vigore dei singoli decreti:
- DM 1 settembre 2021 (entrata in vigore prevista 25 settembre 2022): abrogazione di:
- art. 3, comma 1, lettera e)
- art. 4
- allegato VI
- DM 2 settembre 2021 (entrata in vigore prevista 4 ottobre 2022): abrogazione di:
- art. 3, comma 1, lettera f)
- artt. 5, 6 e 7
- DM 3 settembre 2022 (entrata in vigore prevista 29 ottobre 2022): abrogazione dell’intero DM 10 marzo 1998.
Fonte: PUNTO SICURO