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NOTIZIE

16 Febbraio 2024

Certificazione Unica 2024 tra novità e conferme.

Entro il 16 marzo 2024, termine prorogato al 18 marzo perché cadente di sabato, i sostituti d’imposta devono trasmettere, in via telematica. all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo ed ai redditi diversi, effettivamente corrisposti nel periodo d’imposta 2023.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, invece, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) ovverosia entro il 31 ottobre 2024.

Nel modello CU 2024 trovano collocazione le novità in materia di redditi corrisposti nel periodo d’imposta 2023 ed in particolare:

ai campi 474 e 475, vengono recepite le novità inerenti all’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit, rispetto a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, per coloro che abbiano figli fiscalmente a carico;

al campo 479, deve essere riportato il trattamento integrativo speciale riconosciuto ai lavoratori del comparto turistico, ricettivo e termale;

ai campi da 651 a 663, le somme inerenti alle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico ed assoggettate ad imposta sostitutiva;

ai campi da 781 a 786, della nuova sezione sotto-sezione “Redditi Lavoro Sportivo”, le somme corrisposte in forza delle modifiche operate dal decreto legislativo n. 36/2021 al settore dilettantistico ovvero i dati attinenti al reddito lordo percepito nel settore professionistico da soggetti under 23.

Quanto alle modalità di invio si evidenzia che il sostituto d’imposta può suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed all’eventuale quadro CT, le certificazioni uniche dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti separatamente dalle certificazioni uniche inerenti al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È, altresì, possibile che vi siano più flussi telematici distinti anche nel caso di invio delle sole certificazioni uniche inerenti ai dati del lavoro dipendente, laddove ciò risulti più agevole per il sostituto.

Il flusso di comunicazione dei dati della CU 2024 deve avvenire esclusivamente con modalità telematica e può essere trasmesso:

direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;

tramite un intermediario abilitato.

Il flusso si considera presentato dal giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente alla presentazione, l’Amministrazione finanziaria metterà a disposizione un’apposita ricevuta attestante l’avvenuto ricevimento dei dati.

Nella compilazione del frontespizio, oltre ai dati del soggetto che effettua la comunicazione, sarà possibile specificare se si tratta di un invio ordinario, sostitutivo o di annullamento.

In particolare, andrà flaggata la casella:

Annullamento, nelle ipotesi in cui il sostituto d’imposta, prima della scadenza del termine di presentazione, intenda annullare una CU già presentata;

Sostituzione, nei casi in cui il sostituto d’imposta, prima della scadenza del termine di presentazione, intende modificare una CU già presentata.

Quando, dunque, il sostituto deve sostituire o annullare una certificazione già validamente trasmessa, sarà necessario predisporre una “nuova” comunicazione contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o sostituire.

Non è consentito che in un unico flusso telematico siano presenti sia Certificazioni Uniche “nuove” o ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.

Novità CU 2024: fringe benefit 2023

Similarmente a quanto già avvenuto con la Certificazione Unica 2023, i campi 474 e 475 sono dedicati alle erogazioni in natura che concorrono al limite di cui all’art. 51, comma 3, TUIR.

Per il periodo d’imposta 2023, l’art. 40, decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro), ha innalzato la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit fino a 3.000 euro in luogo dell’ordinario limite previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR (258,23 euro).

La predetta maggiore soglia, si rammenta, era concessa esclusivamente ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati con figli fiscalmente a carico ed anche per le somme rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (si veda l’Approfondimento Lavoro del 10 agosto 2023)

Specificatamente, al punto 474 va indicata la quota di erogazioni e dei compensi in natura che, indipendentemente dal loro ammontare, non superino la soglia di euro 258,23.

Diversamente, per i percettori delle medesime erogazioni in natura, con figli fiscalmente a carico, per i quali vige il limite di 3.000 euro, la quota di erogazioni in natura va riportata al successivo punto 475.

In entrambe le ipotesi, laddove il valore complessivo dei beni ceduti e dei servizi prestati superi la soglia di esenzione fiscale e contributiva prevista dalla disciplina vigente per il periodo d’imposta 2023, l’intero importo andrà assoggettato ad imposizione fiscale ordinaria.

L’importo del c.d. Bonus Carburante eventualmente riconosciuto ai percettori di redditi di lavoro dipendente, di cui al decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, andrà specificatamente esposto al punto 476. La predetta somma non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite di euro 200,00. L’eventuale superamento, anche in questo caso, comporta la riconduzione del valore percepito dal sostituito a tassazione ordinaria (si veda, Approfondimento Lavoro del 14 dicembre 2023).

Novità CU 2024 per il comparto turismo: mance e trattamento speciale

Per il comparto turismo particolare attenzione andrà posta tra i campi 479 e da 651 a 663, inerenti rispettivamente al trattamento speciale per la detassazione delle prestazioni notturno ed il lavoro straordinario festivo e per l’imposta sostitutiva delle mance (si veda, Approfondimento Lavoro del 7 settembre 2023).

Quanto al trattamento speciale e/o detassazione delle prestazioni rese per lavoro notturno o straordinario festivo per i dipendenti delle imprese del settore turistico/alberghiero (art. 39, Decreto Lavoro), pari al 15% delle retribuzioni correlate a tali prestazioni, dovrà essere indicato al campo 479 l’importo effettivamente erogato al dipendente nel periodo compreso tra il 1° giugno 2023 ed il 21 settembre 2023.

Tale indicazione, complessivamente indicata per ogni percettore, troverà quadratura al quadro SX del modello 770/2024, avendo specifica compensazione nel modello F24 al codice tributo “1702”, così come istituito dalla risoluzione AdE 9 agosto 2023, n. 51/E.

Per quanto attiene, invece, alla detassazione delle mance di cui all’art. 1, commi da 58 a 62, legge 29 dicembre 2022, n. 192, spettanti ai lavoratori del settore privato dipendenti di imprese ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

al punto 651, deve essere indicato il limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese (limite di franchigia per la detassazione al 5%);

al punto 652, deve essere indicato l’effettivo importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva;

al punto 653, deve essere riportata l’imposta sostitutiva (5%) operata sull’importo delle mance ricompreso nel limite di cui al precedente punto 651;

al punto 654 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già ricompreso nel precedente punto 653;

al punto 655, invece, l’importo delle mance assoggettate a tassazione ordinaria.

Ai punti da 656 a 663, vanno invece indicati i dati relativi alle mance eventualmente erogate da altri sostituti.

Fonte: Edotto.com