E’ in scadenza il termine del 28 febbraio 2024 concesso ai forfettari iscritti alla Gestione artigiani e commercianti per chiedere la riduzione dei contributi Inps.
Vediamo di seguito l’ambito oggettivo e soggettivo e come fare la domanda, secondo quanto indicato dall’Istituto con la circolare n. 33 del 7 febbraio 2024.
Regime agevolato: cos’è
Il regime contributivo agevolato è fruibile su domanda da parte dell’interessato, iscritto alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti che sceglie di aderirvi se in possesso dei requisiti di legge.
In sostanza, si tratta di uno sconto del 35% della contribuzione dovuta all’Inps sul minimale di reddito, pari per il 2024 a 18.415 euro, e sul reddito eventualmente eccedente, fermo restando il contributo di maternità di 7,44 euro annui da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.
La contribuzione dovuta sul reddito eccedente il minimale per il 2024 è dovuta sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il minimale di cui sopra e fino al limite di 55.008,00 euro (prima fascia di retribuzione annua pensionabile per il 2024).
Possono aderire al regime agevolato le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel 2023:
- hanno conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi;
- hanno aderito al regime forfettario fiscale di cui all’articolo 1, comma 54, lett. a), legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Gli interessati, inoltre, devono:
- essere privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone, associazioni o di s.r.l.;
- rivestire unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare;
- esercitare un’attività con codice Ateco compreso nell’elenco di cui all’allegato n. 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- essere iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
Come e quando fare la domanda
Dunque, i soggetti che hanno intrapreso nel 2023 una nuova attività d’impresa che vogliono beneficiare nel 2024 del regime contributivo agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine del 28 febbraio 2024 compilando il modello telematico presente all’interno del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.
Coloro che invece intraprendono una nuova attività nel 2024 possono comunicare la volontà di aderire al regime contributivo agevolato con la massima tempestività, una volta ricevuto il provvedimento d’iscrizione.
L’Inps ha chiarito (circolare n. 33 del 7 febbraio 2024) che la riduzione contributiva del 35% si rinnova automaticamente negli anni successivi; ne deriva che nel 2024 continua ad applicarsi senza bisogno di una nuova dichiarazione ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2023 e che non vi abbiano espressamente rinunciato.
Come uscire dal regime agevolato
L’uscita dal regime agevolato può avvenire, oltre che per il venir meno dei requisiti previsti, anche per scelta del contribuente, da inoltrare sempre entro il 28 febbraio 2024 con le stesse modalità previste per l’adesione.
Se la rinuncia è comunicata entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti, il regime contributivo ordinario è ripristinato dal 1° gennaio del medesimo anno; se invece è comunicata dopo il 28 febbraio il ripristino del regime contributivo ordinario decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Fonte: Suite.Edotto.com