Studio Schena è a disposizione dei propri clienti per affiancarli nel processo di redazione della documentazione necessaria per la partecipazione al bando.
E’ stato pubblicato il 3 novembre 2022 sul sito del Ministero del lavoro il decreto interministeriale del 22 settembre concernente il rifinanziamento del Fondo nuove competenze con un miliardo .
Il 23 settembre scorso è stato pubblicato il decreto ANPAL 275-2022 per l’utilizzo delle nuove risorse anche per le domande 2021 rimaste in stand by
Il decreto ANPAL adeguandosi alla bozza del decreto ministeriale, modifica la definizione del costo retributivo e contributivo anche in riferimento alle domande già presentate sui fondi 2021.
Nello specifico, il decreto ANPAL prevede che la retribuzione oraria venga calcolata sulla base della retribuzione teorica comunicata dal datore di lavoro all’Inps nel mese della domanda .Tale importo viene moltiplicato per 12 mesi e quindi suddivisa per 1.720, misura standard di ore lavorative annue
Gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali vengono considerati al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo.
Questo comporta l’obbligo per i datori di lavoro che avevano fatto domanda sulla base del bando di novembre 2021 di completare l’istanza con una dichiarazione sul fatto che il costo del lavoro non comprende altre agevolazioni pubbliche. L’attestazione va compilata e caricata sulla piattaforma ANPAL FNC.
AGGIORNAMENTO 21 OTTOBRE 2022
Anpal ha reso disponibili alcune faq di chiarimento sulle modalità di calcolo dei costi del lavoro ai fini del saldo del finanziamento FNC (PRIMA EDIZIONE)
Fondo nuove competenze: cos’è, le ultime novità
Il Fondo nuove competenze è un fondo di finanziamento a fondo perduto istituito dl 34 2021 che permette di innovare la produzione nelle aziende danneggiate dal COVID, adeguando le competenze dei lavoratori, e ottenendo il finanziamento della retribuzione del personale in formazione e dei relativi contributi previdenziali Per ottenere il finanziamento dei progetti formativi è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi.
L’art. 24 del DL 17/2022 ha esteso le possibilità di utilizzo del Fondo Nuove competenze nel 2022 non solo alle aziende danneggiate dalle conseguenze della pandemia COVID 19 e quelle interessate alla transizione ecologica e digitale (DL 146 2021) ma anche i datori di lavoro che
- abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133,
- siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’art. 1 co. 478 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).
in relazione ai quali sia necessario un adeguamento delle competenze del personale.
L’operatività del Fondo attendeva il nuovo decreto interministeriale attuativo per l’utilizzo di nuove risorse in arrivo dall’Unione europea legate al Fondo React EU.
L’emanazione del decreto è stata ritardata dalla crisi di Governo. Il 14 settembre è stata comunicata la firma del Ministro del lavoro e di quello dell’Economia che è poi passato alla registrazione presso la Corte dei Conti. Putroppo il ritardo crea problemi nella definizione degli accordo sindacali preventivi, obbligatori per accedere ai conTributi
Fondo nuove competenze 2022: ecco il decreto interministeriale
Sul decreto ministeriale in arrivo, il comunicato stampa di settembre 2022 ha anticipato che
- la misura di finanziamento della contribuzione previdenziale relativa alle ore di formazione dei lavoratori resterà fissata al 100% mentre la retribuzione delle ore di formazione godra di un finanziamento del 60% È prevista però una premialità per chi intraprende percorsi di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario: in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, anche una strutturale riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione complessiva, la retribuzione finanziata dal fondo sarà pari al 100%.
- sono previsi maggiori controlli sulla qualità degli interventi formativi
- le attività potranno essere finanziate attraverso i Fondi paritetici interprofessionali che costituiranno canale di accesso privilegiato Per i datori di lavoro che non hanno fondi interprofessionali la formazione dovrà essere erogata da enti accreditati a livello nazionale o regionale. Non potrà essere soggetto erogatore della formazione la medesima impresa che ha presentato istanza di accesso al Fondo
- godranno di particolare attenzione i progetti formativi nei settori interessati dalla transizione ecologica e digitale: in particolare il quadro di riferimento per le competenze digitali sarà il DGCOMP, mentre per le competenze utili alla transizione ecologica si fa riferimento alla classificazione ESCO
Fonte: FISCO E TASSE