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3 Novembre 2023

CEDOLARE SECCA CON ALIQUOTA AL 26% A PARTIRE DALLA “SECONDA” LOCAZIONE BREVE

In caso “di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta”, l’aliquota della cedolare secca passerà dal 21% al 26%. È quanto dispone il disegno di legge di Bilancio 2024, che prevede l’incremento della tassa piatta sulle locazioni abitative di durata non superiore a 30 giorni, quando il locatore destini alla locazione breve da due appartamenti in su, rimanendo quindi ferma invece la possibilità di applicare la cedolare al 21% per chi destinerà alla locazione breve un solo appartamento.

Cedolare secca con aliquota al 26% in caso “di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta”: il disegno di legge di Bilancio 2024 prevede l’incremento della tassa piatta sulle locazioni abitative di durata non superiore a 30 giorni, quando il locatore destini alla locazione breve da due appartamenti in su (rimanendo quindi ferma invece la possibilità di applicare la cedolare al 21% per chi destinerà alla locazione breve un solo appartamento).

Sul punto, appare utile ricordare che, ai sensi del comma 595 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta, in quanto al superamento di tale soglia l’attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale ex art. 2082 c.c.

In sostanza, ora per due appartamenti destinati alla locazione breve l’aliquota della cedolare salirà al 26%, mentre da cinque appartamenti in poi sempre destinati alla locazione breve la cedolare sarà del tutto esclusa, in quanto gli immobili si presumeranno locati nell’esercizio dell’impresa.

Cosa sono le “locazioni brevi”

Oggetto di modifica della novella normativa è l’art. 4, comma 1, D.L. n. 50/2017, ma solo per la parte riferita all’aliquota di imposta, in quanto ivi si definiscono ancora quali locazioni brevi i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Dal punto di vista soggettivo, rimane quindi ferma la natura di persona fisica del locatore, che dovrà continuare ad agire necessariamente al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni, mentre dal punto di vista oggettivo la norma precisa che la locazione breve è compatibile anche con la fornitura di limitati servizi accessori (pulizia dei locali e fornitura di biancheria) i quali, quindi, non bastano da soli a determinare la natura imprenditoriale della locazione, sempre che l’esercizio dell’attività locatrice rimanga in un contesto di mera messa a disposizione dell’immobile e senza quindi trasformarsi in un’attività dinamica di fornitura di servizi più complessi e strutturati tendenti sostanzialmente a ciò che è di esclusiva prerogativa del settore turistico-alberghiero.

Con la modifica dell’aliquota, la novella agirà anche sull’aliquota della ritenuta sulle locazioni brevi che gli intermediari che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi sono tenuti ad applicare, rimanendo fermo che, in assenza di opzione per la cedolare, la ritenuta operata sarà ancora considerata a titolo di acconto.

Modifiche anche per i soggetti non residenti

Per razionalizzare infine la conformità fiscale dei soggetti non residenti, il legislatore interviene anche sui loro obblighi. Il nuovo art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 50/2017, nel prevedere le modalità di applicazione degli obblighi di ritenuta ai soggetti “intermediari” non residenti, ora statuisce che ove in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei detti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione.

Invece, i soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione nell’Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi in argomento tramite la stabile organizzazione, mentre qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato UE, ai fini dell’adempimento degli obblighi ed in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale e, in assenza di nomina dello stesso, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo saranno ritenuti solidalmente responsabili per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi.

Da ultimo si dispone anche che i soggetti residenti nell’UE, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possano adempiere direttamente agli obblighi in argomento o, in alternativa nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale.

Fonte: Ipsoa.it