Il prossimo 31 dicembre scadranno, salvo eventuali proroghe disposte dalla legge di Bilancio 2024 ovvero dal “classico” decreto Milleproroghe, tutta una serie di misure particolari introdotte nel 2023 e che riguardano alcuni aspetti di natura contributiva, fiscale e di regolamentazione del rapporto di lavoro.
Mancano solo pochi mesi allo scadere di alcune misure di natura contributiva, fiscale e di regolamentazione del rapporto di lavoro previste, per il solo 2023, a favore delle imprese. Si tratta, in particolare delle agevolazioni per le assunzioni di giovani under 36, NEET e donne, per i fringe benefit e lo smart working. All’avvicinarsi della scadenza prevista il datore di lavoro dovrà quindi valutare quale scelta adottare per sfruttare al meglio i vantaggi offerti delle singole misure. Ad esempio anticipando eventuali assunzioni. Come fare la scelta migliore?
In particolare, verranno a scadere le assunzioni agevolate di under 36, donne e giovani NEET, il limite di esenzione di beni e servizi fino a 3.000 euro per i soli lavoratori con figli e a carico (fringe benefit) e il diritto al lavoro agile per i fragili e i genitori di under 14.
Proviamo qui di seguito a riepilogare le principali scadenze in vista della fine dell’anno.
Agevolazioni contributive: assunzione di giovani e donne
Il 31 dicembre sono in scadenza le agevolazioni contributive previste in caso di assunzione di giovani under 36 con contratto a tempo indeterminato ovvero in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine già in essere entro la fine dell’anno.
Si ricorda che il beneficio consiste in un esonero totale al 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, per la durata di 36 mesi (48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), nel limite massimo di 8.000 euro annui.
L’esonero spetta a condizione che il lavoratore non sia stato occupato con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
All’avvicinarsi della scadenza prevista pertanto il datore di lavoro dovrà valutare di:
– anticipare eventuali assunzioni a tempo indeterminato di soggetti destinatari della misura agevolata qualora l’inserimento sia già previsto a budget e fermo restando la disponibilità del soggetto prescelto ad un inserimento anticipato;
– di stabilizzare a tempo determinato eventuali contratti a termine in essere, qualora la stabilizzazione sia in linea con le esigenze aziendali.
Sempre il prossimo 31 dicembre verrà a scadere la misura introdotta dalla legge di Bilancio 2023 al fine di promuovere l’assunzione femminile.
Si tratta di una misura che prevede in caso di nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il datore di lavoro ha la possibilità di fruire sempre di un esonero contributivo del 100% dei contributi nel limite massimo di 8.000 euro annui nel caso di assunzioni di donne in possesso di uno dei seguenti requisiti:
– almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
– qualsiasi età, con residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo – donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Sempre alla fine dell’anno, verrà a scadere la misura agevolativa introdotta dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in legge n. 85/2023) con la quale il legislatore ha previsto, per un periodo di 12 mesi, il riconoscimento di un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuano, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (no per i rapporti di lavoro domestico) di giovani che:
a) alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Anche in questo caso, le valutazioni da fare saranno quelle di intercettare nel mercato le figure che rispondono ai requisiti di legge, anticipando eventuali inserimenti con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante.
Agevolazioni di natura fiscale: fringe benefit fino a 3.000 euro
Sempre il prossimo 31 dicembre verrà meno il particolare regime di innalzamento del valore di beni e servizi previsto dal decreto Lavoro, che ha innalzato per il solo anno 2023 e per i soli lavoratori con figli a carico, il limite di esenzione dagli ordinari 258,23 a 3.000 euro.
Si ricorda che nel limite “potenziato” per espressa previsione di legge potranno rientrare anche il pagamento diretto o il rimborso al lavoratore delle utenze domestiche.
Per espressa previsione di legge e come chiarito dall’Agenzia delle Entrate per i lavoratori con figli non a carico continuerà a trovare applicazione l’ordinario regime di esenzione previsto dall’art. 51, co. 3, del TUIR, ovvero quello di 258,23 annui ed entro tale soglia non potranno rientrare i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile, per tali lavoratori, il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.
In vista dell’avvicinarsi della prossima scadenza del 31 dicembre, il datore di lavoro dovrà valutare, fermo restando la volontà di utilizzo di tale forma di incentivazione:
– la platea di lavoratori destinatari, ricordando che la misura potrà essere anche ad personam;
– per tali soggetti, dovrà aver cura di raccogliere una dichiarazione da parte degli stessi nella quale dichiarano di avere figli a carico e riportando anche il relativo codice fiscale;
– considerare nel limite potenziato l’intero valore di beni e servizi riconosciuti nel 2023, avendo a mente che il limite di esenzione a 3.000 euro, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, è un limite individuale del lavoratore in quanto “contribuente” e che il superamento del limite di esenzione comporta che l’intero importo riconosciuto diventa imponibile da un punto di vista fiscale e previdenziale
Smart working
Sempre il prossimo 31 dicembre verrà a scadere anche il diritto per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
Si ricorda che il decreto Proroghe (D.L. n. 132/2023) ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 tale diritto che era già stato oggetto di proroga, ma solo fino al 30 settembre, da parte della legge di conversione del decreto Lavoro.
Si ricorda che la “platea” dei beneficiari sono i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022.
Tale situazione medica, per essere valida ai fini dell’insorgenza del diritto al lavoro agile, deve essere attestata dal medico di medicina generale del lavoratore mediante il rilascio di un’apposita certificazione.
Per tali lavoratori, caratterizzata da una elevata fragilità, il datore di lavoro deve assicurare:
– lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;
– anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti.
Infine, sempre a fine anno, verrà a scadere il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori genitori di under 14 del settore privato:
– che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14
– a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
In mancanza di proroga, a decorrere dal 1° gennaio 2024 l’eventuale lavoro agile dovrà essere regolamentato secondo le disposizioni ordinarie ovvero in accordo con il datore di lavoro e predisposizione di un accordo individuale.
Fonte: Ipsoa.it