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16 Settembre 2022

COME CAMBIERÀ LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO?

 Il decreto ministeriale 10 marzo 1998, contenente “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, ha “segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, anche per le attività soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco”.

È con la emanazione nel 2021 di tre diversi provvedimenti:

che si arriva, invece, gradualmente al “definitivo superamento dello ‘storico’ d.m. 10 marzo 1998”.

Superamento che è anche correlato alla evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015, meglio noto come ” Codice di prevenzione incendi“. La scelta di emanare tre distinti decreti “è stata suggerita, considerata la vastità della tematica, dalla volontà di semplificarne la lettura e l’applicazione da parte degli utilizzatori e facilitarne la gestione in occasione degli inevitabili aggiornamenti futuri”.

A raccontare in questi termini la genesi dei tre provvedimenti in materia antincendio del 2021 è un recente documento che si inserisce nel progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio.

Il documento, dal titolo “Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, non solo si sofferma sui contenuti dei nuovi decreti e sulla loro prossima entrata in vigore, ma riporta indicazioni, di tipo normativo e pratico, per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e l’esame di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio.

Il decreto 10 marzo 1998 e l’evoluzione della prevenzione incendi

Il documento ricorda, nell’introduzione, che negli ultimi vent’anni, il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 ha rappresentato “il principale e fondamentale atto normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro”. E il decreto all’epoca della sua emanazione “mostrava aspetti del tutto innovativi, fornendo indicazioni di tipo ‘prestazionale’ per la valutazione del rischio d’incendio (che può essere effettuata in base alle indicazioni dell’Allegato I), non precludendo quindi l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità e introducendo i tre livelli ‘qualitativi’ del rischio d’incendio: elevato, medio e basso”.

E fino all’entrata in vigore del DM 12 aprile 2019, il DM 10 marzo 1998 “ha guidato i progettisti nella definizione dei criteri generali di prevenzione incendi per la progettazione delle ‘attività soggette e non normate’, nonostante non fosse cogente in merito alle misure preventive, protettive e gestionali di cui all’art. 3 comma 1 lett. b), c) e d)”.

Tuttavia, come ricordato in premessa d’articolo, dopo due decenni e in riferimento all’evoluzione normativa che ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, si è reso necessario “allineare anche i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fondamentalmente, dall’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale, procedendo così ad un profondo ‘restyling’, al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa”.

Tra l’atro l’art. 46, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. “già prevedeva la possibilità di adottare ‘uno o più Decreti’ ai fini del conseguimento di alcuni obiettivi prefissati. I decreti avrebbero dovuto definire:

  1. i criteri diretti atti ad individuare:
    1. misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
    2. misure precauzionali di esercizio;
    3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
    4. criteri per la gestione delle emergenze;
  2. le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

I tre decreti del 2021 e il superamento del decreto del 1998

Con i contenuti indicati dall’art. 46, comma 3, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. sono stati, dunque, articolati i tre diversi provvedimenti che entreranno in vigore nelle prossime settimane:

  • Controlli di impianti, attrezzature antincendio ed altri sistemi di sicurezza antincendioDecreto 1 Settembre 2021 (chiamato “decreto Controlli”) “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – entrata in vigore il 25 settembre 2022;
  • GSA (Gestione della sicurezza antincendio): Decreto 2 Settembre 2021 (chiamato “decreto GSA”) “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – entrata in vigore il 04 ottobre 2022;
  • Strategia antincendioDecreto 3 settembre 2021 (chiamato “decreto Minicodice”) “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – entrata in vigore il 29 ottobre 2022.

La scelta di predisporre i tre diversi provvedimenti, che torneremo ad approfondire su PuntoSicuro nei prossimi giorni, è stata intrapresa – ricorda il documento Inail – “nell’ottica della razionalizzazione e della semplificazione, sia per l’utenza, che potrà utilizzare uno strumento normativo di specifica applicazione che contiene concetti chiari e sintetici, sia per la ‘gestione futura’, in quanto tale modularità consentirà di aggiornare o modificare singolarmente i testi dei decreti, in caso di necessità (evoluzione normativa, tecnologica, ecc.)”.   

Il documento spiega poi, con uno specchietto riepilogativo, come avverrà il superamento/abrogazione graduale del DM 10 marzo 1998:

Fonte: PUNTO SICURO