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26 Gennaio 2024

MISURAZIONI RADON: COSA PREVEDE IL DECRETO RADIAZIONI IONIZZANTI

Nel DECRETO RADIAZIONI IONIZZANTI, il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (in vigore dal 18 gennaio 2023), all’articolo 17 “Obblighi dell’esercente” si impone l’obbligo di misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon nei luoghi di lavoro in determinate circostanze (si veda il dettaglio dell’art. 17 comma 1, sotto).

Il recente Correttivo al Decreto radiazioni Ionizzantiil DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022, n. 203 ha apportato ben due modifiche all’art. 17, di interesse per coloro che operano in aziende interessate dalle misurazioni.

  • In base alla prima modifica, il D.Lgs. n.203/2022 ha aggiunto un comma 1-bis all’art.17 prevedendo per l’esercente, l’obbligo di effettuare le misurazioni per i luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra entro 18 mesi dall’individuazione in un apposito Elenco realizzato dalle Regioni, delle cd. “aree prioritarie”. Tali “aree” sono quelle nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m-3 è pari o superiore al 15 per cento; ricordiamo che sempre in base all’art. 11, la percentuale degli edifici viene determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra. Al momento tale Elenco non è stato ancora realizzato.
  • In base alla seconda modifica il D.Lgs. n.203/2022 ha riscritto il comma 4 dell’art.17 del DECRETO RADIAZIONI nell’ultimo periodo prevedendo che, nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori previsti all’articolo 12 del D.Lgs.n.101/2020. Ciò prevede poi che l’esercente adotti i provvedimenti previsti nel Decreto Radiazioni e dettagliati nel Titolo XI (salvo alcune esclusioni).

Anzitutto occorre ricordare che il radon non è una novità: la pericolosità del gas radon è nota da decenni, come non è nuova la sua relazione con il cancro ai polmoni. Il radon è collocato al secondo posto come causa di tumori polmonari, dopo il fumo di tabacco, ed è classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità come agente cancerogeno di gruppo 1, ossia come una sostanza per la quale vi è evidenza accertata di cancerogenicità anche negli esseri umani.

È altrettanto noto che la principale fonte di radon è il suolo poiché alcuni tipi di rocce sono particolarmente ricche di uranio, ma va considerato che anche i materiali da costruzione possono rappresentare una fonte di radon (in alcuni casi possono essere essi stessi la causa principale della presenza di radon), così come l’acqua, poiché il gas radioattivo è moderatamente solubile in essa; Il radon penetra poi all’interno degli edifici risalendo dal suolo, secondo un meccanismo determinato dalla differenza di pressione tra l’edificio e l’ambiente circostante (il cosiddetto “effetto camino”). È di fondamentale importanza considerare tale dettaglio, al fine di sradicare la visione che considera il rischio circoscritto ai soli locali sotterrane

Il radon è presente in tutti gli ambienti chiusi ed è presente anche all’aperto (ma ovviamente in concentrazioni molto inferiori). Una parziale stratificazione del radon causata dal suo peso relativo a quello dell’aria si potrebbe riscontrare solo su una scala di molte centinaia di metri. In generale, la concentrazione di radon è maggiore negli ambienti chiusi che sono a diretto contatto con il suolo (in quanto il suolo è la principale sorgente di provenienza del radon) e quindi, tranne in alcuni casi, è maggiore nei piani più bassi di un edificio. Tuttavia, nei locali sotterranei dove è presente un impianto per il ricambio forzato dell’aria, è frequente trovare concentrazioni di radon inferiori a quelle riscontrate nei locali ai piani superiori dello stesso edificio.

Misurazioni Radon: la normativa da seguire

Il principale riferimento normativo è rappresentato ad oggi dal D.Lgs. 101/2020, che circoscrive l’obbligo di misurazione nei locali interrati destinati ad attività lavorativa e nelle attività lavorative svolte negli stabilimenti termali, sebbene nel corso degli anni abbiamo assistito ad interventi di legislazione locale che ne disponevano l’obbligo di misurazione anche nei locali al piano terra (ad es. le Leggi Regionali della Puglia nel 2016 e della Campania nel 2019, entrambe antesignane dell’attuale limite di concentrazione media annua di 300 Bq/m3).

Nel disposto normativo è chiaramente indicato l’obbligo di misurazione del radon nei locali semisotterranei e situati al piano terra entro 18 mesi dalla pubblicazione delle “aree prioritarie” individuate dalle Regioni; per quanto l’elenco di tali aree non sia ancora stato pubblicato, il suggerimento è quello di iniziare ad avviare le campagne di monitoraggio, in aderenza ai principi di prevenzione previsti dal D.Lgs. 81/08, anche in considerazione della durata delle misurazioni (un anno) che non garantisce una immediata analisi del rischio.

 Il consiglio è quello di effettuare le misurazioni nei locali semisotterranei e al piano terra da subito, anche se non ancora disciplinato da un obbligo normativo

A maggior ragione se l’azienda ha già avviato una campagna di monitoraggio nei locali interrati, l’implementazione delle misurazioni nei locali semisotterranei e al piano terra rappresenta un investimento responsabile e realizzabile.

Si ricorda che in materia di sicurezza il Datore di Lavoro è tenuto ad uniformarsi alla migliore scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore, e non avviare da subito una campagna di misurazione degli ambienti sopra descritti rappresenta un differimento di un adempimento che, è chiaro, sarà a breve inevitabile.

Come effettuare le misurazioni radon nei locali semisotterranei e piano terra

È fondamentale rivolgersi a un’Azienda qualificata, onde evitare il dispendio di tempo e denaro.

Fonte: Insic.it