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9 Settembre 2022

BONUS BOLLETTE PER LE IMPRESE SULLA BASE DEI CONSUMI EFFETTIVI: COME CALCOLARE IL CREDITO D’IMPOSTA

Bonus bollette, tempo di calcoli per le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta riconosciuti dagli ultimi decreti emergenziali.

Prima il decreto Sostegni ter, successivamente i decreti Energia e Ucraina e ad ultimo i decreti Aiuti e Aiuti bis hanno introdotto e potenziato i bonus fiscali riconosciuti alle imprese in relazione ai consumi di luce e gas.

L’agevolazione spetta tenuto conto dei consumi effettivi trimestrali. A tal fine quindi non sarà possibile considerare quelli stimati, ma bisognerà attendere il dato contenuto nelle fatture di conguaglio.

I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate, che ha specificato le regole per il calcolo del credito d’imposta spettante nella circolare n. 25/E/2022.

Bonus bollette per le imprese sulla base dei consumi effettivi: come calcolare il credito d’imposta

Sarà necessario prestare attenzione alle fatture relative ai consumi realizzati nel trimestre di riferimento ai fini del calcolo del credito d’imposta per l’energia elettrica e il gas riconosciuto alle imprese.

Questo uno degli aspetti posti in evidenza dall’Agenzia delle Entrate, che con la circolare n. 25/E pubblicata l’11 luglio scorso ha fornito ulteriori chiarimenti sulle agevolazioni introdotte alla luce dell’aumento dei costi dell’energia.

Prima di scendere nel dettaglio, si ricorda che recentemente il Decreto Aiuti bis ha confermato il bonus bollette per le imprese anche per il terzo trimestre 2022 e, in particolare, per il periodo da luglio a settembre sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

  • credito d’imposta per le imprese energivore pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
  • credito d’imposta per imprese gasivore pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • credito d’imposta del 15 per cento per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle energivore, che viene attribuito sulla base della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
  • credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi diversi dal termoelettrico.
  • Il bonus bollette spetta quindi sia alle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas che alle altre in caso di aumento dei costi pari almeno al 30 per cento nel periodo di riferimento rispetto allo stesso periodo del 2019.
  • Come fare per calcolare il credito d’imposta spettante?
  • È su questo aspetto che appare utile ritornare sui chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, che evidenzia l’importanza di considerare l’effettività dei consumi.
  • Il credito d’imposta, per espressa previsione normativa, dovrà essere calcolato sulla base dei consumi effettivi del trimestre preso in osservazione. I consumi stimati, fatturati in acconto dai gestori, non potranno essere presi in considerazione.
  • In caso di fatture relative a consumi non effettivi, sarà quindi necessario far riferimento alle somme indicate nelle successive fatture di conguaglio, per i mesi di vigenza del bonus bollette.
  • Prendiamo quindi ad esempio una fattura con consumi reali per i mesi di luglio e agosto e con consumi stimati per il mese di settembre. Il calcolo del credito d’imposta fruibile in compensazione dovrà tener conto esclusivamente del dato relativo ai consumi effettivi, mentre per il mese di settembre bisognerà attendere di avere chiare le informazioni sul reale consumo effettuato.

·         Bonus bollette, scadenza il 31 dicembre 2022 per l’utilizzo in compensazione

  • La necessità di verificare l’effettività dei consumi si troverà a fare i conti con i termini per l’utilizzo del credito d’imposta.
  • Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, e sia in relazione alle somme riconosciute per i primi trimestri dell’anno che per il terzo trimestre, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso fino al 31 dicembre 2022.
  • In caso di fatture di conguaglio emesse in data successiva, verrà meno la possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale riconosciuta:
  • “Il cliente non può beneficiare dell’agevolazione in esame in relazione ai consumi effettivi fatturati successivamente a tale data.”
  • Alle imprese beneficiarie spetta quindi il compito di verificare per tempo di aver ricevuto i dati di dettaglio utili al calcolo del bonus bollette, pena il venir meno della possibilità di compensare le somme mediante modello F24.