Disciplina del decreto PNRR fino al 7 maggio 2024
L’articolo 29, decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR), ha introdotto importanti novità in tema di congruità della manodopera in edilizia, inasprendo le conseguenze in caso di mancata richiesta del DURC di congruità da parte del committente.
Specificatamente:
con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro ha previsto che l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica di congruità o di previa regolarizzazione della posizione dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance con la conseguente comunicazione dell’esito dell’accertamento della violazione anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini dell’esercizio dei poteri a essa attribuiti (comma 11);
con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica di congruità o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comportasse una sanzione amministrativa a carico del committente per un importo da 1.000 a 5.000 euro (comma 12).
Pertanto, i soggetti tenuti alla verifica della congruità nonché destinatari delle sanzioni sono:
- il responsabile del progetto negli appalti pubblici;
- il committente negli appalti privati.
- Modifiche del decreto Coesione dall’8maggio 2024
L’articolo 28, decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. Decreto Coesione) in vigore dall’8 maggio 2024, ha sostituito integralmente i commi da 10 a 12 dell’articolo 29 del Decreto PNRR, prevedendo:
- al comma 10, la modifica del soggetto obbligato alla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nel settore privato nonché il destinatario delle sanzioni, nella figura del direttore dei lavori ed in mancanza di nomina dello stesso del committente;
- al comma 11, la soppressione della soglia minima del valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro negli appalti pubblici per la verifica in argomento. Diversamente, il DURC di congruità sarà richiesto per tutti gli appalti edili pubblici indipendentemente dal valore dell’opera affidata;
- al comma 12, che negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità.
Risultano, pertanto, equiparate le soglie previste per i cantieri soggetti all’obbligo del DURC di congruità con il sistema sanzionatorio correlato.
Al riguardo, la mancata verifica della congruità:
- negli appalti/affidamenti del settore pubblico inciderà, fermo restando i profili di responsabilità amministrativocontabile, sulla valutazione delle performance del responsabile del progetto con conseguente segnalazione dell’accertamento della violazione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) anche ai fini dell’esercizio del potere di cui all’art. 222, comma 3, lett. b), del codice dei contratti pubblici;
- negli appalti del settore privato, comporterà la comminazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente (in mancanza di nomina del direttore dei lavori).
Fonte: Edotto.com