FAQ
Per Testo Unico Sicurezza Lavoro si intende l’insieme di norme comprese nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che riunisce ed armonizza le disposizioni contenute in alcune precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, congiuntamente abrogate dal decreto stesso. Questo decreto legislativo, che dà attuazione all’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, vengono strutturate e definite le norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro, aggiornate all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.
Con l’introduzione del D.Lgs. 81/2008, oltre all’ampliamento del campo di applicazione, è stato dato maggior rilievo al ruolo dell’organizzazione con la definizione nuova di tutti i soggetti, ed in particolare alla figura del preposto, ed a quello dei sistemi di gestione della sicurezza. Sono stati ridefiniti i ruoli delle figure chiave del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza, con l’introduzione di nuove figure quali il Rappresentante Territoriale o di Comparto. E’ stata affidata alle Parti Sociali la possibilità di istituire tavoli tecnici per predisporre norme, buone prassi e linee guida. Sono potenziate le prerogative delle Rappresentanze in azienda (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, RLST), che operano su base territoriale o di comparto, in tutte le aziende in cui non esista il R.L.S. aziendale. I RLST hanno diritto di ricevere un’adeguata formazione, frequentando un corso di almeno 64 ore ed un aggiornamento annuo di almeno 8 ore. Viene aggiunta la possibilità di effettuare sopralluoghi sui luoghi di lavoro e di fornire assistenza alle aziende. Il personale di INAIL, ISPESL, non preposto ad attività di sorveglianza, può svolgere consulenza alle imprese senza essere tenuto all’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.
La valutazione dei rischi è un procedimento per l’identificazione dei pericoli e la stima dei rischi ad essi connessi, finalizzato alla prevenzione dei danni alla salute. Essa va usata come uno strumento di lavoro per conseguire la programmazione del miglioramento continuo della prevenzione e protezione della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Si tratta quindi di una procedura di indagine sui pericoli presenti in azienda e della valutazione dei rischi connessi a quei pericoli. La realizzazione della valutazione dei rischi avviene con una procedura stabilita dalla stessa norma: • deve essere effettuata dal Datore di Lavoro, in ogni attività soggetta, ed aggiornata in funzione delle modifiche che possono avvenire all’interno dell’attività produttiva; • viene effettuata in collaborazione del R.S.P.P. ( Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ), R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori ), ed il Medico Competente; • deve portare all’individuazione di tutti i rischi aziendali, alle mansioni svolte e all’individuazione delle misure più idonee di prevenzione e protezione.
Il D.V.R. è quel documento in cui vengono individuati e quantificati i rischi connessi con le attività svolte dal personale impiegato, nonché le misure di prevenzione adottate o da adottare al fine di ridurre detti rischi al minimo. Tale documento, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e deve contenere: • una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in cui siano specificati i criteri adottati; • l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), adottati in conseguenza dei rischi identificati. Per ogni situazione di pericolo messa in evidenza, occorre riportare che cosa è stato fatto per far sì che i dipendenti siano soggetti al minor rischio possibile; • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Il documento va conservato in genere presso l’Azienda.
A riscontro di quanto richiesto, si evidenzia che l’articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo unico di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di seguito T.U.), stabilisce che i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, soggiacciono all’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del medesimo Titolo III e munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (ma quest’ultimo obbligo è previsto solo nell’ipotesi in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto). L’articolo 21, al comma 2, poi, prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41 del T.U. (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del T.U. (anche in tal caso fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali). Alla luce delle considerazioni su esposte ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che i soggetti su menzionati non saranno obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro
Il SPP costituisce l’insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il Datore di Lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la persona che, essendo in possesso di attitudini e capacità adeguate, viene designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il Medico Competente è un medico, specialista in medicina del lavoro, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti a rischi nei casi previsti dalla nuova normativa in materia di sicurezza. Il Lavoratore è una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Il Dirigente è una persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Il Preposto è una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
È una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali acquisiti mediante la partecipazione ad appositi corsi, o titoli equipollenti previsti per legge (art. 32), designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il R.S.P.P. individua e valuta i fattori di rischio, elabora un piano di sicurezza e le relative procedure, propone programmi di informazione sui rischi e di formazione per attuare le misure di prevenzione. A norma dell’art. 34 il datore di lavoro, purché in possesso della adeguata formazione e aggiornamento, potrà svolgere direttamente il servizio di prevenzione e protezione assumendo l’incarico di R.S.P.P.. In tal caso il datore di lavoro dovrà inviare all’organo di vigilanza, oltre alla dichiarazione attestante le sue capacità, una relazione sull’andamento degli infortuni e un attestato di partecipazione al corso di formazione, una dichiarazione un cui si attesti che ha effettuato la valutazione dei rischi e che ha redatto il documento o l’autocertificazione (non è più richiesto, cioè, l’invio del documento di valutazione).
Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati inviati all’INAIL o all’IPSEMA relativi agli infortuni sul lavoro; p) elaborare il documento di valutazione rischi e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza); t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati inviati all’INAIL o all’IPSEMA relativi agli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e’ ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità e non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 del Testo Unico.
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento; b. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
I preposti devono: • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge; • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone con rischio grave e specifico; • richiedere l’osservanza della misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato; • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo; • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; • frequentare appositi corsi di formazione.
I lavoratori devono: • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti; • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite; • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di sicurezza; • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, qualsiasi eventuale condizione di pericolo; • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; • partecipare ai programmi di formazione; • sottoporsi ai controlli sanitari; • esporre apposita tessera di riconoscimento, in caso di appalto/subappalto.
A riscontro del quesito proposto, va preliminarmente osservato che l’art. 230-bis del codice civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), configura l’impresa familiare come l’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto. La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.). All’impresa familiare si applicherà quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, mentre laddove i componenti dell’impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall’art. 2 comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l’obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc. In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.
Nei lavori eseguiti all’interno dell’azienda si forniscono alle ditte appaltatrici o ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente oggetto dell’intervento e delle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività. La ditta appaltante promuoverà il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione, al fine di evitare i rischi di esposizione dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione dell’opera complessiva. Dovranno essere fornite indicazioni circa: • la distribuzione delle linee elettriche; • le aree con pericolo di esplosione o incendio e la collocazione dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo; • il piano di emergenza adottato dall’azienda appaltante; • le macchine ed attrezzature in genere che possono presentare un pericolo per la sicurezza e la salute; • i luoghi dove è possibile l’esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici; • la tipologia dei solai e delle coperture; • le misure di prevenzione e protezione adottate normalmente nelle zone di intervento.
Anzitutto, si evidenzia che, come già chiarito dallo scrivente Ministero, il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dal D. Lgs. 276/2003 (Legge Biagi). La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale. Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail. Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, meglio conosciuto come “testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, ha inteso ampliare il novero dei destinatari della normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro estendendola alle nuove ed atipiche figure di lavoratori (come, ad esempio, i lavoratori a progetto e quelli occasionali). Dispone, infatti, il comma 8 dell’articolo 3 del T.U. che “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del D.Lgs. 276 del 2003 e s.m.i., il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali si vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili”. Si tratta, infatti, di soggetti che, come affermato dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro, sono considerati più vulnerabili rispetto ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato e, pertanto, devono poter fare affidamento su un complesso di regole che garantisca loro forme di tutela e di protezione dai continui rischi che possono verificarsi in ambito lavorativo. Alla luce delle considerazioni su espresse ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che nei confronti dei lavoratori occasionali andranno ottemperati tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 compresi, quindi, quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo dei dispositivi di protezione individuale (sulla base della valutazione dei rischi), sottoporlo a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente, e così via
La scheda tecnica di un prodotto è il documento in cui è spiegato: cosa contiene, caratteristiche delle sostanze presenti, possibili effetti tossici, precauzioni da prendere. E’ importante per conoscere i rischi che possono derivare dall’uso dei prodotti.
Segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o una segnale gestuale.
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di Primo Soccorso e di Prevenzione incendi; • sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: • sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; • sui pericoli connessi alluso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Il datore di lavoro fornisce le suddette informazioni anche ai lavoratori a domicilio e a coloro che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo di proprietari di fabbricati. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
La formazione è un atto dovuto nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti. Il Datore di Lavoro, in quanto tale, è anche datore di sicurezza e lo stesso criterio è esteso a dirigenti e preposti. Nel momento in cui si affida un compito ad un lavoratore, si è tenuti a spiegare come farlo in modo sicuro. Esistono vari sistemi di formazione, tra cui formazione a distanza e formazione mediante formatori interni all’azienda. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, tramite la frequentazione di corsi obbligatori, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, ove nominato, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: • il documento di valutazione dei rischi; • l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; • i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; • i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Nel corso della riunione possono essere individuati codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali, ed obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. In tali ipotesi, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Per Sorveglianza Sanitaria, si intendono tutti gli accertamenti sanitari preventivi (es. visita preassuntiva) e periodici eseguiti sul dipendente per accertare l’idoneità alla mansione specifica. Gli accertamenti sanitari a cui è sottoposto il dipendente, variano dalla mansione, e dal rischio rilevato dal piano di valutazione dei rischi. I lavoratori per i quali esiste un obbligo ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., devono essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente, preventivamente e periodicamente. Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede le visite mediche per lavoratori esposti a rumore, quelli esposti a rischio chimico, quelli esposti a rischio biologico, o quelli esposti a videoterminale e agli addetti a movimentazione manuale dei carichi. Anche i titolari di società, solo se operanti (quindi non coloro che non hanno titolo per lavorare in azienda, se non come amministratori) devono essere sottoposti a visita medica. L’azienda deve nominare un Medico Competente che si assume la responsabilità della redazione di un piano di sorveglianza sanitaria nel quale, oltre che le mansioni per le quali è prevista la visita, sono definite le periodicità e gli accertamenti complementari. Tutte le aziende, anche con un solo dipendente, sono tenute all’esecuzione delle visite mediche periodiche per i rischi previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Il medico competente: • collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute; • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria; • istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza; • consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso; • consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria; • invia all’Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio; • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria; • informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria; • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno; • partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori; • comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e cioè entro il 15 novembre 2008.
Giudizio conclusivo che il medico competente deve dare dopo aver effettuato la visita medica e gli esami al lavoratore. In esso si dice se il lavoratore è idoneo a svolgere una determinata mansione. Può essere di idoneità totale, parziale (può svolgere una parte della mansione ma deve essere escluso dal fare particolari compiti per motivi di salute) o di non idoneità , temporanea (per un periodo di tempo fissato) o definitiva.
Il datore di lavoro deve pagare per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale se quest’ultima ha causato assenza dal posto di lavoro; il 60% della retribuzione, salvo migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro, per i successivi tre giorni di astensione dal lavoro. L’INAIL deve pagare dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica. Le cure sono fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e dagli ambulatori dell’INAIL attivati da apposite convenzioni con le Regioni. Se l’infortunio o la malattia professionale non sono stati denunciati subito: entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni INAIL. Se la causa dell’infermità è dubbia, una convenzione tra l’INAIL e l’INPS garantisce che il primo Ente che riceve il certificato medico relativo all’infortunio o alla malattia fornisce le prestazioni. Termine di prescrizione INAIL: 3 anni; termine di decadenza INPS: 1 anno. a) In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore deve: • informare immediatamente il datore di lavoro; • presentare subito al datore di lavoro il primo certificato medico e, se le cure dovessero proseguire, il certificato compilato dal medico curante. Il datore di lavoro invierà all’INAIL i certificati originali. In caso di ricovero, l’ospedale invierà copia dei certificati all’INAIL ed al datore di lavoro. b) In caso di malattia professionale, se il lavoratore svolge attività lavorativa deve: • denunciare la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manifestarsi; • presentare al datore di lavoro il primo certificato medico e, in caso di prosecuzione delle cure, il certificato compilato dal medico curante. Il datore di lavoro invierà all’INAIL i certificati originali. In caso di ricovero, l’ospedale invierà copia dei certificati all’INAIL ed al datore di lavoro. Se il lavoratore NON svolge attività lavorativa, può’ presentare direttamente all’INAIL domanda di riconoscimento della malattia professionale.
La valutazione della compatibilità del lavoro svolto da una donna in gravidanza avviene sulla base della mansione specifica; la lavoratrice gravida deve essere pertanto inviata al Medico Competente. Il datore di lavoro ha comunque l’obbligo della redazione del documento di valutazione dei rischi per la gravida. Anche dopo il parto la stessa dovrà essere sottoposta a visita, prima della riammissione al lavoro.