Con riferimento alla dichiarazione annuale IVA per il periodo d’imposta 2023, la rateazione può essere effettuata senza la preventiva opzione in sede di dichiarazione periodica e il versamento del saldo, anziché concludersi entro il 16 novembre, deve concludersi entro il 16 dicembre. Pertanto, la nuova norma consente di poter rateizzare il saldo IVA in un numero massimo di 10 rate, anziché 9. Lo ha ricordato Assonime con l’analisi delle novità del nuovo modello IVA 2024.
Con la circolare n. 3 del 21 febbraio 2024, Assonime esamina il modello IVA 2024, mettendo in risalto quali le novità del modello di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2023.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato i due modelli IVA – modello IVA 2024 e modello IVA Base 2024 con il provvedimento n. 8230/2024 del 15 gennaio 2024.
Il modello deve essere trasmesso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.
Quest’anno il termine ultimo per versamento è il 18 marzo 2024 (poichè il 16 marzo cade di sabato). Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o rateizzando le somme dovute da questa data, con una maggiorazione.
Diversamente da quanto disposto precedentemente, la rateazione può essere effettuata senza la preventiva opzione in sede di dichiarazione periodica e il versamento del saldo, anziché concludersi entro il 16 novembre, deve concludersi entro il 16 dicembre. Pertanto, la nuova norma consente di poter rateizzare il saldo IVA in un numero massimo di 10 rate, anziché 9.
Inoltre se il saldo IVA non è stato versato entro il 16 marzo può essere versato:
– entro il 1°luglio 2024 poiché il 30 giugno 2024 cade di domenica, in un’unica soluzione, maggiorando la somma da versare degli interessi;
– entro il 31 luglio 2024, in un’unica soluzione, applicando sulla somma ulteriori interessi.
Le novità del modello IVA 2024
Tra le novità:
– nell’ambito del quadro VO, nella sezione 3, rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario;
. nel quadro VE, nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%;
-nell’ambito del quadro VL, nella sezione 2 nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3 per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cassata.
Fonte: Ipsoa.it