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4 Ottobre 2024

DECRETO FLUSSI PER LAVORATORI EXTRACOMUNITARI, ECCO LE NUOVE REGOLE

Ingresso in Italia per motivi di lavoro

Nella prima parte del provvedimento viene integrata la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro rispetto a quanto definito, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023 in merito alla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.

Poiché da un monitoraggio effettuato dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri competenti sono emerse infatti irregolarità nell’applicazione dei meccanismi di ingresso, il governo ha deciso di intervenire con urgenza per semplificare e rendere più sicure le relative procedure.

Click day

Tra le principali novità si segnala la precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili.

Inoltre, viene disposta l’interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri di Interno e Lavoro, di Inps, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e Agid, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro.

Ferme restando, peraltro, le quote previste, viene programmato lo svolgimento nel corso dell’anno di ulteriori click day per settori specifici; questo permetterà una gestione meno caotica che incida con minore pressione sui sistemi informatici, fermo restando che obiettivo del Governo è abolire il click day in un prossimo futuro.

Obblighi e sanzioni per i datori di lavoro

Viene sancito l’obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero e quello di elezione di domicilio digitale e digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione.

I datori di lavoro che non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero, o che utilizzano lavoratori senza contratto, sono inibiti all’accesso al sistema per i successivi tre anni.

Lavoratori stagionali

Come dichiarato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ai lavoratori stagionali è data la possibilità, una volta terminato il contratto di lavoro, di fruire di 60 giorni senza necessità di un nuovo permesso per trovare un altro lavoro e di convertire il contratto di lavoro stagionale in contratto a tempo determinato o indeterminato senza incidenza sulle quote.

Ingressi aggiuntivi per badanti

Diecimila sono gli ingressi aggiuntivi previsti in via sperimentali per il 2025 a favore di badanti per assistenza ad invalidi o anziani.

L’ingresso avverrà attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro.

Permesso di soggiorno per vittime di sfruttamento

Il Capo II del decreto legge riconosce il permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui al nuovo articolo 18 ter del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico dell’immigrazione), alle quali è esteso l’ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza, integrazione sociale.

Alla scadenza, il permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato al lavoratore straniero vittima di violenza, abuso o sfruttamento del lavoro può essere infatti convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote o in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora lo straniero sia iscritto a un regolare corso.

L’ammissione alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo avviene attraverso programmi individuali e si prevedono le condizioni ostative e le cause che determinano la revoca dell’ammissione alle misure, per esempio per condanna per un delitto non colposo.

Esteso altresì il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all’emersione del reato e all’individuazione dei responsabili.

Ong e obblighi per gli stranieri

In base al Capo III del decreto legge, i piloti degli aerei o droni che partono o atterrano in Italia ed effettuano ricerca finalizzata al soccorso in mare hanno l’obbligo di informare immediatamente di ogni emergenza l’ente dei servizi del traffico aereo competente, il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l’area e i centri di coordinamento degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.

Lo straniero richiedente asilo ha inoltre specifici obblighi di collaborazione e cooperazione con le autorità competenti ai fini dell’accertamento della propria età, identità, cittadinanza nonché ai paesi in cui ha soggiornato e transitato; l’obbligo include gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare.

In caso di mancata cooperazione il questore può disporre l’accesso immediato ai dati identificativi e ai documenti contenuti nei dispositivi elettronici, con divieto di accesso a corrispondenza e comunicazioni.

Analoghi obblighi sono previsti nei confronti dello straniero non immediatamente espulso e trattenuto richiedente protezione internazionale, in stato di trattenimento durante lo svolgimento della procedura e del minore non accompagnato.

Alla procedura in frontiera dei richiedenti protezione internazionale si introduce un’ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti di coloro che siano rintracciati a seguito di soccorso in mare nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’UE.

In caso di trattenimento dello straniero per notevole rischio di fuga, la questura deve rilasciare un attestato nominativo recante un codice unico di identità, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente.

In caso di allontanamento ingiustificato dello straniero dalle strutture di accoglienza si sostituisce la disciplina vigente con la nuova, relativa al ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

Alla commissione nazionale per il diritto di asilo, nel rispetto del principio di non respingimento, si attribuisce la competenza anche per la revoca della protezione speciale per il caso di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato.

Fonte: Edotto.com