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NOTIZIE

18 Novembre 2022

BONUS 150 EURO: DOMANDE FINO AL 31 GENNAIO E DATE PAGAMENTI

È stata pubblicata il 16 novembre la circolare INPS 127 2022 con le istruzioni operative sui requisiti e le modalità di erogazione del bonus 150 euro una tantum, previsto dal decreto Aiuti ter n.144 2022, per i soggetti con reddito non superiore a 20mila euro.  

Due le novità principali: 

  1. la prima è la tempistica per le domande per le categorie che non lo ricevono in automatico (co.co.co, assegnisti, dottori di ricerca, lavoratori a tempo determinato (anche del settore agricolo), stagionali, intermittenti, lavoratori dello spettacolo) che potranno fare domanda fino al 31 gennaio 2023 e riceveranno il bonus di 150 euro a febbraio 2023. Il prolungamento della tempistica si rende necessario per la verifica dell’istituto di previdenza sul fatto che non sia già stato ricevuto da eventuali datori di lavoro. Si ricorda  invece che pensionati, titolari di trattamenti assistenziali, del reddito di cittadinanza e lavoratori domestici lo ricevono senza bisogno di domanda nel corso di novembre , cosi come  i  lavoratori dipendenti che lo ricevono in busta paga dai propri datori di lavoro. La domanda come di consueto va inviata tramite la piattaforma INPS previa autenticazione con l’identità digitale SPID-CIE o CNS, oppure tramite IL contact center telefonico o Patronati
  2. L’altra novità specificata dalla circolare è che   la normativa   produce un possibile sdoppiamento del bonus per alcune categorie. Infatti l’INPS spiega che il decreto Aiuti (50/2022), ha previsto l’incompatibilità tra il bonus 200 erogato a professionisti e autonomi e quello previsto per altre categorie.  mentre stranamente il decreto Aiuti-ter non precisa che siano incumulabili l’aumento a 350 euro per chi ha i requisiti reddituali di autonomi e professionisti e il bonus da 150 euro riservato a disoccupati, co.co.co, stagionali, occasionali, venditori a domicilio con gli specifici requisiti; l’Inps pagherà quindi ad autonomi e professionisti sia i 350 euro in unica soluzione e poi i 150 euro. Si tratta comunque di una interpretazione dell’istituto che lascia perplessi e potrebbe essere soggetta a precisazioni ministeriali.

Si ricorda che NON devono fare domanda:

  •  titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità e di disoccupazione agricola
  • soggetti già beneficiari delle indennità COVID 2021 ovvero: lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo con un minimo di contributi versati.
  • lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari del bonus 200 euro del decreto Aiuti n. 50 2022.
  • lavoratori domestici già percettori del bonus 200 euro. Per loro si specifica che l’indennità è erogata d’ufficio dall’INPS. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall’INPS alla data di entrata in vigore del DL n. 144/2022 (24 settembre 2022).

Il Calendario dei pagamenti del bonus 150 euro

INPS specifica il seguente calendario dei pagamenti delle indennità 

  •  per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici  a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avviene unitamente alla rata di pensione di novembre 2022; ATTENZIONE  qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, l’erogazione sarà disposta a cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
  • per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avviene d’ufficio nel mese di novembre 2022;
  • per i titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021, per i già beneficiari delle indennità COVID-19 e per i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 32, commi 15 e 16,del decreto-legge n. 50/2022, il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto-legge n. 144/2022, relative alle retribuzioni di novembre 2022;
  •  per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi 11, 13 e 14 dell’articolo 19 del decreto-legge 144, il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti indicati sopra, nel mese di febbraio 2023;
  • per i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avviene a novembre 2022, successivamente all’individuazione della platea di beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.

Fonte: FISCO E TASSE