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17 Marzo 2023

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE, LA MISURA NELLA LEGGE DELEGA DELLA RIFORMA FISCALE

Nella legge delega sulla riforma fiscale, approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2023, è presente una misura che introduce un concordato preventivo biennale per i soggetti di minore dimensione.
Il contribuente in questione ha la possibilità di accettare e rispettare una proposta dell’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati a disposizione nelle proprie banche dati.
Accettare la proposta implica un “blocco” della base imponibile. Il contribuente dovrà “pagare tasse” in misura fissa, senza una variazione misurata sull’aumento o diminuzione dei propri redditi.
Rimarrà inalterata l’applicazione dell’IVA e i relativi adempimenti e sono previste specifiche modalità di decadenza.

Concordato preventivo biennale, la misura nella legge delega della riforma fiscale
Tra gli aspetti di riforma del sistema fiscale e tributario c’è una rivisitazione dei rapporti tra Fisco e contribuente.

Tra le misure relative accertamento del cosiddetto tax gap c’è il concordato preventivo biennale.

Stando alle stime riportate dal Viceministro Maurizio Leo nella diretta di oggi, 17 marzo 2023, de “Il Sole 24 Ore”, le somme da recuperare ammontano ad un importo compreso tra i 75 e i 100 miliardi di euro.

Lo stesso Viceministro ha sottolineato che l’Amministrazione finanziaria effettua controlli formali per una percentuale del 2 o 2,5 per cento dei contribuenti, quindi la maggior parte non è “controllata”.

La riforma fiscale avrebbe quindi anche l’obiettivo di migliorare le metodologie di accertamento che, come sottolinea il Viceministro “non stanno funzionando.”
La misura del concordato preventivo biennale si muove nella fase precedente ai controlli e consente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione di accettare e rispettare una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle informazioni contenute nelle proprie banche dati.

Attraverso la fattura elettronica e altri elementi l’Amministrazione sarebbe in grado di stimare il reddito del soggetto e stabilire una base imponibile, che verrà assoggettata a tassazione.

Tale base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP sarà “fissata” per due anni e il contribuente sarà chiamato a pagare lo stesso ammontare di imposte anche nei casi in cui il reddito subisca variazioni, in aumento o in diminuzione.

Resta immutata l’applicazione dell’IVA e i relativi adempimenti.

Concordato preventivo biennale: vantaggi e svantaggi
In attesa del testo approvato dal Consiglio dei Ministri e delle modifiche che potrebbero arrivare dall’iter parlamentare, proviamo a fare un primo bilancio dei possibili effetti dell’intervento.

Il primo vantaggio della misura, per il contribuente, è la possibilità di evitare che venga “tassata” la parte di reddito che superi, nei due anni, l’importo determinato dall’Agenzia delle Entrate ed accettato dal contribuente.
Il vantaggio per lo Stato è l’ottenimento delle informazioni che derivano dalla documentazione fornita dal contribuente, rimangono infatti inalterati gli obblighi contabili e dichiarativi.

Lo svantaggio per lo Stato è rappresentato dalle “mancate entrate” legate alla mancata imposizione fiscale delle somme che superano l’importo concordato.

È ragionevole pensare che sceglieranno tale soluzione esclusivamente i soggetti che ritengono di realizzare ricavi maggiori rispetto all’importo oggetto della proposta dell’Agenzia delle Entrate.

Concordato preventivo biennale: le condizioni che determinano la decadenza
Nel testo in bozza della legge delega sulla riforma fiscale vengono anche indicate le condizioni che portano alla decadenza dal concordato preventivo biennale.

La decadenza si verifica nei casi in cui, a seguito di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, risulti che il contribuente non abbia correttamente documentato ricavi e compensi relativi agli anni oggetto del concordato e dei precedenti.

La non corretta documentazione deve realizzarsi per “per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative”.

In altre parole si può ipotizzare che l’evasione fiscale entro un certo limite non verrebbe punita e potrebbe non portare alla decadenza.

Oltre al mancato rispetto della condizione appena richiamata, in alternativa la decadenza è prevista nei casi in cui il contribuente ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità.