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27 Settembre 2024

AFFITTI BREVI: NUOVE REGOLE SULLE COMUNICAZIONI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

L’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per gli affitti brevi rappresenta un passo importante per migliorare la trasparenza e la regolamentazione delle strutture ricettive in Italia.

Il CIN permette di identificare in modo univoco le strutture degli affitti brevi, migliorando la sicurezza e la tracciabilità delle attività turistiche.

Ad oggi, sono stati rilasciati 170.710 codici su 500.684 strutture registrate, corrispondenti al 34,10% del totale. La Basilicata guida la classifica con il 59,92% di codici rilasciati, seguita dalla Lombardia (43,78%) e dal Molise (40,09%). All’estremo opposto si trova il Friuli-Venezia Giulia con solo il 13,10%, seguito da Valle d’Aosta (25,54%), Marche e Liguria (28,87%).

Il codice non solo assicura il rispetto delle normative ma evita anche il rischio di sanzioni e la sospensione dalle piattaforme di prenotazione online, rendendo essenziale la sua adozione per tutte le strutture ricettive.

L’obbligo di dotarsi di un CIN va ad aggiungersi agli altri adempimenti che i proprietari di strutture ricettive devono osservare per essere in regola. Oltre al CIN, infatti, un altro importante aspetto normativo riguarda le comunicazioni obbligatorie relative agli ospiti delle strutture ricettive.

In tale contesto, è da annoverare il provvedimento n. 367923/2024 del 25 settembre 2024 relativo alle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari di case. 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2024 attua le disposizioni previste dall’articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale dell’11 novembre 2020, e introduce l’Allegato 1 denominato “Tracciato_Record_AlloggiatiWeb”.

Questo aggiornamento modifica l’Allegato A del decreto interministeriale precedente e deve essere utilizzato per la trasmissione dei dati relativi agli alloggiati, come previsto dall’articolo 109, comma 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dal Ministero dell’Interno all’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione del nuovo provvedimento, i dati previsti dall’articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza saranno trasmessi dal Ministero dell’Interno all’Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per ciascuna struttura, come stabilito dal decreto interministeriale dell’11 novembre 2020.

Fonte: edotto.com