L’Agenzia delle Entrate pochi minuti fa ha pubblicato una circolare contenente tutti i chiarimenti legati al cd bonus 600 euro sulle bollette.
Si tratta di un bonus non automatico che potrà essere concesso, a discrezione del datore di lavoro, ai lavoratori dipendenti. Un importo che potrà arrivare fino ad un massimo di 600 euro, completamente esenti da IRPEF ed INPS.
Si tratta quindi di un’occasione molto importante per le aziende che vorranno premiare i propri lavoratori o, semplicemente, venire loro incontro in un contesto economico molto complesso e con un’inflazione ormai in doppia cifra.
Il grande vantaggio evidentemente è fiscale: normalmente per avere 600 euro in busta paga il datore di lavoro ne deve versare, in termini di costo, circa 1.200 ovvero il doppio. In questo modo, invece, tutti vincono: il lavoratore che avrà un maggiore netto in busta paga ed il datore di lavoro che potrà ottimizzare il relativo costo.
Le indicazioni sono contenute nella circolare n. 35/E pubblicata il 4 novembre 2022.
Il Decreto Aiuti bis ha introdotto per l’anno d’imposta 2022 il tetto massimo del fringe benefit, stabilito a 600 euro.
Questo limite indica la cifra massima, relativa all’uso di beni aziendali o alla fruizione di servizi, che non rientra tra i redditi imponibili di lavoro dipendente.
I chiarimenti dell’Agenzia riguardano l’ambito soggettivo e oggettivo della misura così come il suo rapporto con il bonus carburante.
Welfare aziendale e fringe benefit: i chiarimenti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 fornisce diversi chiarimenti in relazione alle misure fiscali per il welfare aziendale, come il fringe benefit.
Le ultime novità in materia sono state introdotte dal Decreto Aiuti bis, che ha previsto una serie di misure per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas e per contrastare l’emergenza idrica.
In particolare, l’articolo 12 del DL n. 115/2022 stabilisce, per il periodo d’imposta 2022, l’aumento a 600 euro della soglia per l’esclusione della formazione del reddito del valore di beni e servizi riconosciuti dai datori di lavoro ai propri dipendenti.
“Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.”
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 35/E, si sofferma sui diversi ambiti di applicazione dell’incremento del limite per i fringe benefit:
- ambito soggettivo;
- ambito oggettivo;
- rapporti con il bonus carburante.
Per quel che riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della norma, l’Agenzia ritiene che, in assenza di ulteriori limiti soggettivi, possano beneficiare della misura introdotta dal Decreto Aiuti bis tutti i lavoratori già individuati dalle regole generali stabilite dal TUIR (art. 51, comma 3).
Si tratta, dunque, dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.
Welfare aziendale: quota di non concorrenza alle utenze domestiche e tassazione per il superamento del limite
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, invece, l’Agenzia ribadisce che esclusivamente per l’anno di imposta 2022:
- sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas;
- il limite massimo è innalzato da 258,23 a 600 euro.
A questo proposito, l’Agenzia sottolinea come le bollette debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente oppure dal coniuge o dai suoi familiari purché ne sostengano effettivamente le spese.
Inoltre, sono considerate utenze domestiche anche quelle:
- intestate al condominio e che vengono ripartite fra i condomini;
- intestate al proprietario dell’immobile ma addebitate in forma analitica al lavoratore.
In ogni caso, per evitare che si possa fruire più volte del beneficio per le stesse spese, il datore di lavoro sarà tenuto ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in modo da attestare che non sia stato già chiesto il rimborso, totale o parziale, non solo presso lo stesso datore di lavoro ma anche presso altri.
Per quanto riguarda la tassazione dei benefit in caso di superamento del limite stabilito dal Decreto Aiuti bis, l’Agenzia chiarisce che la deroga introdotta per il 2022 riguarda solamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza dunque andare a modificare il regime di tassazione previsto per il superamento dei limiti.
Pertanto, nel caso in cui il valore dovesse risultare superiore al limite dei 600 euro, sarà tassato l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al tale limite.
Welfare aziendale e fringe benefit: il principio di cassa allargato e il rapporto con il bonus carburante
La norma stabilisce che la deroga è riferita esclusivamente all’anno di imposta 2022, ma bisogna ricordare che, secondo il principio di cassa allargato, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo successivo a quello di riferimento.
Questo principio si applica in riferimento alle erogazioni in denaro ma anche alle erogazioni legate al welfare aziendale.
A questo proposito l’Agenzia sottolinea come:
“In tema di benefit erogati mediante voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.”
Infine, per quanto riguarda il rapporto dell’agevolazione in questione con il bonus carburante, l’Agenzia chiarisce come queste siano due misure autonome e separate.
Pertanto, ai fini dell’esenzione dall’imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere il valore di 200 euro per uno o più bonus benzina e quello di 600 euro per tutti gli altri (compresi ulteriori buoni benzina).
Se il valore dei beni ceduti supera i due limiti (distinti tra loro) di 200 e 600 euro, ciascuno di loro sarà tassato secondo il regime ordinario.
Fonte: INFORMAZIONE FISCALE