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NOTIZIE

8 Novembre 2024

SETTORE EDILE – LA CONTRIBUZIONE AL FONDO APE DALL’1.10.2024

L’ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

Agli operai del settore edile le Casse Edili erogano un importo, sostitutivo dell’istituto degli scatti di anzianità vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti, denominato “anzianità professionale edile” (cd. “APE”). L’APE si differenzia dagli scatti di anzianità perché si incrementa in relazione all’anzianità complessivamente maturata nel settore edile e non presso una stessa azienda.

Il diritto all’anzianità professionale edile matura quando l’operaio può far valere almeno 2.100 ore in un biennio, anche presso più Casse Edili, considerando a tal fine, oltre alle ore di lavoro ordinario, anche le ore di malattia indennizzate dall’INPS, di infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL, di servizio militare e congedo matrimoniale, di astensione obbligatoria di maternità e di congedo parentale.

L’APE è corrisposta dalla Cassa edile in occasione del 1° maggio ed è calcolata sull’anzianità maturata nel biennio precedente il 30 settembre dell’anno che precede l’erogazione.

LA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

L’APE è finanziata mediante un contributo a carico del datore di lavoro, versato al “Fondo Nazionale APE” (FNAPE) gestito dalle Casse edili e calcolato applicando un’aliquota contributiva variabile a livello locale sugli stessi elementi retributivi presi a base per la determinazione degli accantonamenti a titolo di ferie, gratifica natalizia e riposi annui. È prevista una contribuzione minima che i datori di lavoro devono versare alla Cassa Edile, variabile anch’essa in funzione dell’aliquota contributiva dovuta alla Cassa Edile di riferimento.

Il numero minimo di ore sul quale versare la contribuzione APE è pari a:

  • 140 ore a partire dal 1° ottobre 2022;
  • 150 ore a partire dal 1° ottobre 2023;
  • 160 ore a partire dal 1° ottobre 2024.

Il contributo minimo APE non trova applicazione nelle seguenti ipotesi:

  •  inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 13 del mese;
  •  termine rapporto di lavoro antecedente il giorno 19 del mese;
  •  assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 ore e 88 ore annue), ore denunciate ad altre Casse Edili.

Fonte: Seac.it