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8 Luglio 2022

DL AIUTI: BUONO DI 10.000 EURO PER LE IMPRESE PARTECIPANTI A FIERE

Il DL Aiuti con l’articolo 25-bis, inserito in sede referente, concede alla imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia un buono del valore di 10.000 euro, autorizzando a tal fine una spesa di 34 milioni di euro per l’anno 2022. 

Viene specificato che le manifestazioni devono rientrare nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome. 

Il contributo è concesso dalla data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame sino al 31 dicembre 2022.

Inoltre, il buono ha validità sino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.

Come specificato dal dossier al decreto, letto quanto sopra, deve ritenersi che la norma fa riferimento alle fiere che possono svolgersi fino a dicembre, ma il buono deve essere chiesto entro novembre 2022.

Si auspica un ulteriore chiarimento in merito.

Buono imprese per fiere internazionali svolte in Italia: presenta la domanda

Al fine di ottenere il buono, le imprese presentano domanda esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico.

Al momento della presentazione della domanda, ciascun richiedente deve indicare:

  • un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante,
  • nonché le coordinate (IBAN) di un conto corrente bancario ad esso intestato. 

Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello disponibile sulla piattaforma preposta in cui attesta il possesso dei requisiti richiesti:

  • sede operativa nel territorio nazionale,
  • iscrizione al Registro delle imprese, 
  • autorizzazione a partecipare alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, 
  • spese e investimenti sostenuti o da sostenere per la partecipazione alle manifestazioni, 
  • non essere sottoposto a procedure concorsuali, 
  • non trovarsi in condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche, 
  • non aver ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità
  • essere a conoscenza delle finalità del buono

La norma impone al Ministero dello sviluppo economico di rilasciare il buono mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato da ciascun richiedente. 

Si richiede alle imprese di presentare, entro la data di scadenza del buono, l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali. 

Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. 

Si precisa che l’agevolazione si applica nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Fonte: FISCO E TASSE