La legge di conversione del decreto Lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, contempla molteplici disposizioni con decorrenze diversificate. Il nuovo assegno di inclusione, che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza, sarà operativo dal 1° gennaio 2024, mentre a decorrere dal 1° settembre 2023 partirà il supporto per la formazione e il lavoro. Sono, invece, in vigore dal 5 maggio 2023 le nuove causali per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi. È valido solo per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’aumento del taglio del cuneo fiscale di 4 punti percentuali, mentre per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 è prevista una detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere. Quali sono le altre decorrenze?
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 la Legge n. 85/2023 di conversione, con modificazioni, del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023).
Di seguito si riporta una sintesi delle principali disposizioni con le relative decorrenze.
Assegno di inclusione (articolo 1, commi da 1 a 11) | A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito l’assegno di inclusione, riconosciuto in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenne o avente almeno 60 anni di età o disabile o in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione |
Supporto per la formazione e il lavoro (articolo 1, comma 12) | A decorrere dal 1° settembre 2023 entra in vigore il supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti formativi e di accompagnamento al lavoro, o comunque di politica attiva |
Reddito di cittadinanza (articolo 1, comma 13) | Operativa fino al 31 dicembre 2023 una disciplina transitoria relativa alle modalità e ai tempi di fruizione del reddito e della pensione di cittadinanza e all’applicazione del sistema sanzionatorio penale |
Salute e sicurezza sul lavoro (articolo 14) | In vigore dal 5 maggio 2023 le modifiche al D.Lgs. 81/2008 dirette al rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni |
Assegno unico e universale (articolo 22) | Con effetto dal 1° giugno 2023, ai genitori vedovi è stata estesa la maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati |
Sanzioni per omesso versamento dei contributi (articolo 23) | In vigore dal 5 maggio 2023 le nuove sanzioni in caso di omesso versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e da parte dei committenti dei contratti di co.co.co. rientranti nella Gestione separata. Per omissioni non superiori a 10.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1 volta e mezza a 4 volte l’importo omesso |
Nuove causali per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi (articolo 24, commi 1, 1-bis e 1-ter) | Dal 5 maggio 2023, ferma restando la possibilità della stipula di un contratto acausale di durata non superiore a 12 mesi, la stipula di contratti di durata superiore, non oltre 24 mesi è possibile solamente nelle seguenti ipotesi: – nei casi previsti dai contratti collettivi, anche di secondo livello (territoriali o aziendali); – in caso di mancata previsione da parte della contrattazione collettiva, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti e comunque entro il 30 aprile 2024; – per esigenze di sostituire altri lavoratori assenti. Escluse anche per i rinnovi, come già previsto per le proroghe, l’esigenza delle causali se la durata complessiva del rapporto non supera i 12 mesi. Ai fini del computo dei 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dal 5 maggio 2023. |
Contratti di somministrazione (articolo 24, comma 1-quater) | Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono esclusi dal limite percentuale previsto per i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato. |
Obblighi informativi (articolo 26) | In vigore dal 5 maggio 2023 alcune semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori |
Contributo assunzione giovani NEET (articolo 27) | Per le nuove assunzioni, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani NEET al di sotto dei 30 anni, registrati al PON “Iniziativa Occupazione Giovani”, viene riconosciuto ai datori di lavoro privati un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 12 mesi |
Contributo assunzione giovani disabili (articolo 28) | Per le assunzioni effettuate nel periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2023, con contratto a tempo indeterminato di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni viene istituito un contributo a favore degli Enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, le cui modalità attuative saranno definite in apposito decreto, da adottare entro il 1° marzo 2024 |
Smart working (articoli 28 bis e 42, comma 3-bis) | Proroga fino al: – 30 settembre 2023 del diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti nelle condizioni individuate dal DM 4 febbraio 2022 – 31 dicembre 2023 del diritto per i soggetti fragili e i lavoratori genitori di figli under 14 di richiedere che la prestazione di lavoro sia svolta in modalità di lavoro agile |
Lavoro occasionale (articolo 37) | In vigore dal 5 maggio 2023 la modifica alla disciplina del lavoro occasionale per i soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento |
Taglio cuneo fiscale (articolo 39) | Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, è aumentata di 4 punti la percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima |
Bonus lavoratori dipendenti del settore turistico (articolo 39-bis) | Dal 1° giugno al 21 settembre 2023 viene riconosciuta ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) con un reddito fino a 40.000 euro, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario |
Fringe benefit (articolo 40) | Per il periodo d’imposta 2023, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, viene incrementato da 258,23 euro a 3.000 euro il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo e delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale |
Fonte: IPSOA