Sono diversi i bonus assunzione, cioè le agevolazioni che incentivano l’occupazione di lavoratori e lavoratrici nel 2023.
Si parte dagli esoneri contributivi in vigore nel 2022 che la Legge di Bilancio 2023 ha confermato anche per quest’anno, cioè lo sgravio in favore dei datori di lavoro che assumono giovani under 36 e donne in particolari condizioni svantaggiate.
Con il decreto lavoro poi sono arrivate nuove misure agevolative, in particolare per favorire l’occupazione giovanile. Si tratta del contributo per i datori di lavoro che assumono giovani NEET con meno di 30 anni.
Inoltre, la Decontribuzione Sud, cioè lo sgravio per i datori di lavoro del Mezzogiorno, viene confermata fino al 31 dicembre 2023 dopo l’autorizzazione della Commissione UE.
Bonus assunzioni 2023: l’esonero contributivo per giovani under 36
Sono molti gli incentivi per i datori di lavoro sulle assunzioni effettuate nel 2023, a quelli già previsti per gli anni scorsi e prorogati dalla Legge di Bilancio si aggiungono i bonus assunzione previsti dal decreto Lavoro.
L’ultima Manovra ha rinnovato per l’anno in corso diverse misure che incentivano l’inserimento stabile nel mercato del lavoro di alcune particolari categorie di lavoratori.
La prima è il bonus assunzioni per i giovani con meno di 36 anni, che ha l’obiettivo di promuovere l’occupazione giovanile stabile.
Si tratta della proroga della misura sgravio contributivo come modificata dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 10).
Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti determinati di giovani under 36 effettuate nel corso dell’anno, infatti, ai datori di lavoro privati viene riconosciuto un esonero contributivo del 100 per cento, per un massimo di 3 anni e nel nuovo limite massimo di 8.000 euro annui (4 anni per le assunzioni in una sede o unità produttiva che si trova nelle Regioni del Mezzogiorno).
L’esonero viene, quindi, aumentato da 6.000 a 8.000 euro come richiesto in uno degli emendamenti presentati al testo della Manovra.
I datori di lavoro, nei 6 mesi precedenti e per i 9 mesi successivi all’assunzione, non devono licenziare lavoratori con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva. Inoltre, devono essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi del DURC, di tutela delle condizioni di lavoro e rispettare gli altri obblighi di legge.
L’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato né alle assunzioni in seguito ad alternanza scuola-lavoro. I giovani, oltre a rispettare il requisito d’età, non devono mai essere stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Dato che si tratta di un intervento che rientra nella disciplina in materia di aiuti di Stato, l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea, la quale è stata concessa lo scorso 19 giugno con la decisione C(2023) 4061 Final. L’INPS ha fornito tutte le istruzioni per la fruizione con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023.
ATTENZIONE: per le assunzioni effettuate nel 2022 si applica la disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2021, per cui il limite massimo di importo è pari a 6.000 euro annui. L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2023 si applica, invece, alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.
Bonus per l’assunzione di donne, come funziona l’esonero
La legge n. 197/2022 ha prorogato a tutto il 2023 anche la misura che promuove l’occupazione femminile.
Si tratta dello sgravio contributivo nella forma prevista dalla Legge di Bilancio 2021 in favore dei datori di lavoro privati che assumono donne in particolari condizioni svantaggiate.
L’esonero spetta ai datori di lavoro privato nella misura del 100 per cento dei contributi dovuti e nel nuovo limite massimo di 8.000 euro annui (al posto dei precedenti 6.000 euro)
L’incentivo è riconosciuto per massimo 18 mesi in caso di:
- assunzione a tempo indeterminato;
- trasformazione a tempo indeterminato.
In caso di contratti a tempo determinato è riconosciuto per 12 mesi. Non si applica ai rapporti in apprendistato, ai contratti di lavoro domestico e al lavoro intermittente.
Il bonus assunzione si applica nei confronti di donne lavoratrici “svantaggiate”, individuate dalla disciplina prevista per l’esonero contributivo stabilito dalla Legge Fornero, n. 92/2012, cioè:
- di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
- di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
- di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni e senza limiti di residenza;
- di almeno 50 anni e disoccupate da più di un anno.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale rispetto alla media dell’ultimo anno. I datori di lavoro, inoltre, non possono beneficiare del bonus se l’assunzione è imposta da un obbligo di legge oppure se viola un diritto di precedenza di altri lavoratori o lavoratrici. Devono, poi, essere in regola con gli obblighi di contribuzione ai sensi del DURC e gli altri obblighi di legge in materia di lavoro.
Anche in questo caso, trattandosi di una misura soggetta alla disciplina sugli aiuti di Stato, l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea, concessa con la decisione C(2023) 4061 Final. L’INPS ha fornito tutte le istruzioni per la fruizione del bonus con la circolare n. 58 del 23 giugno 2023.
Decreto lavoro: contributo per l’assunzione di giovani NEET
Tra le molte novità introdotte dal decreto lavoro c’è anche un nuovo incentivo per favorire l’occupazione giovanile. Si tratta del bonus per i datori di lavoro che assumono giovani NEET under 30 dal 1° giugno al 31 dicembre 2023.
Prima di entrare nello specifico della misura è bene chiarire che con il termine NEET si indicano ragazzi e ragazze inattivi, cioè che non lavorano, non studiano e non sono coinvolti in percorsi di formazione.
L’agevolazione prevede un incentivo per i datori di lavoro pari al 60 per cento della retribuzione lorda a fini previdenziali per un anno. Si applica alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Non si applica, invece, ai rapporti di lavoro domestico.
Per beneficiare dell’agevolazione, al momento dell’assunzione i giovani devono essere in possesso di specifici requisiti:
- avere meno di 30 anni d’età;
- essere NEET, cioè persone che non lavorano né sono inserite in corsi di studio o di formazione;
- essere registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
L’incentivo sarà cumulabile con l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’assunzione di giovani under 36 previsto dalla Legge di Bilancio 2023. In questo caso verrà riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile per ogni lavoratore NEET assunto.
Per poterne fruire i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda all’INPS. Le richieste saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione fino all’esaurimento dei fondi. Al momento si attendono le istruzioni dell’Istituto su modalità e tempi per la presentazione delle istanze.
Bonus assunzioni disoccupati 2023: incentivi chi prende la NASpI
Tra le misure in vigore anche per il 2023 c’è n’è una che non rappresenta una novità. Si tratta del bonus per l’assunzione dei lavoratori disoccupati. L’incentivo, previsto dall’articolo 2 comma 10-bis della legge n. 92/2012, riguarda i lavoratori e le lavoratrici che percepiscono l’indennità NASpI.
I datori di lavoro (comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione) che assumono lavoratori disoccupati, senza vincoli di età, a tempo pieno e indeterminato (anche con trasformazione da tempo determinato) hanno diritto ad un contributo mensile pari al 20 per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, riconosciuto per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore, per un periodo massimo di due anni.
La misura dell’incentivo è stata rideterminata dall’articolo 24 del Dlgs n. 150/2015, che è intervenuto sulla precedente disposizione.
L’importo spettante non può superare la retribuzione del lavoratore stesso. Il contributo, inoltre, non eccedere l’indennità NASpI percepita dal lavoratore. L’agevolazione non spetta per nei casi individuai dalla normativa, cioè per quei lavoratori: “che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.”
Fonte: Informazione Fiscale