È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (c.d. decreto coesione), entrato in vigore l’8 maggio scorso.
Evidenziamo, in particolare, l’art. 28, contenente “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso”, che è intervenuto sulla disciplina del regime sanzionatorio in materia di congruità, di cui ai commi da 10 a 14 dell’art. 29 del D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, con la legge n. 56/2024.
Per effetto delle previsioni contenute nel Decreto-legge n. 19/2024, nell’ambito dei lavori di realizzazione di interventi edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, devono verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del Lavoro n. 143/2021.
I limiti economici introdotti dal Decreto-legge da ultimo citato non collimano, però, con quelli previsti dal menzionato Decreto ministeriale
Quest’ultimo infatti, impone l’obbligo di verifica della congruità in tutti i cantieri pubblici, al di là del valore economico del singolo intervento, e nei contratti di appalto privato di importo superiore a euro 70.000, mentre il Decreto da ultimo intervento riferisce il medesimo controllo ai cantieri pubblici di valore superiore a euro 150.00 e a opere private se di valore superiore a euro 500.000.
Con la presentazione di specifiche proposte emendative, per richiedere, in linea con le soglie individuate dal D.M. n. 143/2021 ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità, l’eliminazione della soglia minima nei lavori pubblici (il DM non prevede alcun limite di applicazione) e la sostituzione della soglia prevista per i lavori privati con quella individuata dal DM (70.000€). A seguito di tale richiesta avanzata dall’Ance è stato accolto un Ordine del giorno con cui si impegna il Governo a uniformare le diverse discipline.
Infatti il citato art. 28, nel sostituire i commi da 10 a 12, estende, come richiesto da ANCE, il regime sanzionatorio in capo al committente a tutti gli appalti pubblici e agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro.
In tal modo, il suddetto sistema sanzionatorio viene riallineato con le soglie individuate dal D.M. n. 143/2021 ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità.
Fonte: Ancebrescia.it