È oggi operativo il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre, del decreto del MIMIT 29 settembre 2023, ultimo tassello di quelli previsti dall’art. 3 comma 6 del DM 55/2022 per dare operatività alla norma.
Il nuovo adempimento riguardante il titolare effettivo presso il Registro delle imprese
Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sul titolare effettive sono quindi da effettuare entro lunedì 11 dicembre 2023 presso il nuovo registro tenuto dalle CCIAA.
La pratica, da espletare utilizzando DIRE o servizio equivalente, deve essere firmata digitalmente unicamente dall’obbligato (ovvero dagli amministratori se si tratta di società), ma può essere trasmessa anche da un intermediario abilitato.
Sul concetto di titolare effettivo si sono spesi fiumi di parole e di seminari, per cui non è questa la sede per approfondire il concetto; genericamente, si può dire che il titolare effettivo è la persona fisica che possiede la proprietà o il controllo (diretta o indiretta) dell’ente.
Le sanzioni per l’omessa comunicazione
Veniamo alle sanzioni, che sono previste dall’articolo 2630 Codice Civile.
L’omissione è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato), ridotta a un terzo in caso di ritardo non superiore a 30 giorni (ossia, per il primo invio, entro il 10/1/2024).
Saranno da comunicare anche eventuali variazioni di dati e informazioni, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.
Inoltre, dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma.
La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.
Fonte: CommercialistaTelematico.com