Tra gli adempimenti caratterizzanti lo scadenzario fiscale del mese di marzo 2024 vi è il pagamento del saldo Iva, ossia dell’Imposta emersa dalla dichiarazione annuale.
I contribuenti soggetti a Iva (ossia, le imprese e i lavoratori autonomi) che presentano la dichiarazione annuale, devono effettuare, entro il 16 marzo, il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione presentata.
Quest’anno cadendo di sabato il 16 marzo, il versamento ordinario del saldo Iva che scaturisce dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2023 slitta al giorno 18. In ogni caso, è ammesso il pagamento entro il termine previsto per eseguire il versamento delle imposte sui redditi, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che intercorre tra il 18 marzo 2024 e la data dell’adempimento.
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in forma rateale, tenendo presente che il termine ultimo per completare la rateizzazione è fissato al 16 dicembre 2024. Il versamento va fatto, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, sempre che l’importo dovuto superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Alcune novità rilevanti sono state introdotte dal cosiddetto Decreto semplificazione adempimenti tributari, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale.
Con il DLgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio, sono state previste numerose disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari; tra queste di rilievo quelle in materia di versamento dell’Iva, disciplinate all’articolo 8 e 9 del provvedimento.
Due le novità:
- modifica alle scadenze per il versamento rateale delle imposte;
- incremento del limite minimo per i versamenti Iva.
Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, con l’art. 8 del DLgs. 1/2024 si prevede:
- la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata;
- la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA).
In pratica, viene estesa la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA ai contribuenti senza partita IVA, in relazione al versamento delle rate successive alla prima.
Fino al 2023, infatti, per i versamenti rateali, in relazione alle rate successive alla prima, erano previste scadenze differenziate, ossia:
- il giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- la fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Novità anche per chi vuole rateizzare, ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 241/1997. La modifica interessa non solo il saldo e il 1° acconto redditi, Irap ed Inps risultante dalla dichiarazione redditi, ma anche il saldo risultante dalla dichiarazione Iva.
Infatti, è possibile pagare il saldo Iva entro i termini di versamento delle imposte sui redditi e beneficiare della rateizzazione. Da quest’anno con la novità del Decreto semplificazione adempimenti tributari.
E’ differito il termine finale della rateizzazione dal 30 novembre al 16 dicembre, con la conseguenza che il versamento del saldo Iva può ora essere dilazionato in massimo di 10 rate di pari importo: a partire da lunedì 18 marzo 2024 e con l’ultima il 16 dicembre 2024.
Sulla prima rata non sono dovuti interessi, mentre dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (dunque, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99%, eccetera). Sulla rata di agosto si applica la sospensione feriale, e quindi il versamento può essere effettuato entro il giorno 20.
Accanto alla rateizzazione, come detto, su può decidere per il differimento del saldo IVA 2023, che può essere pagato entro il termine di scadenza delle imposte sui redditi 2024.
In caso di differimento del pagamento del saldo Iva al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sul reddito (Irpef/Ires) si applica invece la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo.
Il saldo IVA potrà essere differito:
- al 30 giugno, con maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo ed il 30 giugno;
- al 30 luglio, sfruttando l’ulteriore differimento di 30 giorni e con un ulteriore 0,40 per cento di maggiorazione da applicare sulla somma dovuta al 30 giugno. Si evidenzia che cadendo di sabato, anche il termine del 30 luglio per il versamento del saldo IVA beneficia della sospensione feriale delle scadenze fiscali che cadono dal 1° al 20 agosto, che possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.
L’altra novità, di cui all’articolo 9 del provvedimento sugli adempimenti, ha elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, da effettuarsi:
- entro il giorno 16 del mese successivo, nel caso delle liquidazioni mensili;
- entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, nel caso delle liquidazioni trimestrali su base opzionale.
La novità si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno 2024 e, quindi, è operativa fin dalla scadenza del 16 febbraio 2024, per il mese di gennaio, e del 16 maggio 2024 per il primo trimestre.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Il versamento del Saldo Iva dovrà avvenire in modalità esclusivamente telematica, utilizzando il codice tributo 6099, corrispondente a “Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.
Questo va inserito all’interno della sezione Erario, indicando come anno di riferimento il 2023 (anno d’imposta di competenza dell’IVA a debito). Nel caso di rateizzazione del saldo IVA, il versamento dovrà essere effettuato indicando nel modello F24 il codice tributo 1668 (interessi rateali), il numero della rata che si sta pagando ed il numero complessivo delle rate previste. In caso di scelta di un numero massimo di nove rate mensili di pari importo, si deve inserire nell’F24 il codice numerico di quattro cifre che identifica il numero della rata oggetto del pagamento e quello di rate complessivo.
Fonte: suite.edotto.com