La pubblicazione del decreto del 10 ottobre 2024, avvenuta lo scorso 26 novembre, dà il via alla terza edizione del Fondo Nuove Competenze (FNC), un contributo istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e destinato alle aziende che investono in formazione.
Questa edizione, denominata anche “Competenze per le innovazioni”, è finalizzata ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze negli ambiti sopra indicati.
La dotazione ammonta a complessivi 730 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” cofinanziato dal FSE+, nel rispetto dei criteri di ripartizione per categorie di regioni.
Le risorse sono ripartite tra le diverse tipologie di intervento:
- 25% sistemi formativi (il contributo massimo riconoscibile per ogni raggruppamento di sistema formativo è pari a 12 milioni di euro),
- 25% filiere formative (il contributo massimo riconoscibile per ogni raggruppamento di Filiera formativa è fissato in 8 milioni di euro),
- 50% singoli datori di lavoro (il contributo massimo riconoscibile per ogni istanza è pari a 2 milioni di euro per datore di lavoro).
Il decreto specifica, altresì, che “in ragione dell’andamento degli impegni e della spesa, tale ripartizione potrà essere oggetto di rimodulazione attraverso uno specifico decreto direttoriale”.
Tra le novità introdotte in questa edizione figura un ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo (art. 2):
1. disoccupati di lunga durata (da almeno 12 mesi), assunti successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e prima dell’avvio della formazione (quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) al 100%);
2. lavoratori assunti successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e prima dell’avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) al 100);
3. partecipazione al progetto formativo, oltre di propri lavoratori, anche di disoccupati che siano stati preselezionati dall’azienda. Qualora almeno il 70% di essi siano assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo di euro 800 per ogni disoccupato assunto;
4. disoccupati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale, con durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura. Per ciascun disoccupato assunto con questa tipologia contrattuale è previsto un bonus pari a 300 euro.
Il numero di ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore ed un massimo di 150 ore.
Come per le precedenti edizioni possono accedere al FNC i datori di lavoro privati, rectius Agenzie per il Lavoro, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto previsto nel presente decreto (art. 3). I datori di lavoro possono presentare una sola istanza di contributo optando tra una delle seguenti linee di intervento:
1. SISTEMI FORMATIVI: ossia sistemi/gruppi di imprese caratterizzate dalla presenza di Big Player come capofila del Sistema Formativo (art. 5 punto 1 lettera a);
2. FILIERE FORMATIVE: ossia sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni (art. 5 punto 1 lettera b);
3. SINGOLI DATORI DI LAVORO (art. 5 punto 1 lettera c).
Il Decreto individua gli ambiti dei fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nel contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto: sistemi tecnologici e digitali; introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale; sostenibilità ed impatto ambientale; economia circolare; transizione ecologica; efficientamento energetico e nuovo ambito welfare aziendale e benessere organizzativo (art. 6).
Il Ministero del Lavoro provvederà all’acquisizione delle adesioni da parte dei Fondi paritetici interprofessionali e alla pubblicazione dell’Avviso rivolto ai datori di lavoro per la definizione di termini e modalità di adesione (art 7 comma 13).