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19 Gennaio 2024

BONUS PUBBLICITÀ, INVIO DICHIARAZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI

C’è tempo fino al 9 febbraio 2024 per la presentazione della dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati nell’anno 2023 da parte dei soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità 2023. Tale dichiarazione viene resa, dunque, per attestare che gli investimenti indicati nella precedente comunicazione “prenotativa” sono stati effettivamente realizzati nell’anno. Solo a valle della presentazione delle “dichiarazioni sostitutive” sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta. Il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Dal 2023, si ricorda, che il credito d’imposta riguarda soltanto gli investimenti sulla stampa (per effetto dell’articolo 25-bis del D.L.n.17/2022 convertito). In particolare, sono agevolabili solo gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile. Sul piano soggettivo, invece, nulla cambia rispetto al passato: possono accedere al tax credit i titolari di reddito d’impresa (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato), i lavoratori autonomo (ivi incluse le professioni regolamentate) nonché gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.

Il tax credit è concesso nella misura unica del 75% del valore “incrementale” degli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno. Il credito d’imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 (a tal fine si utilizza il codice tributo “6900” – risoluzione n. 41/E/2019) esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi), ed è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Si rammenta, infine, che il beneficio fiscale è concesso in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari al “netto” di tutte le altre spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso, e comunque nel limite massimo dello stanziamento stabilito.

Restano ferme le attività di controllo sul beneficio fiscale. Laddove sia accertata la carenza di uno dei requisiti previsti e, quindi, l’indebita fruizione del tax credit, l’Amministrazione finanziaria provvederà al recupero delle relative somme. In particolare, il bonus è “revocato” nel caso in cui sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca “parziale”, invece, è disposta solo se dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.

Fonte: Suite.edotto.com