Secondo quanto disposto dall’articolo 49 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, l’Inps classifica e iscrive alla Gestione contributiva agricola (GCA) i datori di lavoro che svolgono le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile; l’iscrizione alla GCA peraltro rileva solo con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (OTD e OTI), in quanto le imprese agricole che assumono anche dirigenti e impiegati devono provvedere all’apertura di una matricola DM con il C.S.C. 5.01.02.
Inoltre, devono essere iscritti alla GCA i datori di lavoro che, pur non imprenditori agricoli ai sensi della normativa civilistica, lo diventano per assimilazione ai sensi di una espressa previsione di legge che ad essi li equipara.
Un esempio in tal senso è dato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, secondo cui si considerano imprenditori agricoli le cooperative d’imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Vi sono, inoltre, aziende che, sebbene non agricole ai sensi del codice civile, sono tenute a iscrivere i lavoratori con la qualifica di operaio alla GCA in forza di particolari norme quali, ad esempio, l’articolo 1 della legge n. 240 del 15 giugno 1984 e l’art. 6 della legge n. 92 del 31 marzo 1979.
Sospensione d’ufficio dell’attività con dipendenti
La sospensione d’ufficio dell’attività con dipendenti si applica ai datori di lavoro che impiegano esclusivamente operai agricoli a tempo determinato.
Questa misura si attiva quando l’azienda non ha operai attivi per un periodo continuativo, con importanti implicazioni sia fiscali che contributive.
In sostanza, la sospensione d’ufficio implica che, durante il periodo di inattività, l’azienda agricola non è tenuta a versare i contributi previdenziali per i lavoratori agricoli, fermo restando che l’impresa continua a esistere dal punto di vista giuridico e può svolgere altre attività economiche che non richiedono manodopera agricola.
L’Inps si occupa di aggiornare automaticamente la posizione contributiva, sospendendola nel caso in cui non risultino contratti di lavoro attivi e non siano stati inviati flussi Uniemens-PosAgri per un periodo di almeno un anno.
Questo processo garantisce un allineamento tra le effettive attività svolte dall’impresa agricola e i relativi obblighi contributivi, evitando così situazioni di indebito pagamento di contributi.
NOTA BENE: La sospensione si verifica solo se, per un intero anno civile, non vengono assunti operai agricoli e non risultano inviate comunicazioni di flussi contributivi tramite Uniemens-PosAgri.
È importante sottolineare, inoltre, che non tutte le interruzioni nel corso dell’anno comportano la sospensione: le aziende agricole che assumono infatti manodopera a tempo determinato solo in determinati trimestri, in relazione alle esigenze stagionali della propria attività, non sono soggette alla sospensione e continuano a essere considerate attive anche se non impiegano operai per parte dell’anno.
Esempio: un’azienda vinicola che impiega operai agricoli solo durante il periodo di vendemmia non viene automaticamente sospesa d’ufficio se per il resto dell’anno non ha personale assunto.
Assenza di operai agricoli per un intero anno civile
Requisito fondamentale per la sospensione d’ufficio è dunque la mancanza di operai agricoli per l’intero anno civile, vale a dire che dal 1° gennaio al 31 dicembre l’azienda non deve avere rapporti di lavoro attivi con operai agricoli e non deve trasmettere alcun flusso contributivo tramite il sistema Uniemens-PosAgri.
L’assenza di tali comunicazioni per un anno completo attiva il processo di sospensione automatica da parte dell’Istituto, che aggiorna la posizione contributiva senza la necessità di ulteriori interventi da parte dell’azienda.
La data di decorrenza della sospensione coincide con il giorno successivo alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro agricolo registrato o, in alcuni casi, viene fissata convenzionalmente all’ultimo giorno del mese dell’ultima dichiarazione Uniemens-PosAgri inviata.
Comunicazione della sospensione
L’azienda agricola che si trova in una situazione di sospensione dell’attività con dipendenti ha l’obbligo di comunicare tale stato all’Inps entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, in conformità all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 375 dell’11 agosto 1993; questa comunicazione deve essere effettuata attraverso il portale dedicato, nell’area riservata del sito dell’Inps, utilizzando il servizio “Iscrizione Azienda Agricola”.
In ogni caso, anche in assenza di comunicazione da parte del datore di lavoro, l’Istituto può sospendere d’ufficio la posizione contributiva nel caso in cui non risulti alcun lavoratore agricolo attivo e non vengano trasmessi flussi contributivi per un intero anno civile.
Questo sistema automatizzato è stato introdotto per semplificare la gestione delle posizioni contributive agricole e per evitare che le imprese debbano gestire manualmente ogni sospensione e riattivazione, in particolare nel caso di utilizzo discontinuo di manodopera agricola a tempo determinato.
Riattivazione della posizione contributiva: come fare
La ripresa dell’attività con dipendenti comporta la riattivazione della posizione contributiva presso l’Inps, passaggio fondamentale per adempiere agli obblighi previdenziali e assicurativi.
La riattivazione non solo permette all’azienda di regolarizzare i rapporti di lavoro instaurati con i nuovi dipendenti, ma garantisce anche la corretta iscrizione dei lavoratori alla GCA, assicurando la copertura previdenziale necessaria.
I passaggi principali da seguire per la riattivazione sono i seguenti:
- accesso al portale Inps utilizzando le credenziali aziendali (SPID, CIE o CNS). Una volta effettuato l’accesso, è possibile accedere ai servizi dedicati alla gestione delle posizioni contributive agricole;
- selezione del servizio “Iscrizione Azienda Agricola” all’interno dell’area riservata, che consente di comunicare la ripresa dell’attività con dipendenti e, conseguentemente, la riattivazione della posizione contributiva;
- comunicazione dei dati del nuovo operaio agricolo, essenziali per aggiornare correttamente la posizione contributiva e per garantire la registrazione del lavoratore presso la GCA;
- conferma della riattivazione: a questo punto, il sistema registrea la ripresa dell’attività e consentirà l’invio dei flussi contributivi attraverso il sistema Uniemens-PosAgri.
Scadenze e obblighi
La riattivazione della posizione contributiva deve essere comunicata all’Inps, come accennato, entro 30 giorni dall’assunzione del primo operaio agricolo dopo la sospensione: si tratta di un termine perentorio stabilito dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 375 dell’11 agosto 1993.
Il mancato rispetto di questa scadenza può comportare sanzioni amministrative e l’applicazione di interessi per il ritardo nella contribuzione.
Fonte: edotto.com