La Commissione Bilancio è impegnata ad esaminare gli emendamenti presentati dalle diverse forze politiche.
Tra gli emendamenti che hanno superato lo sbarramento dell’improponibilità, ve ne sono alcuni bipartisan che propongono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’introduzione di un esonero contributivo totale per l’assunzione di apprendisti nelle imprese fino a 9 addetti.
L’agevolazione in parola si propone come strutturale e con valenza generale, applicandosi a tutte le tipologie di apprendistato, vale a dire:
- all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cd. apprendistato di primo livello);
- all’apprendistato professionalizzante (cd. apprendistato di secondo livello);
- all’apprendistato di alta formazione e ricerca (cd. apprendistato di terzo livello).
- Prima di addentrarci nell’analisi delle novelle, vale la pena soffermarsi, per un inquadramento generale, sulle agevolazioni contributive in essere e non per l’apprendistato.
Esoneri contributivi temporanei per gli apprendisti di primo livello
Per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati, negli anni 2020 (articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), 2021 (articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e 2022 (articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, cd. legge di Bilancio 2022) è stato riconosciuto ai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100%.
Lo sgravio contributivo totale si applicava:
- con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006
- per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto (ferma restando, per gli anni di contratto successivi al terzo, l’aliquota contributiva al 10%).
La citata agevolazione non è stata più rinnovata per gli anni a seguire.
Pertanto, relativamente alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato di primo livello a decorrere dal 1° gennaio 2023 da parte del datore di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a 9, la contribuzione a carico degli stessi torna ad essere fissata secondo le misure crescenti dell’1,50% (nei primi 12 mesi), del 3% (dal 13° al 24° mese) e del 10% (dal 25° mese).
Resta in tutti i casi invariata l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista, pari al 5,84% della retribuzione imponibile.
Esonero giovanile under 30 strutturale
È invece operativo l’esonero contributivo totale di cui all’articolo 1, comma 108, della Legge di Bilancio 2018.
Tale disposizione prevede l’esonero contributivo totale per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato di primo livello e di terzo livello.
L’agevolazione contributiva, costola dell’esonero giovanile under 30 è applicabile, a regime:
- sui complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL
- nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua da riparametrare su base mensile.
- Regime contributivo dell’apprendistato: novità del decreto Coesione
- Veniamo ora alle proposte emendative al disegno di legge di conversione del decreto Coesione, all’esame della Commissione Bilancio del Senato.
Le proposte, bipartisan, convergono su un testo che prevede l’introduzione, a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Pur con evidenti analogie rispetto all’agevolazione prevista, in via temporanea, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’esonero proposto presenta due importanti differenze:
- si applicherebbe a tutte le tipologie di apprendistato (pertanto non solo ai contratti di apprendistato di primo livello);
- opererebbe a regime.
Un beneficio non di poco conto insomma per i datori di lavoro che potrebbe dare nuova linfa ad un istituto, quello dell’apprendistato, che non naviga in buone acque.
Fonte: Edotto.com