Dopo la recente circolare e le due note di chiarimento dell’INL, anche l’INAIL fornisce le prime istruzioni operative sulla riforma dello sport.
Con la circolare 27 ottobre 2023, n. 46, l’Istituto assicurativo analizza la nuova disciplina degli obblighi assicurativi vigenti dal 1° luglio 2023 per i lavoratori subordinati e per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 34 e 37, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Per quanto attiene alle denunce di iscrizione o variazione, in caso di posizioni già attive ma con un rischio differente, in considerazione dell’incertezza dell’assoggettamento di talune figure all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i termini di comunicazione sono stati posticipati al 30 novembre 2023 anche per le prestazioni aventi inizio dal 1° luglio 2023.
Soggetti tutelati: chi va assicurato all’INAIL?
Ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali le seguenti categorie di lavoratori:
- i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico (art. 34, comma 1);
- i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 30 (art. 30, comma 5, che richiama espressamente l’applicazione dell’art. 34. Fermo restando che, comunque, l’assicurazione INAIL è prevista per tutti gli apprendisti ai sensi dell’art. 42, comma 6, d. lgs. n. 81/2015);
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, cod. proc. civile, che rendono le prestazioni in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche ovvero a favore di Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva (art. 37, comma 2);
- i prestatori di lavoro occasionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 54-bis, d.l. n. 50/2017, così come richiamato dall’art. 25, comma 3-bis, d.lgs. n. 36/2021.
Rimangono, conseguentemente, esclusi dalle tutele INAIL:
- i lavoratori sportivi (art. 25, comma 1) titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, comma 1, n. 3, Cod. Proc. Civile e di cui all’art. 2, comma 2, lett. d), d. lgs. n. 81/2015, ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa prevista dall’art. 51, legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari (anch’essi assicurati ai sensi del predetto art. 51, legge n. 289/2002);
- i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestino attività in qualità di volontari o che prestino attività dietro percezione di un corrispettivo, a favore ASD, SSD o delle FSN, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva;
- il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato;
- i lavoratori autonomi che rendono la prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222, Codice Civile.
Quali lavoratori possono essere considerati “sportivi”?
Preliminarmente l’Istituto assicurativo mette in evidenza che l’art. 25, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ha tipizzato determinate figure di lavoratore sportivo ed in particolare l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico o sportivo, il preparatore atletico ed il direttore di gara. E ciò a prescindere dalla natura professionistica o dilettantistica del settore in cui lo stesso opera.
Altresì, il secondo periodo del medesimo art. 25, comma 1, allarga l’ambito di riferimento ad ogni altro tesserato le cui mansioni – ai sensi del successivo comma 1-ter – sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport e che, naturalmente, verranno individuate sulla base dei regolamenti tecnici delle federazioni di riferimento come necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive.
NOTA BENE: Le prestazioni sportive di volontariato (art. 29) sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il medesimo ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
Ulteriore importante distinzione, anche ai fini contrattuali, resta quella dell’area di riferimento in cui il lavoratore/collaboratore opera. A tal fine è utile rammentare che:
- l’area del professionismo è composta da società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, secondo le norme emanate e dei criteri stabili dal CONI e dal CIP;
- l’area del dilettantismo comprende le associazioni e le società sportive dilettantistiche, come disciplinate dagli artt. 6 e 7, d.lgs. n. 36/2021, e gli enti del terzo settore che svolgono attività sportiva, in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.
Assicurazione dei lavoratori subordinati sportivi
Sia che si tratti di lavoratori subordinati dell’area del dilettantismo o dell’area del professionismo, rispettivamente artt. 26 e 27, del decreto legislativo in argomento, sussiste l’obbligo assicurativo INAIL, anche laddove vi siano previsioni contrattuali o di legge di tutela con polizze private.
NOTA BENE: Nell’area del professionismo, costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo, con conseguente esclusione delle tutele INAIL, la prestazione che abbia almeno uno dei seguenti requisiti:
- l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Continuano ad essere esclusi dalla tutela INAIL gliatleti professionisti per l’attività svolta a favore di squadre nazionali e quindi per la federazione sportiva di appartenenza in quanto, tali prestazioni, sono state ricondotte dalla giurisprudenza all’ambito del rapporto di lavoro autonomo.
Rimangono, altresì, esclusi dalla tutela INAIL, i maestri di sci e le guide alpine, in quanto soggetti iscritti in appositi albi professionali regionali, che esercitano l’attività come soci di società o associati a scuole (trattandosi, nuovamente, di lavoro autonomo).
Ciò assunto la tutela INAIL dei lavoratori subordinati del settore sportivo è specificatamente disciplinata dall’art. 34, commi 1 e 2, con retribuzione e riferimenti tariffari da determinarsi con decreto interministeriale. Attualmente tale riferimento è individuabile nel decreto 21 novembre 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto – per l’appunto – “Retribuzioni e riferimenti tariffati ai fini della determinazione del premio assicurativo e data di decorrenza dell’obbligo assicurativo dei lavoratori sportivi subordinati di cui all’art. 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.
Assicurazione dei co.co.co. amministrativo-gestionali
Ai sensi dell’art. 37, comma 2, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale resa in favore delle SSD e ASD, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP, si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 5, commi 2 e 3, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
NOTA BENE: Tali lavoratori, essendo esclusi dalla definizione di lavoratori sportivi ex art. 25, non rientrano nell’ambito applicativo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, sicché le comunicazioni obbligatorie dovranno essere effettuate entro i consueti termini per il tramite del sistema Unilav.
I collaboratori amministrativo-gestionali, sino al 30 giugno 2023, erano esclusi dalle tutele INAIL in quanto i loro compensi rientravano tra i c.d. redditi diversi.
Dal 1° luglio 2023 i lavoratori in questione sono assicurati presso l’INAIL in presenza dei seguenti requisiti:
- l’oggetto della collaborazione è l’attività amministrativo gestionale ovverosia i tipici compiti di segreteria di un’associazione sportiva dilettantistica, quali, a mero titolo esemplificativo, la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa/contabilità, i tesseramenti, l’organizzazione di eventi sportivi;
- il rapporto si concretizzi in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, non a carattere subordinato;
- la collaborazione è resa a favore del “mondo sportivo dilettantistico” (ASD; SSD, Federazioni, ecc);
- il collaboratore non è un professionista obbligatoriamente iscritto in appositi albi o elenchi.
Per quanto concerne i criteri di determinazione delle retribuzioni e delle tariffe la norma rinvia, nuovamente, al decreto interministeriale 21 novembre 2022.
Premi assicurativi e riferimenti tariffari del mondo dello sport
Per quanto concerne i lavoratori subordinati del settore sportivo la retribuzioneda assumere per il calcolo del premio assicurativo è quella individuata dall’art. 29, T.U. n. 1124/1965, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita stabilito dall’art. 116, comma 3, del medesimo decreto.
Anche per quanto concerne i collaboratori amministrativo-gestionali, la base imponibile da assumersi per il calcolo del premio assicurativo è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del limite minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL a mente del medesimo art. 16, comma 3.
Per tali soggetti, dunque, operano le normali regole dei lavoratori parasubordinati, anno per anno rivisitate dall’INAIL e comunicate con apposita circolare riepilogativa dei limiti minimi/massimi di retribuzione imponibile giornaliera. Se il compenso medio mensile risulta inferiore o superiore rispettivamente al minimale o al massimale, la base imponibile è pari al minimale o massimale moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.
Quanto ai riferimenti tariffati, ai sensi del decreto interministeriale 21 novembre 2022 si riepiloga la seguente tabella (settori industria o terziario):
Attività | Voce di rischio | Tasso (Industria) |
Atleti (lav. subordinato) | 0590 | 79‰ |
Allenatori, maestri e selezionatori (lav. subordinato) | 0590 | 79‰ |
Istruttori sportivi (lav. subordinato) | 0610 | 9‰ |
Direttori di gara (settore professionistico) | 0590 | 79‰ |
Collaboratori amministrativo gestionali | 0722 | 5‰ |
In considerazione dell’incertezza sull’obbligo assicurativo presso l’INAIL dei collaboratori amministrativo gestionali, chiariti solo con la pubblicazione del decreto legislativo n. 120/2023, le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023, in deroga agli ordinari termini contenuti nell’art. 12, comma 1, D.P.R. n. 1124/1965, anche laddove la data di inizio rischio sia dal 1° luglio 2023.
ATTENZIONE: Entro il medesimo termine del 30 novembre dovranno essere presentate anche le eventuali denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante sia già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, per l’assicurazione di nuovi rischi.
Fonte: Suite.edotto.com