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NOTIZIE

11 Ottobre 2024

ASSENZE INGIUSTIFICATE COME DIMISSIONI E ALTRE NOVITÀ DDL LAVORO

Prima approvazione in Parlamento per il testo del disegno di legge in materia di lavoro  approvato dal Governo già lo scorso  1 maggio 2023, insieme al DL 48 /2023 e presentato alla Camera nello scorso mese di marzo.

Il testo, rielaborato in sede referente dalla Commissione Lavoro è stato approvato dalla Camera  il 9 ottobre 2024.

Vediamo di seguito alcuni dettagli in più  su alcune novità con le modifiche apportate fino ad oggi:

1) Assenze ingiustificate come dimissioni e conciliazione telematica

2) Modifiche al Testo Unico salute e sicurezza: valutazioni pre-assunzione – lavoro in sotterranei

3) Collegato lavoro le novità su cassa integrazione – lavoro stagionale – somministrazione

4) Controlli INPS e rateazioni contributive fino a 60 mesi

5) Periodo di prova massimo per i contratti a termine

1) Assenze ingiustificate come dimissioni e conciliazione telematica

Il disegno di legge iniziale prevedeva che:

  • in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto  collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale,
  • in caso di assenza superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica quindi la disciplina relativa alla NASPI.

A seguito del passaggio nelle Commissioni parlamentari questo termine è stato innalzato da 5 a 15 giorni .

Con l’articolo si intende combattere una pratica abbastanza diffusa di assenze reiterate da parte del lavoratore volte a provocare  il licenziamento da parte del datore di lavoro,   per avere diritto alla indennità di disoccupazione.

 Altra novità : i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro, regolati dagli artt. 410 e 412-ter del c.p.c., potranno svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, come previsto dall’art. 20 del Ddl, fermo restando quanto stabilito dall’art. 12-bis del DL 76/2020.

Le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie necessarie saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Nel frattempo, si applicheranno le modalità vigenti.

2) Modifiche al Testo Unico salute e sicurezza: valutazioni pre-assunzione – lavoro in sotterranei

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, potrebbe subire alcune modifiche importanti ad opera del DDL lavoro .

Ad esempio   il medico competente, nella prescrizione di esami clinici ed indagini diagnostiche durante la visita preventiva, potrà  tenere conto dei risultati degli esami e delle indagini già effettuati dal lavoratore, al fine di evitare la ripetizione, se compatibile con gli obiettivi della visita.

Un’altra modifica riguarda l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei sul luogo di lavoro. Questo sarà consentito solo se le lavorazioni non comportano emissioni di agenti nocivi e se sono rispettati i requisiti di areazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro dovrà comunicare l’uso di tali locali alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), allegando la documentazione necessaria.

Infine si modifica la  composizione della Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che  sarà composta da rappresentanti del Ministero del lavoro , del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome. Inoltre, per  questioni che coinvolgono altre amministrazioni pubbliche, la Commissione sarà integrata con rappresentanti delle stesse. L’incarico è sempre privo di alcun compenso o rimborso spese.

3) Collegato lavoro le novità su cassa integrazione – lavoro stagionale – somministrazione

 In tema di CASSA INTEGRAZIONE viene modificato l’articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148   e si prevede la compatibilità  del trattamento di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia  attività di lavoro subordinato che di lavoro autonomo,   purché ne dia comunicazione preventiva all’INPS.

 Saranno valide a questo fine le comunicazioni a carico dei datori di  lavoro di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181.

 Durante il  periodo di lavoro il lavoratore non ha diritto al relativo trattamento  integrativo.

ATTIVITA STAGIONALI

L’art. 11 introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del DLgs. 81/2015, stabilendo che tra le attività stagionali rientrano anche quelle finalizzate a far fronte a intensificazioni del lavoro in determinati periodi dell’anno o a esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

In tema di somministrazione a termine, il Ddl introduce nuove disposizioni, mantenendo il limite del 30% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell’utilizzatore, ma escludendo dal computo di tale limite i lavoratori somministrati a tempo determinato ma assunti a tempo indeterminato dal somministratore o per specifiche esigenze o caratteristiche. Viene inoltre eliminata la previsione che escludeva l’applicazione del limite di durata di 24 mesi della missione a tempo determinato per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con l’agenzia di somministrazione.

4) Controlli INPS e rateazioni contributive fino a 60 mesi

Agli articoli 14 e 15 o   il DDL  si occupa del ruolo dell’INPS per la promozione dell’adempimento  spontaneo degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori od omissioni.

Prevista la sanzione ridotta anche nel caso in cui il contribuente  a seguito di segnalazioni dell’istituto , anche tramite gli intermediari provveda:

  • entro  90 giorni dalla notifica della comunicazione alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori e  nei successivi 30 giorni  al versamento  di quanto eventualmente dovuto .

Per quanto riguarda i debiti contributivi  non affidati agli agenti della riscossione in arrivo dal 1 gennaio 2025 la possibilità di  pagamento rateale dei debiti per   contributi, premi ed accessori di legge, potrà  essere consentito fino ad un massimo di sessanta rate  mensili. 

I casi dovranno essere  saranno definiti con decreto interministeriale .

5) Periodo di prova massimo per i contratti a termine

Si interviene  anche  sul  decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104, in tema di periodo di prova specificando che  «Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un  giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.” In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere :

  • inferiore a due giorni  né
  • superiore a quindici giorni per i contratti  di durata fino a  sei mesi,
  • superiore a  trenta giorni per quelli con durata  tra  sei mesi e i dodici  mesi».

L’ex art. 6  del DDL Lavoro (ora art. 13) inoltre sopprime la norma sull’attività dell’INPS per promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi (ex art. 14) e sul potenziamento dell’attività di accertamento delle elusioni e violazioni contributive (ex art. 16) ini quanto le  disposizioni sono state ricomprese nell’art. 30 del DL 19/2024.

Fonte:fiscoetasse.com