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NOTIZIE

29 Settembre 2023

AL VIA LA COMPILAZIONE DEI MODELLI 770/2023

Come di consueto, entro il prossimo 31 ottobre, i sostituti d’imposta ed i loro intermediari sono chiamati a predisporre ed a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2023 ovverosia il dichiarativo concernente le ritenute fiscali operate, versate ed i crediti riconosciuti ai sostituiti ed utilizzati in compensazione, che completa, unitamente alla Certificazione Unica, la c.d. dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Per il periodo d’imposta 2022, il modello 770/2023 e le sue specifiche tecniche sono state approvate dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 27 gennaio 2023, n. 25954.

Dichiarazione dei sostituti d’imposta

Come anticipato in premessa, la dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti:

  • la Certificazione Unica,con la quale i sostituti d’imposta, ivi incluse le Amministrazioni dello Stato, comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi ai redditi corrisposti dal sostituito, alle ritenute operate, nonché agli altri dati contributivi ed assicurativi. La predetta certificazione contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, le indennità di fine rapporto, le prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni ed i redditi diversi, nonché i dati previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno corrente con riferimento al periodo d’imposta precedente. Normalmente, tale adempimento deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo rispetto al periodo fiscale di riferimento;
  • il Modello 770, con il quale i sostituti d’imposta, ivi incluse le Amministrazioni dello Stato, comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali sulle ritenute operate nell’anno d’imposta precedente, i relativi versamenti, nonché il riepilogo degli eventuali crediti e compensazioni effettuate. La trasmissione telematica del modello va effettuata, generalmente, entro il 31 ottobre dell’anno successivo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.

Il Modello 770/2023 deve essere presentato, entro l’ordinario termine del 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica:

  1. direttamente dal sostituto d’imposta;
  2. tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998;
  3. tramite altri soggetti incaricati, per le Amministrazioni dello Stato;
  4. tramite società appartenenti al gruppo.

Si rammenta che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre in via telematica.

ATTENZIONE: I due adempimenti sopra descritti devono intendersi parte di un’unica dichiarazione, vale a dire quella dei sostituti d’imposta. Ciò assunto risulta fondamentale, ai fini di una corretta predisposizione dei modelli, disporre opportuni controlli e quadrature, sia relativamente alle ritenute operate e versate sia in ordine ai crediti maturati/corrisposti e oggetto di compensazione.

L’intermediario abilitato incaricato alla trasmissione del modello 770/2023 deve provvedere a consegnare la copia della dichiarazione effettuata al sostituto d’imposta entro il termine di 30 giorni dal termine previsto per la presentazione del modello e dovrà conservare la documentazione, anche ai fini di eventuali controlli, sino al 31 dicembre 2028 (art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Soggetti obbligati alla presentazione e operazioni societarie

Sono generalmente tenuti alla presentazione del modello 770/2023 tutti i soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte sui redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti di assicurazioni sulla vita, vincite ed altri proventi finanziari, utili e altri proventi equiparati, nonché tutti coloro che hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988.

Per l’individuazione delle corrette modalità di esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie, sarà necessario distinguere i casi in cui la predetta operazione determini o meno l’estinzione del sostituto d’imposta.

Nel caso di prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di un altro soggetto con estinzione del soggetto preesistente (fusioni per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sottoforma di ditta individuale, cessione o conferimento d’azienda, ecc.), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un’unica dichiarazione comprensiva dei periodi in cui il sostituto d’imposta precedente ed estinto ha operato.

Nel caso di operazioni straordinarie societarie o successioni avvenute nel corso nel 2022 o del 2023, prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2023, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri esponendo distintamente le situazioni riferibili ad esso ovvero a ciascuno dei soggetti estinti. Con riferimento a tali ultimi soggetti i dati da indicare sono quelli relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di effettiva cessazione dell’attività ovvero la data in cui si è verificato l’evento, ovviamente riferibili all’anno 2022. Si precisa che, comunque, il quadro SX deve essere “unico”, sicché deve riguardare sia i dati del dichiarante che quelli dei soggetti estinti.

Si rammenta che i quadri dei soggetti estinti dovranno essere identificati con il codice fiscale proprio del sostituto d’imposta cessato e dovrà essere compilata la casella “Eventi eccezionali” del frontespizio.

Nelle ipotesi di non prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto (casi di liquidazione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione andrà presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto, avendo cura di specificare, nel frontespizio del modello, al riquadro “dati relativi al sostituto” e nei quadri che compongono la dichiarazione, i dati del sostituto d’imposta estinto ed il suo codice fiscale. Il soggetto che presenta la dichiarazione (liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore) dovrà riportare i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio dedicato ai dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione.

Laddove, invece, l’operazione straordinaria non determini l’estinzione del sostituto, la dichiarazione dovrà essere compilata secondo le regole generali.

Fonte: suite.edotto.com