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18 Novembre 2022

COME CONTRASTARE LE VIOLENZE E LE MOLESTIE NEL MONDO DEL LAVORO?

Tutti i lavoratori e le lavoratrici possono essere vittime di violenze e di molestie anche sessuali sul posto di lavoro, indipendentemente dal sesso, dall’età, dallo stato civile, dall’aspetto, dalla formazione o dalla posizione professionale. Vittime di violenze e molestie possono esserlo anche le persone in formazione, gli apprendisti, i volontari, i lavoratori licenziati o le persone in ricerca di un impiego.

E l’International Labour Office ( ILO) nella Convenzione n. 190 e Raccomandazione n. 206 ricorda che le molestie e violenze nel mondo del lavoro sono un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili (anche solo la minaccia di porle in essere e sia che avvengano in un’unica occasione o ripetutamente) che si prefiggono, causano o possono comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico. E le violenze e molestie di genere sono quelle violenze e molestie che avvengono nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico (comprese anche le molestie sessuali).

A ricordare cosa siano le violenze e le molestie nei luoghi di lavoro e a fornire utili indicazioni per lavoratori, datori di lavoro, RLS e vari operatori in materia di salute e sicurezza è un manuale ad uso delle/dei RSL e delle RSU – “ Appunti e suggerimenti (non esaustivi) per gli accordi di II livello in materia di prevenzione delle violenze e delle molestie anche sessuali nei luoghi di lavoro” – curato da Cgil Piemonte e Cgil Umbria.

Il manuale, nato da un gruppo di lavoro costituito in seguito ad un percorso formativo in materia di prevenzione di molestie e violenze, presenta contenuti normativi, suggerimenti e tracce per la valutazione del rischio in merito a violenze e molestie (VM), con le indicazioni di quali e quanti compiti ed obblighi stanno in capo alle varie figure del sistema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il documento presenta anche alcuni contenuti connessi ai contratti collettivi e indicazioni per accordi aziendali di prevenzione, contrasto e gestione delle VM nei luoghi di lavoro.

Violenze e molestie: i pilastri delle politiche di contrasto

IL documento sottolinea che “all’interno dei posti di lavoro è necessario adottare e attuare, in consultazione con i lavoratori e le lavoratrici e i/le loro rappresentanti, una politica di contrasto alla violenza e alle molestie sul lavoro”.

E questa politica potrebbe essere “integrata in una visione più ampia, in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) e di promozione della salute sul lavoro, volta a tutelare la salute e il benessere psicofisico dei lavoratori e delle lavoratrici e dovrebbe affermare con chiarezza la tolleranza zero per ogni forma di violenza e molestie”.

Si indica poi che “tra i pilastri di questa politica ci sono:

  • programmi di prevenzione della violenza e delle molestie
  • diritti e responsabilità dei lavoratori e delle lavoratrici e dei datori e datrici di lavoro
  • informazioni sulle denunce e sulle procedure di indagine
  • diritto alla privacy e alla riservatezza degli interessati/e
  • disposizioni a garanzia che ogni comunicazione relativa ad episodi di violenza e molestie riceverà la dovuta considerazione e darà luogo ad azioni conseguenti”.

E per essere efficace tale politica “deve essere comunicata e promossa, facilmente accessibile e applicata in modo coerente”.    

Violenze e molestie: le indicazioni per i datori di lavoro

Il documento segnala, dunque, che i datori di lavoro, che hanno la responsabilità di “garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro”, dovrebbero “inserire la violenza e le molestie nel sistema di gestione della SSL anche prevedendo l’adozione di politiche e programmi generali in materia di SSL conducendo valutazione dei rischi inclusive garantendo informazioni e formazione adeguate”.

Alcune indicazioni su quanto è possibile fare:

  • “adottare e attuare, in consultazione con i lavoratori e le lavoratrici e i/le loro rappresentanti una politica in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro
  • includere la violenza e le molestie, come pure i rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro
  • identificare i pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici e dei rispettivi rappresentanti
  • adottare le misure per prevenirli e tenerli sotto controllo
  • erogare l’informazione e la formazione ai lavoratori, alle lavoratrici e ad altri soggetti interessati, in modalità accessibili e puntuali. L’informazione e la formazione devono essere erogate in merito ai pericoli e ai rischi di violenza e di molestie identificati e alle relative misure di prevenzione e di protezione, compresi i diritti e le responsabilità dei lavoratori, delle lavoratrici e di altri soggetti interessati in relazione alle politiche di SSL”.

In particolare i datori e le datrici di lavoro “devono analizzare le caratteristiche organizzative del luogo di lavoro per individuare quello che può aumentare la probabilità di violenza e molestie”. Si indica che, a questo riguardo, possono “raccogliere informazioni pertinenti:

  • svolgendo indagini sul lavoro
  • consultando la documentazione esistente (rapporti ispettivi e sugli infortuni, richieste di risarcimento da parte di lavoratori e lavoratrici, registri di congedo per malattia e di ricambio del personale, misure e iniziative legate al rendimento, ecc.)
  • contattando, per esempio, imprese locali simili e le Associazioni dei datori e datrici di lavoro e di Categoria, per raccogliere informazioni sulla suscettibilità alla violenza nel proprio settore e per individuarne le tendenze”.

E quando siano individuati e valutati i rischi associati, dovrebbero “adottare misure appropriate per prevenire la violenza e le molestie, prendendo in considerazione misure sia ambientali che organizzative”. Ad esempio:

  • “sistemi di sicurezza
  • procedure di emergenza adeguate
  • formazione adeguata
  • meccanismi di supporto che possono essere efficaci nell’affrontare eventuali episodi di violenza da parte di terzi”.

Queste alcune misure organizzative che “potrebbero essere attuate per prevenire le molestie psicologiche:

  • incoraggiare il lavoro di squadra e la cooperazione
  • fornire risorse necessarie
  • fornire informazioni e formazione adeguate per svolgere il lavoro in modo efficace e sicuro
  • definire chiaramente i requisiti individuali del lavoro, le responsabilità e il carico di lavoro garantire una comunicazione trasparente”.

Si ricorda poi, riguardo alla valutazione dei rischi, i datori e le datrici di lavoro “devono esaminare l’ambiente di lavoro anche dal punto di vista psicosociale e valutare e documentare i fattori di rischio emersi”. E poiché i rischi psicosociali sono diversi a seconda dei settori e dei posti di lavoro, “il datore di lavoro deve individuare tutti i rischi psicosociali sul luogo di lavoro”.

Rimandiamo alla lettura del documento che si sofferma ulteriormente – anche con riferimento a quanto indicato da Raffaele Guariniello sugli orientamenti normativi e giurisprudenziali dei prestatori e delle prestatrici di lavoro in merito alle “Molestie e violenza anche di tipo sessuale nei luoghi di lavoro” (IPSOA – 2018) – sui rischi da valutare, sugli ambiti in cui valutarli, sull’analisi del rischio di molestie/violenze e sulle misure di prevenzione e protezione.

Violenze e molestie: le indicazioni per i lavoratori e gli RLS

Veniamo ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Si indica che le lavoratrici e i lavoratori “svolgono un ruolo decisivo nel contribuire a creare un clima di lavoro in cui la molestia sessuale sia inaccettabile”.

Ad esempio possono contribuire a prevenire il verificarsi delle molestie “creando la consapevolezza e sensibilità nei confronti del problema e assicurandosi che le norme comportamentali per quanto riguarda se stessi e i colleghi non causino alcuna violazione della loro dignità”. Devono mettere in chiaro l’inaccettabilità di violenze e molestie anche sessuali “sostenendo quelle colleghe e colleghi che ne sono vittime e che intendono sporgere denuncia”.

I lavoratori e le lavoratrici e i/le loro rappresentanti possono poi “segnalare direttamente, o raccogliere segnalazioni dai lavoratori e dalle lavoratrici, di eventuali violazioni del diritto alla salute psicofisica sul lavoro”.

Inoltre i/le Rappresentanti dei Lavoratori e delle Lavoratrici per la SSL:

  • “dovrebbero consultarsi con i lavoratori e le lavoratrici e discutere del tema della violenza e delle molestie sul lavoro per aumentare la consapevolezza del problema
  • possono condurre indagini per verificare se il problema è presente sul posto di lavoro
  • possono incoraggiare la segnalazione di tutti gli episodi di violenza e molestie e sostenere i lavoratori e le lavoratrici attraverso il processo di denuncia”.

Si indica poi che gli RLS possono “consultarsi con i datori e le datrici di lavoro per garantire che vengano adottate misure capaci di prevenire la violenza e le molestie e fornite formazione, informazioni e istruzioni adeguate”.

Fonte: PUNTOSICURO