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2 Agosto 2024

CONGEDO PARENTALE CON ALIQUOTA MAGGIORATA: PALETTI TEMPORALI PER LE DOMANDE

Congedo parentale: novità normative e aggiornamenti procedurali

Gli aggiornamenti procedurali fanno seguito alle novità normative contenute nella legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e nella legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), che hanno elevato l’indennità di congedo parentale rispettivamente:

  • dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima un mese
  • e dal 30% al 60% (all’80% per il solo anno 2024) della retribuzione per la durata massima di un ulteriore mese di congedo,

se fruiti entro il sesto anno di vita del bambino o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Le disposizioni si applicano ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ma per i pubblici, sottolinea l’INPS con il richiamato messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, il riconoscimento del diritto al congedo e l’erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell’Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Congedo parentale con richiesta di aliquota maggiorata

Veniamo ora agli importanti chiarimenti forniti dall’Istituto in merito agli aggiornamenti della procedura di presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale.

Innanzitutto, evidenzia l’INPS con il messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, il lavoratore che domanda di congedo parentale con richiesta di aliquota maggiorata, è tenuto a spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.

Vedi anche Congedo parentale: attenzione alle domande per l’aliquota maggiorata

Inoltre, per eventi (parto o ingresso in famiglia per affidamento/adozione) ricadenti nell’anno 2022 e nell’anno 2023 (per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata), la procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo).

L’indicazione di tale data non è invece necessaria nel caso in cui l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire a partire dal 1° gennaio 2023 (quota maggiorata ai sensi della legge di Bilancio 2023) e dal 1° gennaio 2024 (quota maggiorata ai sensi della legge di Bilancio 2024).

Congedo parentale con aliquota maggiorata: periodi pregressi

Non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.

Congedo parentale con aliquota maggiorata: limiti temporali alle domande

Infine l’INPS fa presente che è possibile presentare la domanda di congedo parentale esclusivamente per i soli periodi che iniziano non più tardi di due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.

Tale limite temporale ovviamente non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare la necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro.

Fonte: Edotto.com