datori di lavoro nel 2024 possono beneficiare di una serie di sgravi contributivi previsti per le assunzioni di lavoratori appartenenti a specifiche categorie. La legge di Bilancio 2024 ha, infatti, previsto alcune agevolazioni per le assunzioni di donne vittime di violenza e percettori di assegno di inclusione.
L’agevolazione contributiva per le assunzioni è destinata ai datori di lavoro, comprese le cooperative e ai professionisti. Sono per lo più esclusi gli enti della Pubblica amministrazione. Il datore di lavoro che intende fruire delle agevolazioni contributive deve osservare i principi generali di fruizione degli incentivi definiti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 ovvero procedere all’assunzione:
– senza violare alcun obbligo imposto da norme di legge o della contrattazione collettiva e
– nel rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione,
– senza avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale,
– senza aver licenziato, negli ultimi sei mesi, dipendenti addetti alle medesime mansioni nella stessa unità produttiva,
– essendo in possesso di DURC regolare,
– avendo rispettato la normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti e le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si tratta della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato rispetto al quale il datore di lavoro che assume ha la possibilità di usufruire di una o più riduzioni degli oneri contributivi e/o assicurativi per il periodo di tempo previsto dalla legge. Le agevolazioni si applicano esclusivamente sulla quota di contribuzione posta a carico del datore di lavoro.
La disciplina vigente (art. 4, c. 8, L. n. 92/2012) prevede uno sgravio parziale, nella misura del 50%, per l’assunzione di lavoratori e lavoratrici di età superiore a 50 anni.
Per usufruire dell’agevolazione, il datore di lavoro deve procedere con la comunicazione obbligatoria telematica di assunzione, proroga o trasformazione del rapporto di lavoro, inviando per via telematica all’INPS il modello 92-2012, disponibile all’interno del Portale Agevolazioni sul portale istituzionale.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’INPS attribuisce automaticamente all’azienda il codice di autorizzazione “2H”.
L’ agevolazione spetta per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (proroghe incluse) o per 18 mesi in caso di assunzione stabile o trasformazione a tempo indeterminato.
La norma strutturalmente in vigore prevede uno sgravio totale per l’assunzione di donne, entro il tetto di 8.000 euro annui, di almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi oppure di qualsiasi età
- con residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo – donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
I datori di lavoro devono trasmettere il modulo 92-2012, presente all’interno del Cassetto previdenziale, valido per le assunzioni o trasformazioni effettuate con sgravio parziale al 50% (applicabile anche ai contributi assicurativi dovuti all’INAIL) .
L’ agevolazione spetta per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (proroghe incluse) o per 18 mesi in caso di assunzione stabile o trasformazione a tempo indeterminato.
L’assunzione nell’anno 2024 di un lavoratore di età inferiore a 30 anni consente al datore di lavoro di usufruire di uno sgravio contributivo parziale al 50% per la durata di 36 mesi, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Per la fruizione del beneficio non è richiesta la presentazione di alcuna istanza. Lo sgravio può essere direttamente esposto nella denuncia contributiva mensile Uniemens.
Lo sgravio contributivo per l’assunzione di giovani di età inferiore a 30 anni spetta unicamente nel caso in cui il lavoratore da assumere non sia mai stato assunto in precedenza a tempo indeterminato. Non esiste ad oggi una modalità di certificazione del requisito previsto dalla legge per la legittima applicazione dello sgravio, né può essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal lavoratore. Si consiglia dunque di raccogliere tutta la documentazione probatoria e di certificazione disponibile: la Scheda professionale (SAP) rilasciata dai Centri per l’impiego, i modelli Unilav di cui è in possesso il lavoratore, l’estratto conto contributivo.
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero è riconosciuto per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per il periodo del contratto , con massimo di 12 mesi e per il 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua.
In caso di trasformazione a contratto a tempo indeterminato all’esonero già fruito per il contratto a termine si aggiunge l’agevolazione del 100% di esonero per 12 mesi.
La decontribuzione Sud consiste in un esonero contributivo parziale di cui possono beneficiare i datori di lavoro privati per tutti i rapporti di lavoro subordinato in essere (D.L. n. 104/2020 – art. 27).
L’ambito territoriale dell’incentivo è collegato alla sede di lavoro che deve essere ubicata nelle Regioni meno sviluppate o in transizione ovvero quelle che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90% e presentavano un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Il beneficio contributivo si applica ai lavoratori già in forza con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, siano essi a tempo indeterminato che determinato, ovvero con contratti di apprendistato. La misura dell’incentivo confermato dall’UE fino al 30 giugno 2024 è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
I lavoratori di qualsiasi età, che stanno percependo un trattamento di NASpI o DIS-COLL, possono essere assunti con contratto di lavoro di apprendistato di riqualificazione: il rapporto di lavoro nasce già a tempo indeterminato e l’aliquota contributiva applicabile a carico del datore di lavoro è pari al:
- 10% per tutta la durata dell’apprendistato;
- 1,50% il primo anno e 3% il secondo anno, in caso di organico inferiore alle 10 unità.
Anche la retribuzione, a seconda di quanto previsto dai contratti collettivi applicati, può essere riproporzionata o individuata in uno o due livelli inferiori a quello di qualificazione. L’applicazione del regime contributivo agevolato per l’assunzione dei percettori di NASpI non richiede la presentazione all’Istituto di alcuna istanza preventiva.
I datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà hanno diritto ad applicare uno sgravio totale sui contributi previdenziali INPS, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero spetta per:
– 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione
– 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato
– 24 mesi se l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La lavoratrice, alla data dell’assunzione, deve:
– essere disoccupata avendo reso la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;
– essere percettrice del reddito di libertà o averne fruito nel 2023.
Fonte: Ipsoa.it